Regolamento (UE) 2017/236
Regolamento (UE) 2017/236 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento respinge l’autorizzazione di una specifica indicazione sulla salute relativa ad Anxiofit-1, ritenendo che non sia stata dimostrata scientificamente la relazione di causa-effetto tra il suo consumo e la riduzione dell’ansia sottosoglia e lieve. La Commissione, preso atto del parere negativo dell’EFSA, decide quindi di non inserire il claim nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione. Il provvedimento ha portata puntuale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.
Rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute relativa ad Anxiofit-1 e alla riduzione dell’ansia sottosoglia e lieve
Ambito di applicazione
Si applica all’indicazione sulla salute specifica riportata nell’allegato, riferita al prodotto/sostanza Anxiofit-1 e alla pretesa riduzione del rischio di malattia mediante miglioramento dell’ansia sottosoglia e dell’ansia lieve. Riguarda gli operatori del settore alimentare che intendano utilizzare tale claim ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006. Ha efficacia generale nell’Unione europea, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Non disciplina altre indicazioni o altri prodotti oltre a quelli espressamente indicati.
Rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute relativa ad Anxiofit-1
Il regolamento della Commissione del 10 febbraio 2017 interviene nell’ambito del sistema europeo di autorizzazione delle indicazioni sulla salute ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006. La misura recepisce l’esito negativo della valutazione scientifica dell’EFSA e conclude per la non autorizzazione di un claim specifico collegato ad Anxiofit-1.
Contesto normativo e funzione del regolamento
Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1924/2006, che vieta in linea di principio le indicazioni sulla salute sui prodotti alimentari salvo autorizzazione della Commissione e inclusione nell’elenco delle indicazioni consentite. Il considerando richiama la procedura di domanda, trasmissione all’EFSA e adozione della decisione finale da parte della Commissione, nonché il fatto che il regolamento è conforme al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Domanda oggetto di valutazione
La richiesta di autorizzazione era stata presentata da Anxiofit Ltd. e ExtractumPharma Co Ltd ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, con riferimento alla domanda EFSA-Q-2015-00006. L’indicazione proposta sosteneva che Anxiofit-1 migliora l’ansia sottosoglia e l’ansia lieve, qualificando tali stati come fattori di rischio nello sviluppo dei disturbi legati all’ansia e della depressione.
Valutazione scientifica e motivi del diniego
L’EFSA ha trasmesso il proprio parere scientifico l’8 gennaio 2016, concludendo che i dati disponibili non forniscono una prova scientifica sufficiente per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Anxiofit-1 e la riduzione dell’ansia sottosoglia e dell’ansia lieve. Sulla base di tale conclusione, la Commissione ritiene che l’indicazione non sia conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e che, pertanto, non debba essere autorizzata.
Effetti giuridici
L’articolo 1 stabilisce che l’indicazione sulla salute di cui all’allegato non viene inserita nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione. L’allegato individua in modo puntuale la domanda respinta, la disposizione pertinente del regolamento (articolo 14, paragrafo 1, lettera a)), la sostanza interessata (Anxiofit-1) e il riferimento al parere EFSA (Q-2015-00006).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’intero territorio dell’Unione.
Disposizioni principali
Rifiuto dell’autorizzazione del claim
L’indicazione sulla salute relativa ad Anxiofit-1 non è inserita nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il claim respinto è quello secondo cui Anxiofit-1 migliorerebbe l’ansia sottosoglia e l’ansia lieve, fattori di rischio nello sviluppo dei disturbi legati all’ansia e della depressione.
Base scientifica e ruolo dell’EFSA
La Commissione fonda il diniego sul parere scientifico dell’8 gennaio 2016, ricevuto da Commissione e Stati membri, secondo cui i dati presentati non dimostrano in modo sufficiente un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Anxiofit-1 e la riduzione dell’ansia sottosoglia e dell’ansia lieve. Di conseguenza, l’indicazione non soddisfa le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Procedura di autorizzazione delle indicazioni sulla salute
Il regolamento richiama il meccanismo previsto dal regolamento (CE) n. 1924/2006: la domanda può essere presentata dall’operatore del settore alimentare all’autorità nazionale competente; tale autorità trasmette la domanda valida all’EFSA; l’EFSA informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e formula un parere; la Commissione decide tenendo conto di tale parere.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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