Sentenza del 17/08/2023 n. 24700 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Notifica di avviso d'accertamento relativo all'anno 2008 per IRES, IVA e IRAP con maggiori imposte per complessivi Euro 121.926,00 oltre sanzioni; contestate minusvalenze non spettanti, costi non deducibili e altre voci che incidono sull'imponibile. La società impugnò l'atto in Commissione Tributaria Provinciale e poi in Commissione Tributaria Regionale (parziale accoglimento), quindi ricorse in Cassazione con quattro motivi.
La decisione
La ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016 (cd. rottamazione) e ha provveduto a saldare integralmente i carichi fiscali come risultanti dagli estratti di ruolo. La Corte ha ritenuto che tale adesione e il pagamento producano effetto irreversibile sul contenzioso relativo all'avviso d'accertamento e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; non è dovuto il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater, in quanto la definizione è sopravvenuta alla proposizione del ricorso. Udienza pubblica del 5 luglio 2023; depositata in Cancelleria il 17 agosto 2023.
Norme richiamate
Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito), art. 6
La definizione agevolata (rottamazione) permette la definizione dei carichi iscritti a ruolo; l'adesione e il pagamento integrale dei carichi determinati dall'agente della riscossione comportano, ove riferibili all'oggetto del giudizio, l'estinzione del contenzioso per cessazione della materia del contendere.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3
D.Lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3
In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
D.P.R. 22 settembre 2001, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
La norma prevede l'aggravio (doppio) del contributo unificato in talune ipotesi; tuttavia tale maggiorazione non trova applicazione quando il presupposto (ad es. definizione del giudizio) si sia verificato dopo la proposizione del ricorso, come interpretato dalla giurisprudenza citata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Precedenti della Suprema Corte confermano che la definizione agevolata sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso esclude l'applicazione della maggiorazione del contributo unificato e può determinare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata (rottamazione) e il suo pagamento integrale, se si riferiscono ai medesimi carichi oggetto del contenzioso, determinano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Per ottenere la declaratoria di estinzione è fondamentale produrre estratti di ruolo e prova del pagamento che colleghino espressamente i carichi definiti all'avviso d'accertamento impugnato.
- L'estinzione per definizione agevolata comporta il venir meno della possibilità di una pronuncia sul merito: le questioni sostanziali restano non decise dalla giurisdizione.
- Le spese processuali del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverso accordo o specifica disposizione normativa.
- La maggiorazione del contributo unificato non è automaticamente dovuta quando la definizione sopravviene dopo la proposizione del ricorso; va verificato il presupposto applicativo alla luce della giurisprudenza.
- In casi simili è consigliabile allegare tempestivamente la documentazione di definizione e pagamento e chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere per ottenere l'estinzione del procedimento.
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