Regolamento (UE) 2017/240
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/240 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo alla non approvazione dell'olio essenziale di Satureja montana L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la non approvazione dell’olio essenziale di Satureja montana L. come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione, sulla base della relazione tecnica dell’EFSA e dell’esame della documentazione, ha ritenuto non soddisfatti i requisiti dell’articolo 23, soprattutto per criticità di esposizione e per l’impossibilità di completare la valutazione del rischio. Il provvedimento non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione in futuro.
Non approvazione dell’olio essenziale di Satureja montana L. come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Ambito di applicazione
Si applica alla valutazione, ai fini dell’approvazione come sostanza di base, dell’olio essenziale di Satureja montana L. nell’ambito dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea. Riguarda in particolare il procedimento di esame della domanda presentata da ITAB e la decisione della Commissione sulla non approvazione; non pregiudica la possibilità di presentare una nuova domanda conforme all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Non approvazione dell’olio essenziale di Satureja montana L. come sostanza di base
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/240 della Commissione adotta una decisione negativa nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. Il provvedimento si fonda sull’istruttoria avviata su domanda dell’ITAB, sull’assistenza scientifica dell’EFSA e sull’esame della Commissione, che non hanno consentito di concludere per l’approvazione della sostanza.
Contesto procedurale
La domanda di approvazione dell’olio essenziale di Satureja montana L. come sostanza di base è stata presentata il 7 luglio 2015 dall’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB), corredata delle informazioni richieste dall’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha richiesto assistenza scientifica all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che il 13 giugno 2016 ha trasmesso una relazione tecnica. Successivamente, il 7 ottobre 2016, la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame e il progetto di regolamento, sottoponendoli alla riunione del 7 dicembre 2016.
Valutazione sostanziale della domanda
La documentazione prodotta dal richiedente indicava che l’olio essenziale di Satureja montana L. rientra nella nozione di «prodotto alimentare» di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. Tuttavia, la relazione tecnica dell’EFSA ha evidenziato problemi specifici relativi all’esposizione all’olio essenziale e ai suoi componenti, in particolare carvacrolo e gamma-terpinene, nell’uso come pesticida. Di conseguenza, non è stato possibile completare la valutazione del rischio con riferimento a operatori, lavoratori, astanti, consumatori e organismi non bersaglio.
Esito finale: non approvazione
La Commissione, pur avendo invitato il richiedente a presentare osservazioni sulla relazione tecnica e sul progetto di relazione di esame, ha ritenuto che le argomentazioni fornite non fossero sufficienti a rimuovere le perplessità emerse. Ne deriva che non risulta soddisfatto il requisito sostanziale per l’approvazione previsto dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con conseguente non approvazione dell’olio essenziale di Satureja montana L. come sostanza di base.
Effetti, limiti e possibilità future
Il regolamento non esclude la possibilità di una nuova domanda di approvazione della medesima sostanza come sostanza di base, purché presentata nel rispetto dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Esito della procedura di approvazione
La Commissione respinge la domanda di approvazione dell’olio essenziale di Satureja montana L. come sostanza di base, poiché la relazione di esame non ha accertato il soddisfacimento delle prescrizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Rilievi scientifici e valutazione del rischio
L’EFSA ha trasmesso una relazione tecnica che ha evidenziato problemi specifici di esposizione all’olio essenziale e ai suoi componenti carvacrolo e gamma-terpinene, con particolare riferimento all’uso come pesticida; per questo non è stato possibile completare la valutazione del rischio per operatori, lavoratori, astanti, consumatori e organismi non bersaglio.
Natura del prodotto e quadro normativo
La documentazione del richiedente dimostrava che l’olio essenziale di Satureja montana L. soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, ma tale elemento non è stato sufficiente a superare le criticità emerse nella valutazione per l’impiego fitosanitario.
Effetti della decisione e nuova domanda
Il regolamento precisa espressamente che la non approvazione non pregiudica la presentazione di una ulteriore domanda di approvazione dell’olio essenziale di Satureja montana L. come sostanza di base, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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