Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/241

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/241 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo alla non approvazione dell'olio essenziale di Origanum vulgare L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/241 della Commissione dispone la non approvazione dell'olio essenziale di Origanum vulgare L. come sostanza di base. La decisione deriva dall'esito della valutazione tecnica svolta dall'EFSA e dalla Commissione, che non ha consentito di dimostrare il rispetto dei criteri dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Restano comunque possibili nuove domande di approvazione per la medesima sostanza.

Non approvazione dell'olio essenziale di Origanum vulgare L. come sostanza di base ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza olio essenziale di Origanum vulgare L. nell'ambito della procedura di approvazione delle sostanze di base prevista dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda quindi il settore dei prodotti fitosanitari e la valutazione dei rischi connessa all'impiego della sostanza come fungicida, battericida e insetticida su diverse colture. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE; il testo precisa inoltre che non pregiudica la presentazione di una nuova domanda di approvazione della stessa sostanza conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Non approvazione dell'olio essenziale di Origanum vulgare L. come sostanza di base

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/241 interviene nell'ambito della disciplina delle sostanze di base prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La Commissione conclude per la non approvazione dell'olio essenziale di Origanum vulgare L., sulla base della valutazione tecnica dell'EFSA e del successivo esame in sede di comitato permanente, ritenendo non dimostrato il soddisfacimento dei requisiti richiesti.

Contesto procedurale

La domanda di approvazione è stata presentata da ITAB il 19 ottobre 2015 ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed era corredata delle informazioni richieste dalla norma. La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'EFSA, che il 22 giugno 2016 ha trasmesso una relazione tecnica sulla sostanza. Successivamente la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di riesame e il progetto di regolamento, esaminando anche le osservazioni del richiedente.

Valutazione scientifica e ragioni della decisione

Dalla documentazione presentata risultava che l'olio essenziale di Origanum vulgare L. soddisfa i criteri di "prodotto alimentare" ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. Tuttavia, la relazione tecnica dell'Autorità ha evidenziato criticità specifiche connesse all'esposizione alla sostanza e ad alcuni suoi componenti, in particolare carvacrolo, gamma-terpinene e 1,8-cineolo, soprattutto nell'uso come pesticida. Tali criticità hanno impedito di completare la valutazione del rischio per operatori, lavoratori, astanti, consumatori e organismi non bersaglio.

Dispositivo normativo

L'articolo 1 dispone espressamente che l'olio essenziale di Origanum vulgare L. non è approvato come sostanza di base. La Commissione sottolinea che le osservazioni del richiedente sono state esaminate, ma non hanno eliminato le perplessità emerse in sede tecnica.

Effetti giuridici e possibilità future

L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Resta salva, secondo quanto indicato nei considerando, la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione della stessa sostanza come sostanza di base ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Disposizioni principali

Esito della procedura di approvazione

La Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2015 la domanda presentata dall'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, ha acquisito il supporto scientifico dell'EFSA e ha sottoposto la questione al comitato permanente competente. A seguito della valutazione, non è stato possibile concludere che le prescrizioni dell'articolo 23 fossero soddisfatte.

Motivi della non approvazione

La relazione tecnica dell'Autorità ha evidenziato problemi specifici relativi all'esposizione all'olio essenziale e ai componenti carvacrolo, gamma-terpinene e 1,8-cineolo, in particolare nell'uso come pesticida. Per tale ragione non è stato possibile completare la valutazione del rischio per operatori, lavoratori, astanti, consumatori e organismi non bersaglio.

Dispositivo

L'articolo 1 stabilisce che la sostanza olio essenziale di Origanum vulgare L. non è approvata come sostanza di base.

Effetti temporali e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Possibilità di nuova domanda

Il considerando finale chiarisce che la non approvazione non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione dell'olio essenziale di Origanum vulgare L. come sostanza di base, sempre conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentarevalutazione del rischioagricoltura

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.