Regolamento (UE) 2017/238
Regolamento (UE) 2017/238 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 riducendo dal 10% al 6% p/p la concentrazione massima del benzophenone-3 nei prodotti cosmetici usato come filtro UV. La misura recepisce il parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, che aveva ritenuto tale limite compatibile con la salute umana, salvo il potenziale allergenico e fotoallergenico da contatto. È previsto un rinvio dell’applicazione al 3 settembre 2017 per consentire all’industria l’adeguamento delle formulazioni e l’esaurimento della messa a disposizione dei prodotti non conformi già immessi sul mercato.
Modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 per ridurre la concentrazione massima consentita del benzophenone-3 nei prodotti cosmetici.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009, con specifico riguardo all’uso del benzophenone-3 (ossibenzone) come filtro UV e come sostanza impiegata per proteggere la formulazione del prodotto. Riguarda gli operatori del settore cosmetico che immettono sul mercato prodotti conformi nell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. È prevista una disciplina temporale differita: il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 3 settembre 2017.
Modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici
Il regolamento (UE) 2017/238 della Commissione interviene sulla disciplina delle sostanze filtranti nei prodotti cosmetici, modificando l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. La finalità è adeguare i limiti di impiego del benzophenone-3 (ossibenzone) alla valutazione scientifica del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), che ne aveva esaminato la sicurezza già nel 2008.
Contesto e base giuridica
La Commissione agisce sulla base dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009. Nei considerando si afferma che il CSSC ha ritenuto l’impiego del benzophenone-3 sicuro entro specifiche concentrazioni: fino al 6% p/p nei prodotti cosmetici per la protezione solare e fino allo 0,5% p/p nelle altre tipologie di prodotti cosmetici per proteggere la formulazione, pur segnalando un potenziale allergenico e fotoallergenico da contatto.
Modifica sostanziale dei limiti di utilizzo
L’allegato VI del regolamento cosmetici viene aggiornato sostituendo la voce relativa al benzophenone-3. La concentrazione massima consentita nei preparati pronti per l’uso è portata al 6% p/p, riducendo il precedente limite del 10% p/p. Inoltre, per l’uso finalizzato a proteggere la formulazione del prodotto, è previsto un tenore massimo dello 0,5%.
Dati identificativi della sostanza e contenuto della voce modificata
La voce sostituita nell’allegato VI identifica la sostanza come 2-idrossi-4-metossibenzofenone/ossibenzone, con denominazione comune Benzophenone-3, numero CAS 131-57-7 e numero CE 205-031-5. La nuova voce riporta anche l’indicazione "Contiene Benzophenone-3 (1)" nel testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze.
Periodo transitorio e applicazione nel tempo
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 3 settembre 2017. Il rinvio di applicazione è espressamente motivato dalla necessità di consentire all’industria cosmetica di adeguare le formulazioni e di esaurire la distribuzione dei prodotti già immessi sul mercato che non rispettano il nuovo limite.
Portata giuridica
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha efficacia obbligatoria in ogni sua parte. Per gli operatori del settore cosmetico, ciò implica l’obbligo di conformare i prodotti ai nuovi limiti quantitativi entro la data di applicazione, tenendo conto del periodo transitorio previsto dal legislatore europeo.
Disposizioni principali
Riduzione della concentrazione massima del benzophenone-3
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato sostituendo la voce 4 relativa a 2-idrossi-4-metossibenzofenone/ossibenzone (Benzophenone-3, CAS 131-57-7, CE 205-031-5). La concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso è fissata al 6% p/p. Per l’impiego volto a proteggere la formulazione del prodotto è previsto un tenore massimo dello 0,5%.
Motivazione scientifica della modifica
La Commissione richiama il parere del CSSC del 16 dicembre 2008, secondo cui l’uso del benzophenone-3 è sicuro entro i limiti indicati, ferma restando la possibilità di effetti allergenici e fotoallergenici da contatto. Alla luce di tale valutazione, il precedente limite del 10% p/p viene ridotto al 6% p/p.
Periodo transitorio e data di applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 3 settembre 2017. Il differimento è giustificato dall’esigenza di consentire alle imprese di adeguare le formulazioni e di immettere sul mercato prodotti conformi, nonché di cessare la messa a disposizione dei prodotti già immessi sul mercato che non rispettano la nuova concentrazione massima.
Carattere vincolante
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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