Regolamento (UE) 2017/242
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/242 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185 [che estendono i dazi compensativi e antidumping sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan] allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apre un riesame ex articolo 11, paragrafo 4, e articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nonché ex articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, per verificare se un produttore esportatore malese possa essere esentato dalle misure estese sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino. Nelle more dell’inchiesta, il dazio antidumping è abrogato per le importazioni del soggetto interessato e tali importazioni devono essere registrate, così da consentire un’eventuale riscossione retroattiva se emergesse un’elusione. Le misure antisovvenzioni restano invece in vigore fino all’eventuale adozione di un successivo regolamento di esenzione. Il testo disciplina anche termini procedurali, cooperazione delle parti, riservatezza e calendario dell’inchiesta.
Apertura di un riesame per verificare se concedere a un produttore esportatore malese un’esenzione dalle misure antidumping e compensative sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino, con abrogazione del dazio antidumping per le sue importazioni e registrazione di tali importazioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e delle celle del tipo utilizzato in tali moduli, di spessore non superiore a 400 micrometri, provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dall’indicazione di origine, classificati nei codici NC e TARIC indicati. Il riesame riguarda specificamente le merci prodotte da Jinko Solar Technology SDN.BHD., produttore esportatore malese che ha chiesto l’esenzione. Sono esclusi alcuni prodotti: caricatori solari portatili con meno di sei celle, prodotti a film sottile, prodotti integrati permanentemente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità e moduli con tensione ≤ 50 V DC e potenza ≤ 50 W destinati esclusivamente a caricabatterie. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; la registrazione delle importazioni dura nove mesi dalla data di entrata in vigore.
Apertura del riesame sulle importazioni di moduli fotovoltaici prodotti da Jinko Solar Technology SDN.BHD.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/242 avvia un riesame volto a verificare se un produttore esportatore malese possa ottenere l’esenzione dalle misure antidumping e compensative estese ai moduli fotovoltaici in silicio cristallino e alle celle utilizzate in tali moduli, originariamente colpiti dalle misure adottate nei confronti della Repubblica popolare cinese. La Commissione interviene nell’ambito della disciplina UE di difesa commerciale, alla luce della domanda presentata dal produttore malese e delle allegazioni circa l’assenza di esportazioni nel periodo rilevante e l’assenza di elusione.
Ambito oggettivo e prodotto interessato
Il riesame riguarda moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato in tali moduli, con celle di spessore non superiore a 400 micrometri, provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, anche se non dichiarati originari di tali Paesi. I prodotti sono identificati dai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90, nonché dai corrispondenti codici TARIC indicati nel testo.
Sono espressamente esclusi:
- i caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie;
- i prodotti fotovoltaici a film sottile;
- i prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità;
- i moduli o pannelli con tensione di uscita pari o inferiore a 50 V DC e potenza di uscita pari o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all’uso diretto come caricabatterie.
Quadro normativo e misure preesistenti
Il regolamento si innesta sulle misure antidumping e compensative inizialmente istituite con i regolamenti (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013 sulle importazioni originarie o provenienti dalla Cina. Successivamente, i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185 hanno esteso tali misure alle importazioni dalla Malaysia e da Taiwan, con eccezioni per alcune società espressamente indicate.
La Commissione richiama inoltre la circostanza che, dal 5 dicembre 2015, sono in corso un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping e compensative e un riesame intermedio. Il presente atto si colloca quindi in un contesto di controlli successivi sulla perdurante applicabilità delle misure di difesa commerciale.
Motivi dell’apertura del riesame
La domanda del richiedente è stata presentata il 21 ottobre 2016. Jinko Solar Technology SDN.BHD. sostiene di non aver esportato nell’Unione il prodotto interessato durante il periodo dell’inchiesta che aveva portato all’estensione delle misure, compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015, e di non aver eluso le misure vigenti. Il richiedente afferma inoltre di aver assunto, dopo quel periodo, un’obbligazione contrattuale irrevocabile per esportare nell’Unione un quantitativo significativo.
La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova fossero sufficienti per aprire l’inchiesta di riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, nonché dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037.
Effetti immediati sulle misure antidumping e antisovvenzioni
Per le importazioni fabbricate e vendute per l’esportazione nell’Unione dal richiedente, il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 è abrogato. Contestualmente, le autorità doganali devono registrare tali importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
La registrazione ha una funzione cautelare: se il riesame dovesse concludersi nel senso dell’elusione, i dazi antidumping potrebbero essere riscossi a partire dalla data di registrazione. Il regolamento precisa che, in questa fase, non è possibile stimare l’eventuale importo dovuto.
Diversamente, le misure antisovvenzioni restano in vigore. La Commissione afferma infatti che il regolamento antisovvenzioni di base non consente l’abrogazione delle misure esistenti in questa fase procedurale; esse potranno essere abrogate solo con un successivo regolamento che riconosca l’esenzione al richiedente.
Termine e svolgimento dell’inchiesta
L’inchiesta di riesame copre il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2016. La Commissione invierà un questionario al richiedente, che dovrà restituirlo entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, salvo diversa disposizione.
