Regolamento (UE) 2019/829
Regolamento delegato (UE) 2019/829 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante autorizzando gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato disciplina il regime autorizzatorio per deroghe temporanee alle norme fitosanitarie UE quando organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti siano utilizzati per prove ufficiali, scientifiche o educative, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi. Stabilisce domanda, condizioni per il rilascio, lettera di autorizzazione, scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione, controlli di conformità e misure in caso di non conformità. È previsto un regime più flessibile per le prove ufficiali e viene abrogata la direttiva 2008/61/CE, con scadenza al 31 dicembre 2020 delle autorizzazioni rilasciate in base ad essa.
Deroghe temporanee alle misure fitosanitarie UE per l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione e l’uso di organismi nocivi e di materiale vegetale a fini ufficiali, scientifici, educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti, alle istituzioni accademiche e di ricerca e agli operatori professionali che intendano introdurre, spostare, detenere, moltiplicare o utilizzare nell’Unione, o nelle sue zone protette, "materiale specificato" ai fini indicati dal regolamento. Il materiale comprende organismi nocivi specificati, piante, prodotti vegetali e altri oggetti definiti all’articolo 2, con particolare riferimento a organismi da quarantena rilevanti per l’Unione o per le zone protette e a materiale soggetto a misure UE ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031. Il regolamento introduce deroghe rispetto ai divieti e alle prescrizioni di cui agli articoli 5, 30, 32, 40, 41, 42, 49, 53 e 54 del regolamento (UE) 2016/2031. Non si applica in modo autonomo alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, che restano salve; inoltre sostituisce la direttiva 2008/61/CE, con regime transitorio per le autorizzazioni già rilasciate.
Regolamento delegato (UE) 2019/829: deroghe temporanee per organismi nocivi e materiale vegetale a fini di prova, ricerca e selezione
Il regolamento integra il regolamento (UE) 2016/2031 disciplinando un regime autorizzatorio speciale per consentire, in deroga ai divieti fitosanitari ordinari, l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione e l’utilizzo di determinati organismi nocivi e di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per finalità ufficiali, scientifiche, educative, sperimentali, di selezione varietale o riproduttive. La logica del testo è quella di bilanciare esigenze di ricerca e sperimentazione con la tutela fitosanitaria, attraverso condizioni rigorose, tracciabilità, controlli e misure correttive in caso di irregolarità.
Ambito di applicazione e deroghe rispetto al regolamento (UE) 2016/2031
L’articolo 1 individua il perimetro materiale del regolamento: il regime si applica al "materiale specificato", vale a dire organismi nocivi specificati, piante, prodotti vegetali e altri oggetti, quando tali materiali sono impiegati per attività ufficiali, scientifiche o educative, sperimentali, di selezione varietale o riproduttive.
Le deroghe incidono in particolare sulle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 relative a:
- divieto generale di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e rilascio di organismi da quarantena rilevanti per l’Unione (articolo 5, paragrafo 1);
- misure dell’Unione contro organismi nocivi non ancora elencati come organismi da quarantena ma suscettibili di esserlo (articolo 30, paragrafo 1);
- divieti e prescrizioni per le zone protette (articoli 32, 53 e 54);
- divieti e prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi (articoli 40, 41, 42 e 49).
Il regolamento si applica nell’Unione e nelle sue zone protette; resta impregiudicata la disciplina dei controlli ufficiali del regolamento (UE) 2017/625.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 è centrale per delimitare il campo applicativo.
Sono "organismi nocivi specificati":
- gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione;
- gli organismi nocivi soggetti a misure adottate ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
- gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.
Sono invece "piante, prodotti vegetali o altri oggetti" quelli soggetti alle misure previste dal regolamento (UE) 2016/2031 e inclusi negli elenchi di cui agli articoli 40, 41, 42, 49, 53 e 54.
Il concetto di "materiale specificato" indica il materiale che necessita di autorizzazione ai sensi del regolamento. Le "attività specificate" sono le attività svolte da qualsiasi soggetto, comprese autorità competenti, istituzioni accademiche, istituzioni di ricerca e operatori professionali, che comportano l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o l’utilizzo del materiale specificato.
Scambio di informazioni e tracciabilità
L’articolo 3 introduce un obbligo di cooperazione amministrativa tra Stati membri e Commissione.
Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri devono trasmettere:
- l’elenco dei tipi e delle quantità di materiale specificato autorizzato e introdotto o spostato nell’Unione nell’anno civile precedente;
- una relazione sulla presenza di organismi nocivi specificati non autorizzati e di altri organismi nocivi considerati rischiosi, individuati durante le attività;
- i provvedimenti adottati in caso di non conformità;
- l’elenco delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento utilizzate.
Inoltre, i movimenti e le introduzioni del materiale specificato autorizzato ai sensi dell’articolo 5 devono essere registrati nel sistema IMSOC di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, insieme alla relativa autorizzazione. Ciò rafforza la tracciabilità e consente un controllo coordinato a livello UE.
