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Sentenza

Sentenza n. 253/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 191 dell'11/04/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 191 dell'11 aprile 2025, relativa al riconoscimento del beneficio della carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del giudice del lavoro che lo aveva condannato a corrisponderle il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre alle spese legali. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva; era decorso il termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997; inoltre, era stato documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione. Persistendo l'inadempimento, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha accreditato alla ricorrente il beneficio economico dovuto. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione dell'azione di ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della carta del docente riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 112 c.p.a.

    È indicato quale fondamento dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ed è richiamato nell'epigrafe della sentenza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È richiamato quanto al termine che la ricorrente ha dichiarato essere decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali, commisurate ai minimi tariffari indicati per casi analoghi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato soddisfacendo la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla nomina del commissario ad acta.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, qualora il ricorso sia stato reso necessario dall'originario inadempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna del giudice ordinario al pagamento di un beneficio economico, l'avvenuto accredito della somma dovuta determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio esecutivo, ferma la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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