Le parti interessate possono presentare osservazioni, informazioni ed elementi di prova entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore, sempre che il regolamento o la Commissione non dispongano diversamente. Le richieste di audizione relative alla fase di apertura devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore.
Regole procedurali: riservatezza, forme di invio e audizioni
Il regolamento dedica particolare attenzione alle regole di partecipazione procedurale. Le informazioni trasmesse alla Commissione per finalità di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore; se contengono dati protetti da diritti di terzi, le parti devono ottenere un’autorizzazione specifica del titolare che consenta l’uso nel procedimento e la comunicazione alle altre parti in forma difendibile.
Le comunicazioni riservate vanno identificate con la dicitura "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato marcato "For inspection by interested parties", sufficientemente dettagliato da consentire la comprensione della sostanza delle informazioni riservate. In mancanza di un riassunto adeguato, la Commissione può non prendere in considerazione le informazioni riservate.
Le parti sono invitate a inviare le comunicazioni via e-mail, salvo le risposte molto voluminose, che devono essere fornite su supporto digitale portatile o mediante posta raccomandata. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà di regola solo via e-mail.
Omessa collaborazione e conseguenze istruttorie
Se una parte interessata nega l’accesso alle informazioni necessarie, omette di trasmetterle nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni basate sui dati disponibili, secondo l’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036 e l’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/1037. Lo stesso vale se le informazioni fornite risultano false o fuorvianti.
Il regolamento chiarisce anche che, qualora una parte non collabori o collabori solo parzialmente, l’esito può risultare per essa meno favorevole rispetto a quello che deriverebbe da una piena collaborazione. La mancata trasmissione in formato informatico non è considerata omessa collaborazione se la parte dimostra che tale formato comporterebbe oneri o costi eccessivi e contatta immediatamente la Commissione.
Consigliere auditore e garanzie difensive
Le parti interessate possono adire il consigliere auditore della Direzione generale Commercio, che funge da tramite tra le parti e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina richieste di accesso al fascicolo, controversie sulla riservatezza, domande di proroga dei termini e richieste di audizione, e può organizzare audizioni per consentire la piena esplicazione del diritto di difesa.
Le domande di audizione devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, vale il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Durata dell’inchiesta, dati personali e applicazione
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, l’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti nel corso del procedimento sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura del riesame e finalità
La Commissione apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185 per stabilire se le importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e delle celle utilizzate in tali moduli, provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, prodotte da Jinko Solar Technology SDN.BHD., debbano restare soggette alle misure antidumping e antisovvenzioni estese.
Prodotto oggetto del riesame e esclusioni
Il prodotto riguarda moduli/pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle di spessore non superiore a 400 micrometri, classificati nei codici NC e TARIC elencati. Sono esclusi caricatori solari portatili con meno di sei celle, prodotti fotovoltaici a film sottile, prodotti integrati permanentemente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità e moduli con tensione di uscita non superiore a 50 V DC e potenza non superiore a 50 W destinati esclusivamente a caricabatterie.
Base giuridica e misure in vigore
L’apertura si fonda sull’articolo 11, paragrafo 4, e sull’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e sull’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037. Restano rilevanti le misure iniziali istituite dai regolamenti (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013 e le misure estese dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185.
Abrogazione del dazio antidumping per il richiedente
Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 è abrogato, limitatamente alle importazioni specificate nell’articolo 1, ossia quelle fabbricate e vendute per l’esportazione nell’Unione dal richiedente.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali devono registrare le importazioni interessate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. L’obbligo di registrazione cessa dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Persistenza delle misure antisovvenzioni
Le misure antisovvenzioni restano in vigore perché il regolamento antisovvenzioni di base non prevede una base giuridica per la loro abrogazione in questa fase. Esse potranno essere abrogate con un successivo regolamento solo se il riesame accerterà il diritto del richiedente all’esenzione.
Termini per la partecipazione al procedimento
La Commissione invia un questionario al richiedente, che deve restituirlo entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Anche le altre osservazioni, informazioni ed elementi di prova delle parti interessate devono pervenire entro 37 giorni, salvo diversa indicazione. Le richieste di audizione sulla fase di apertura vanno presentate entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore.
Riservatezza e modalità di trasmissione
Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato marcato "For inspection by interested parties". Le parti devono inoltre fornire le informazioni via e-mail, salvo le risposte voluminose, e indicare recapiti completi e un indirizzo e-mail di lavoro controllato quotidianamente.
Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili
Se una parte nega l’accesso alle informazioni, non le trasmette nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può basarsi sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/1037. Informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate e l’esito per la parte non cooperante può risultare meno favorevole.
Consigliere auditore
Le parti interessate possono rivolgersi al consigliere auditore della DG Commercio per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e alle audizioni. Le domande devono essere motivate e presentate per iscritto; per la fase iniziale valgono nuovamente i 15 giorni dalla data di entrata in vigore.
Durata dell’inchiesta e protezione dei dati
L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. I dati personali raccolti sono trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
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