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Sentenza

Sentenza del 17/08/2023 n. 24699 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva emesso avvisi di liquidazione ICI per gli anni 2009-2011 su un complesso immobiliare denominato "(Omissis)". La controversia verteva su (i) l'ultimazione dei lavori e la sussistenza del presupposto impositivo, (ii) la legittimità per il Comune di attribuire una rendita catastale presuntiva/provvisoria ai fini ICI (art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992) nonostante la successiva abrogazione, e (iii) la decorrenza di efficacia della rendita catastale e l'obbligo di notificazione (L. 21/11/2000, n.342, art.74). La Regione contestava altresì la comparabilità del bene con gli immobili presi a riferimento e la competenza dell'Agenzia del Territorio a determinare la rendita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (ossia non ha annullato la valutazione di merito secondo cui l'immobile era ultimato) ritenendo tale valutazione fattuale non sindacabile in cassazione. Ha però accolto i terzo, quarto e quinto motivi, rilevando che la Commissione d'appello ha erroneamente applicato l'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 (disposizione abrogata dal 1/1/2007) e che l'attribuzione di una rendita catastale presuntiva compete all'Agenzia delle Entrate (Agenzia del Territorio) e non al Comune; inoltre la rendita acquista efficacia ai fini impositivi solo dalla sua notificazione, salvo specifiche ipotesi di decorrenza diversa (es. DOCFA). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e il procedimento rinviato alla Commissione tributaria regionale di secondo grado (diversa composizione) per gli accertamenti di merito residui (in particolare verifica della documentazione di accatastamento del 22/06/2012, individuazione di categoria catastale e rendita da utilizzare come base imponibile) e per la regolazione delle spese processuali. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4

    norma richiamata e ritenuta abrogata

    La disposizione che consentiva ai Comuni di attribuire rendite provvisorie è stata abrogata; non è più possibile determinare rendite presuntive con i criteri dell'art.5, comma 4 per gli anni successivi all'abrogazione.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, c.1, lett. a

    Definizione di fabbricato rilevante ai fini ICI: unità immobiliare iscritta o suscettibile di iscrizione al catasto edilizio urbano. L'iscrivibilità o l'effettiva utilizzazione incide sul momento di maturazione dell'obbligazione tributaria.

  • L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1

    Stabilisce che le variazioni/attribuzioni di rendita sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione; la rendita notificata può però essere utilizzata, una volta notificata, anche per annualità pregresse 'sospese' salvo limiti e condizioni previste dalla giurisprudenza.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, commi 10-12 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122)

    Conferma che la competenza ad attribuire la rendita catastale spetta all'Agenzia del Territorio (Agenzia delle Entrate - Territorio); i Comuni possono fornire elementi tecnici e sollecitare, ma non sostituirsi all'Agenzia nella determinazione della rendita.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173

    Ha abrogato, a decorrere dal 1/1/2007, l'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992, eliminando la potestà comunale di determinare rendite presuntive secondo quel criterio.

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 336-337

    Attribuisce al Comune poteri sollecitatori e partecipativi nel procedimento di aggiornamento catastale e la possibilità di richiedere interventi all'Agenzia, ma non la potestà di determinare e attribuire la rendita catastale definitiva.

  • R.D. 13 aprile 1939, n. 652 (articoli utili per la nozione catastale)

    Fornisce la nozione tradizionale di unità immobiliare rilevante per il catasto; rimane principio di riferimento per la determinazione dell'iscrivibilità e della potenzialità reddituale.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2

    Definisce l'unità immobiliare in termini di autonomia funzionale e reddituale, parametri utili per stabilire la suscettibilità di accatastamento e la rilevanza ai fini ICI.

Massime di principio

  • La determinazione o applicazione di una rendita catastale ai fini ICI da parte del Comune è valida solo nei limiti espressamente consentiti dalla legge: dopo l'abrogazione dell'art.5, comma 4 (1/1/2007) il Comune non può più attribuire rendite presuntive sostitutive dell'Agenzia.
  • La rendita catastale acquista efficacia ai fini impositivi solo dalla sua notificazione (salvo casi specifici di decorrenza retroattiva collegati a DOCFA o rettifiche), e può essere utilizzata per annualità pregresse se la notificazione o la procedura prevista dalla giurisprudenza lo consentono.
  • La competenza a determinare e attribuire la rendita catastale è riservata all'Agenzia del Territorio (Agenzia delle Entrate - Territorio); i Comuni possono fornire elementi tecnici, sollecitare e richiedere aggiornamenti, ma non possono sostituirsi all'Agenzia nel provvedimento finale di attribuzione della rendita.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito (es. ultimazione dei lavori, consistenza dell'immobile) sono difficilmente censurabili in cassazione; in caso di contrasto, la soluzione praticabile è ottenere il rinvio per nuovi accertamenti di merito o prodotti documentali (es. atti di accatastamento, DOCFA).
  • Se si contesta una base imponibile ICI fondata su rendite non notificate o su attribuzioni comunali operate con criteri abrogati, la strategia corretta è richiedere l'intervento dell'Agenzia per l'attribuzione formale della rendita o usare le vie impugnative per ottenere l'annullamento/accertamento e il rinvio per ulteriori accertamenti.

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