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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01455/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla recidiva riproponessero questioni già esaminate dalla Corte di appello, la cui motivazione è stata giudicata corretta, logica e adeguata. È stata applicata la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva. Dal testo emerge che la Corte di merito aveva valorizzato il fatto che il reato fosse stato commesso in sede di espiazione della pena, quindi in una situazione in cui l'imputato era consapevole di non poter sottrarsi alla sanzione, traendone un indice di indifferenza verso il rispetto delle norme e di accresciuta capacità a delinquere, anche in considerazione di plurimi precedenti reati caratterizzati da violenza contro la persona. Il ricorso è stato ritenuto sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già prospettate in appello e già motivate e respinte dal giudice di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata ritenuta giustificata sulla base di elementi fattuali indicativi di una maggiore capacità a delinquere, in particolare la commissione del reato durante l'espiazione della pena e la presenza di plurimi precedenti violenti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza reali specificità, gli stessi motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti dal giudice di merito.
  • La valutazione della recidiva è censurabile in cassazione solo quando presenti vizi logici o giuridici effettivi; non sono invece sindacabili le apprezzate valutazioni di merito se adeguatamente e logicamente motivate.
  • La commissione del reato durante l'espiazione della pena può costituire un indice significativo di indifferenza verso il precetto penale e di aumentata capacità a delinquere, soprattutto se inserita in un quadro di precedenti reati violenti.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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