Sentenza del 17/08/2023 n. 24699 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva emesso avvisi di liquidazione ICI per gli anni 2009-2011 su un complesso immobiliare denominato "(Omissis)". La controversia verteva su (i) l'ultimazione dei lavori e la sussistenza del presupposto impositivo, (ii) la legittimità per il Comune di attribuire una rendita catastale presuntiva/provvisoria ai fini ICI (art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992) nonostante la successiva abrogazione, e (iii) la decorrenza di efficacia della rendita catastale e l'obbligo di notificazione (L. 21/11/2000, n.342, art.74). La Regione contestava altresì la comparabilità del bene con gli immobili presi a riferimento e la competenza dell'Agenzia del Territorio a determinare la rendita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (ossia non ha annullato la valutazione di merito secondo cui l'immobile era ultimato) ritenendo tale valutazione fattuale non sindacabile in cassazione. Ha però accolto i terzo, quarto e quinto motivi, rilevando che la Commissione d'appello ha erroneamente applicato l'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 (disposizione abrogata dal 1/1/2007) e che l'attribuzione di una rendita catastale presuntiva compete all'Agenzia delle Entrate (Agenzia del Territorio) e non al Comune; inoltre la rendita acquista efficacia ai fini impositivi solo dalla sua notificazione, salvo specifiche ipotesi di decorrenza diversa (es. DOCFA). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e il procedimento rinviato alla Commissione tributaria regionale di secondo grado (diversa composizione) per gli accertamenti di merito residui (in particolare verifica della documentazione di accatastamento del 22/06/2012, individuazione di categoria catastale e rendita da utilizzare come base imponibile) e per la regolazione delle spese processuali. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4
norma richiamata e ritenuta abrogata
La disposizione che consentiva ai Comuni di attribuire rendite provvisorie è stata abrogata; non è più possibile determinare rendite presuntive con i criteri dell'art.5, comma 4 per gli anni successivi all'abrogazione.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, c.1, lett. a
Definizione di fabbricato rilevante ai fini ICI: unità immobiliare iscritta o suscettibile di iscrizione al catasto edilizio urbano. L'iscrivibilità o l'effettiva utilizzazione incide sul momento di maturazione dell'obbligazione tributaria.
L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1
Stabilisce che le variazioni/attribuzioni di rendita sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione; la rendita notificata può però essere utilizzata, una volta notificata, anche per annualità pregresse 'sospese' salvo limiti e condizioni previste dalla giurisprudenza.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, commi 10-12 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122)
Conferma che la competenza ad attribuire la rendita catastale spetta all'Agenzia del Territorio (Agenzia delle Entrate - Territorio); i Comuni possono fornire elementi tecnici e sollecitare, ma non sostituirsi all'Agenzia nella determinazione della rendita.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173
Ha abrogato, a decorrere dal 1/1/2007, l'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992, eliminando la potestà comunale di determinare rendite presuntive secondo quel criterio.
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 336-337
Attribuisce al Comune poteri sollecitatori e partecipativi nel procedimento di aggiornamento catastale e la possibilità di richiedere interventi all'Agenzia, ma non la potestà di determinare e attribuire la rendita catastale definitiva.
R.D. 13 aprile 1939, n. 652 (articoli utili per la nozione catastale)
Fornisce la nozione tradizionale di unità immobiliare rilevante per il catasto; rimane principio di riferimento per la determinazione dell'iscrivibilità e della potenzialità reddituale.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2
Definisce l'unità immobiliare in termini di autonomia funzionale e reddituale, parametri utili per stabilire la suscettibilità di accatastamento e la rilevanza ai fini ICI.
Massime di principio
- La determinazione o applicazione di una rendita catastale ai fini ICI da parte del Comune è valida solo nei limiti espressamente consentiti dalla legge: dopo l'abrogazione dell'art.5, comma 4 (1/1/2007) il Comune non può più attribuire rendite presuntive sostitutive dell'Agenzia.
- La rendita catastale acquista efficacia ai fini impositivi solo dalla sua notificazione (salvo casi specifici di decorrenza retroattiva collegati a DOCFA o rettifiche), e può essere utilizzata per annualità pregresse se la notificazione o la procedura prevista dalla giurisprudenza lo consentono.
- La competenza a determinare e attribuire la rendita catastale è riservata all'Agenzia del Territorio (Agenzia delle Entrate - Territorio); i Comuni possono fornire elementi tecnici, sollecitare e richiedere aggiornamenti, ma non possono sostituirsi all'Agenzia nel provvedimento finale di attribuzione della rendita.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (es. ultimazione dei lavori, consistenza dell'immobile) sono difficilmente censurabili in cassazione; in caso di contrasto, la soluzione praticabile è ottenere il rinvio per nuovi accertamenti di merito o prodotti documentali (es. atti di accatastamento, DOCFA).
- Se si contesta una base imponibile ICI fondata su rendite non notificate o su attribuzioni comunali operate con criteri abrogati, la strategia corretta è richiedere l'intervento dell'Agenzia per l'attribuzione formale della rendita o usare le vie impugnative per ottenere l'annullamento/accertamento e il rinvio per ulteriori accertamenti.
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