Sentenza n. 7870/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa adozione di misura cautelare del giudizio definitivo della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali del CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI 4.918 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE, notificato a mezzo Pec in data 01.10.2025, avente ad oggetto “Esito Prove Attitudinali comunicazione relativa al verbale -OMISSIS- SEL. Di prot. - Codice Concorso: CAR25 - -OMISSIS-”, nella parte in cui la Commissione stessa esclude il sig. -OMISSIS- dal concorso ai sensi dell'art. 12, comma 5, del bando di concorso, in quanto considerato “INIDONEO” nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal Bando, nonché la Nota N. -OMISSIS- SEL di prot. dell'01.10.2025 avente ad oggetto “Verbale della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali. Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri” ed ogni atto presupposto, prodromico e consequenziale ivi compresa la graduatoria finale di merito relativa ai candidati della riserva dei posti di cui all'art. 1 comma 1 lettera a (VFP/VFI) pubblicata in data 28/11/2025; E per la declaratoria e l'accertamento del diritto del sig. -OMISSIS- all'ammissione al Concorso, avendo egli tutti i requisiti richiesti dal bando; con ordine conformativo all'Amministrazione di rinnovare la valutazione attitudinale dinnanzi a Commissione in diversa e imparziale composizione con congrua motivazione; ovvero, in subordine, di disporre la sua ammissione con riserva al prosieguo della procedura, ai fini del tempestivo riesame. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5.2.2026: del giudizio definitivo della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali del CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 4.918 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE, notificato a mezzo Pec dell’01.10.2025, avente ad oggetto “Esito Prove Attitudinali comunicazione relativa al verbale-OMISSIS- SEL. Di prot. – Codice Concorso: CAR25 – -OMISSIS-”, nella parte in cui la Commissione stessa esclude il sig. -OMISSIS- dal concorso ai sensi dell’art. 12, comma 5, del bando di concorso, in quanto considerato “INIDONEO” nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal Bando, nonché la Nota N. -OMISSIS- SEL di prot. dell’01.10.2025, avente ad oggetto “Verbale della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali. Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, del ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri”, ogni atto presupposto, prodromico e consequenziale, ivi compresa la graduatoria finale di merito relativa ai candidati della riserva dei posti di cui all’art. 1 comma 1 lettera a (VFP/VFI) pubblicata in data 28/11/2025, la Nota Prot. N. 167/1-11-2024 CC del 29.12.2025 avente ad oggetto il “Decreto di Modifica del Bando” con il quale sono stati aumentati i posti a concorso, e la Relazione Tecnica- Illustrativa del 22.12.2025 a firma del Capo della 2^ Sezione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ten. Col. psc -OMISSIS-, e depositata in atti il 31.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale ed esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché gli atti collegati e la graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio definitivo della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali e la conseguente esclusione dal concorso, deducendo: 1) motivazione apparente, stereotipata e apodittica, perché il verbale non avrebbe indicato in modo puntuale le inclinazioni caratteriali e gli elementi fattuali ostativi all'idoneità, utilizzando formule dubitative e prive di riscontri oggettivi; 2) travisamento dei fatti, erronea, illogica e contraddittoria valutazione, anche in ragione del possesso dei requisiti di bando e della precedente esperienza come VFP1 dell'Esercito, durante la quale il candidato aveva superato una valutazione attitudinale ed aveva riportato giudizi positivi, senza che tali elementi fossero adeguatamente considerati; 3) violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale, il decreto di modifica del bando con aumento dei posti e la relazione tecnica dell'Amministrazione, formulando critiche alle giustificazioni fornite dalla Commissione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il giudizio di inidoneità attitudinale costituisca espressione di ampia discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza, sviamento logico o errore su elementi di fatto, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Nel caso concreto, la procedura era articolata nella somministrazione e correzione di test, nell'esame del raccoglitore delle prove, nel colloquio collegiale e nella valutazione definitiva da parte di una Commissione composta da professionalità diverse. Dai test erano emersi item critici, poi ritenuti confermati dal colloquio quanto alla maturità globale ancora in formazione, alla gestione della sfera emotiva, all'atteggiamento difensivo e alla scarsa conoscenza dei compiti del carabiniere. La motivazione è stata ritenuta chiara, intellegibile, congrua e fondata anche su dati oggettivi, senza contraddizioni tra le valutazioni dei componenti, le risultanze dei test e il colloquio. Il precedente servizio nell'Esercito e le valutazioni positive conseguite non imponevano un diverso esito, poiché l'idoneità deve essere valutata con riferimento alla specifica funzione di carabiniere e alla performance attuale del candidato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il giudice ha respinto complessivamente il ricorso senza ravvisare vizi incidenti sulla legittimità degli atti impugnati.
art. 12, comma 5, del bando di concorso
Costituisce la base della dichiarazione di inidoneità e della conseguente esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudizio di idoneità o inidoneità attitudinale formulato nell'ambito di un concorso per l'accesso all'Arma dei Carabinieri costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza, sviamento logico o errore su elementi di fatto; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
- L'accertamento attitudinale per il reclutamento nelle Forze di polizia può fondarsi sulla valutazione complessiva della personalità del candidato, mediante test intellettivi, di personalità e comportamentali, questionari e colloquio collegiale, purché il giudizio finale dia conto degli elementi rilevanti emersi nel percorso selettivo.
- La motivazione del giudizio di inidoneità attitudinale è sufficiente quando consente di comprendere le criticità riscontrate nella personalità e nel comportamento del candidato e il loro collegamento con le risultanze dei test e del colloquio, anche mediante valutazioni sintetiche o aggettivazioni coerenti con gli elementi istruttori acquisiti.
- Gli accertamenti attitudinali concorsuali sono governati dal principio di attualità: il giudizio deve riferirsi alla performance del candidato nel momento della specifica selezione, sicché il superamento di prove attitudinali in precedenti concorsi non vincola la Commissione nella nuova procedura.
- La positiva esperienza professionale o il precedente servizio nelle Forze Armate non determinano automaticamente l'idoneità attitudinale al ruolo di carabiniere, poiché l'idoneità deve essere valutata autonomamente in relazione alle specifiche funzioni, responsabilità e caratteristiche del ruolo oggetto del concorso.
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