Procedura di domanda e condizioni per ottenere l’autorizzazione
L’articolo 4 prevede che ogni introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e utilizzo del materiale specificato avvenga previa domanda all’autorità competente, il cui contenuto minimo è stabilito nell’allegato I.
L’articolo 5 subordina la concessione dell’autorizzazione a tempo determinato al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
- la domanda deve essere conforme ai requisiti dell’articolo 4;
- l’autorità competente deve valutare natura e obiettivi delle attività, verificandone la coerenza con la definizione di attività specificate;
- le attività devono svolgersi in stazioni di quarantena o strutture di confinamento indicate nella domanda e designate ai sensi degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) 2016/2031;
- al termine dell’attività il materiale deve essere distrutto e rimosso in modo sicuro oppure conservato in condizioni adeguate per un ulteriore utilizzo conforme all’articolo 64 del regolamento (UE) 2016/2031.
Per i professionisti, la disposizione evidenzia che l’autorizzazione non è automatica: il cuore della procedura è la verifica preventiva del rischio e dell’adeguatezza delle strutture di contenimento.
Lettera di autorizzazione e regime degli invii multipli
L’articolo 6 stabilisce che, una volta concessa l’autorizzazione, l’autorità competente dello Stato membro in cui si svolgerà l’attività rilasci una lettera di autorizzazione, che deve sempre accompagnare il materiale specificato.
Sono previsti due modelli:
- allegato II, parte A, per materiale originario dell’Unione, con approvazione ufficiale dello Stato membro di origine;
- allegato II, parte B, per materiale originario di paesi terzi, con approvazione ufficiale del paese terzo di origine.
Per introduzioni o spostamenti multipli di uno stesso tipo di materiale, l’autorità competente può emettere una sola lettera di autorizzazione al primo invio, valida per tutti gli invii successivi, se:
- le introduzioni o gli spostamenti avvengono più volte all’anno;
- le condizioni di imballaggio sono identiche;
- il materiale proviene dallo stesso fornitore ed è destinato allo stesso soggetto responsabile delle attività approvate.
La lettera deve indicare espressamente che si tratta di invii multipli; la sua durata massima è di un anno dalla data di rilascio.
Regime speciale per le prove ufficiali
L’articolo 7 introduce una disciplina derogatoria rispetto agli articoli 4, 5 e 6 per le prove ufficiali, che possono essere svolte dalle autorità competenti o da operatori professionali sotto la loro supervisione ufficiale.
L’autorizzazione è concessa se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- le prove sono state notificate all’autorità competente prima dell’esecuzione;
- la notifica descrive natura e obiettivi delle prove;
- la notifica conferma che le prove si svolgono in stazioni di quarantena o strutture di confinamento;
- le prove sono condotte in modo da evitare la diffusione di organismi nocivi specificati durante manipolazione e trasporto prima, durante e dopo l’attività.
Il regolamento riconosce quindi un assetto più flessibile per le prove ufficiali, considerate più frequenti rispetto alle altre attività, ma sempre entro un quadro di contenimento rigoroso.
Controlli di conformità e obblighi di segnalazione
L’articolo 8 attribuisce all’autorità competente il compito di controllare le attività specificate e, correlativamente, impone al soggetto responsabile dell’attività obblighi immediati di comunicazione.
In particolare, deve essere segnalato senza ritardo:
- ogni infestazione del materiale specificato da organismi nocivi specificati non autorizzati o da altri organismi nocivi considerati a rischio per l’Unione;
- qualsiasi evento che causi, o possa causare, la fuga nell’ambiente di tali organismi.
Se il materiale specificato è esso stesso un organismo nocivo, il controllo riguarda la sua eventuale infestazione da altri organismi nocivi non autorizzati o rischiosi.
Misure in caso di non conformità
L’articolo 9 disciplina la risposta dell’autorità competente in caso di violazioni.
L’autorità può chiedere al soggetto responsabile l’adozione di provvedimenti correttivi immediati o entro un termine determinato. Se ritiene che vi sia non conformità, deve adottare senza indugio le misure necessarie per far cessare la violazione, che possono includere:
- sospensione temporanea dell’autorizzazione;
- revoca dell’autorizzazione.
Se vengono adottate misure diverse dalla revoca e la non conformità persiste, l’autorizzazione deve essere revocata senza indugio. Il sistema è quindi improntato a una reazione rapida e progressiva, con ampia discrezionalità tecnica dell’autorità ma con esito vincolato in caso di perdurante irregolarità.
Abrogazione della direttiva 2008/61/CE e regime transitorio
L’articolo 10 abroga la direttiva 2008/61/CE, sostituendola con il nuovo regolamento delegato. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Le approvazioni già rilasciate ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2008/61/CE cessano di efficacia il 31 dicembre 2020. Ne deriva un periodo transitorio utile per la chiusura ordinata delle attività già autorizzate.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 11 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Per i professionisti del settore fitosanitario, il dato rilevante è che, da tale data, le nuove richieste e autorizzazioni devono essere gestite secondo il regime del regolamento delegato, mentre le autorizzazioni pregresse hanno seguito il termine transitorio fissato al 31 dicembre 2020.
Allegati: contenuto della domanda e modelli di lettera di autorizzazione
L’allegato I elenca le informazioni minime che la domanda deve contenere, tra cui:
- dati identificativi del richiedente e del soggetto responsabile;
- tipologia, nome scientifico e quantità del materiale;
- numero di invii, con eventuale ripartizione per invio;
- luogo di origine e, se del caso, documentazione per materiale da paese terzo;
- durata, natura e obiettivi dell’attività;
- condizioni di imballaggio;
- dati della stazione di quarantena o struttura di confinamento;
- utilizzo finale del materiale e, se del caso, metodo di distruzione o trattamento.
L’allegato II fornisce i modelli di lettera di autorizzazione per lo spostamento nell’Unione e per l’introduzione nell’Unione, con indicazioni specifiche su mittente, soggetto responsabile, struttura di quarantena/confinamento, quantità, tipo di trasporto, invii multipli, utilizzo finale e riferimento IMSOC.
L’allegato III contiene la tavola di concordanza con la direttiva 2008/61/CE, utile per interpretare i rinvii normativi residui.
Disposizioni principali
Ambito delle deroghe
L’articolo 1 consente deroghe a talune disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 per l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o l’utilizzo di organismi nocivi specificati, piante, prodotti vegetali e altri oggetti nell’Unione o nelle sue zone protette, per fini ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce gli "organismi nocivi specificati", il "materiale specificato" e le "attività specificate". Le attività includono anche autorità competenti, istituzioni accademiche, istituzioni di ricerca e operatori professionali.
Scambio di informazioni e registrazione IMSOC
L’articolo 3 impone cooperazione amministrativa tra Stati membri e Commissione; entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono elenco di tipi e quantità di materiale autorizzato, relazione su organismi nocivi rilevati, provvedimenti adottati in caso di non conformità e elenco di stazioni di quarantena e strutture di confinamento. I movimenti e le introduzioni autorizzati sono registrati in IMSOC ai sensi dell’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.
Domanda e contenuto minimo
L’articolo 4 richiede che ogni introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e utilizzo del materiale specificato avvenga previa domanda all’autorità competente. Il contenuto minimo della domanda è fissato nell’allegato I.
Condizioni per l’autorizzazione
L’articolo 5 prevede che l’autorizzazione sia concessa per un periodo limitato solo se: la domanda è conforme; la natura e gli obiettivi sono stati valutati e ritenuti coerenti con le attività specificate; le attività si svolgono in stazioni di quarantena o strutture di confinamento designate ai sensi degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) 2016/2031; il materiale è distrutto e rimosso in sicurezza, oppure conservato per ulteriore uso conforme all’articolo 64 del medesimo regolamento.
Lettera di autorizzazione e invii multipli
L’articolo 6 obbliga l’autorità competente a rilasciare una lettera di autorizzazione che accompagna sempre il materiale. Sono previsti modelli distinti per materiale originario dell’Unione e per quello originario di paesi terzi, rispettivamente conformi all’allegato II, parti A e B. Per invii multipli dello stesso tipo di materiale può essere rilasciata un’unica lettera, valida al massimo un anno, se gli invii avvengono più volte l’anno, con le stesse condizioni di imballaggio, dallo stesso fornitore e verso lo stesso soggetto responsabile.
Regime speciale per le prove ufficiali
L’articolo 7 deroga agli articoli 4, 5 e 6 per le prove ufficiali effettuate dalle autorità competenti o da operatori professionali sotto la loro supervisione. È sufficiente una notifica preventiva che indichi natura e obiettivi delle prove, confermi lo svolgimento in stazioni di quarantena o strutture di confinamento e assicuri l’assenza di diffusione di organismi nocivi durante manipolazione e trasporto.
Controllo della conformità
L’articolo 8 impone all’autorità competente di controllare le attività specificate. Il soggetto responsabile deve comunicare immediatamente eventuali infestazioni da organismi nocivi non autorizzati o altri organismi nocivi considerati rischiosi, nonché qualsiasi evento che causi o possa causare la fuga nell’ambiente di tali organismi.
Misure in caso di non conformità
L’articolo 9 consente all’autorità competente di richiedere misure correttive immediate o entro un termine. Se vi è non conformità, l’autorità adotta senza indugio le misure necessarie, inclusa la revoca o la sospensione temporanea dell’autorizzazione; se la non conformità persiste, l’autorizzazione deve essere revocata senza indugio.
Abrogazione della direttiva 2008/61/CE e transitorio
L’articolo 10 abroga la direttiva 2008/61/CE. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato III. Le approvazioni già concesse ai sensi della direttiva scadono il 31 dicembre 2020.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 11 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 14 dicembre 2019.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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