Sentenza del 17/08/2023 n. 24701 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso di un credito IVA relativo al 1999, che aveva acquisito per cessione (assunzione nel concordato) dall'originaria titolare (Omissis Spa). L'Agenzia non rispose all'istanza di rimborso, perfezionandosi il silenzio-rifiuto, avendo precedentemente notificato (all'originaria cedente) un provvedimento di "fermo" amministrativo a causa di contenziosi pendenti tra Fisco e cedente. La questione centrale era se, nonostante l'art. 38-bis DPR 633/1972 (procedura rimborsi e garanzie), l'Amministrazione potesse sospendere o negare il rimborso invocando il potere cautelare di fermo previsto dall'art. 69 R.D. 2440/1923 e se tale provvedimento fosse opponibile al cessionario del credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Lanzone Due. Ha confermato che l'Amministrazione può avvalersi del potere di autotutela/cautelare (fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 2440) per sospendere il pagamento di rimborsi IVA quando sussistono "ragioni di credito" dell'Erario nei confronti dell'originario cedente e contenziosi pendenti. La Corte ha ritenuto legittimo il silenzio-rifiuto dell'Agenzia e ha affermato che la cessione ha efficacia derivativa: il Fisco può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente; eventuali rimedi del cessionario sono nei confronti della cedente. Il ricorso è stato dunque respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis
Disciplina le procedure e le garanzie relative ai rimborsi IVA; tutela l'Amministrazione contro richieste di rimborsi insussistenti, ma non esclude l'applicabilità di misure cautelari amministrative (fermo) che tutelino crediti dell'Erario.
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69
Consente all'Amministrazione di sospendere pagamenti mediante provvedimento di fermo a tutela di una "ragione di credito" dell'Erario; ha natura cautelare/autotutelare e può giustificare il diniego o la sospensione del rimborso IVA in presenza di contenziosi col cedente.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Norma procedurale utilizzata per inquadrare i motivi di ricorso in Cassazione; presente nella decisione per la valutazione delle doglianze sulla decisione di merito.
Codice di procedura civile, art. 112 (omessa pronuncia)
Richiamato nelle censure della ricorrente; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata omessa pronuncia perché le questioni sollevate erano discusse e motivate nella sentenza impugnata.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Norma richiamata in dispositivo relativa al contributo unificato; la sentenza dà atto degli adempimenti processuali connessi.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può legittimamente sospendere o negare il rimborso IVA invocando un provvedimento di "fermo" amministrativo quando esistono contenziosi e una "ragione di credito" dell'Erario nei confronti dell'originario titolare del credito; la misura è cautelare e richiede solo il fumus boni iuris della pretesa fiscale.
- La cessione del credito ha efficacia derivativa: il cessionario acquista i diritti spettanti al cedente, ma il Fisco può opporre al cessionario le eccezioni e le riserve che aveva nei confronti del cedente (validità del titolo, fatti modificativi o estintivi anteriori alla cessione o alla sua conoscenza).
- Per ottenere il rimborso il cessionario deve valutare parallelamente: a) impugnare il provvedimento di fermo (se oppugnabile e se notificato anche a lui), b) agire o rivalersi nei confronti del cedente qualora la controversia fra cedente e Amministrazione pregiudichi il diritto ceduto.
- L'art. 38-bis DPR 633/1972 offre garanzie specifiche in tema di rimborsi, ma non impedisce all'Amministrazione di utilizzare strumenti cautelari (art. 69 R.D. 2440) finalizzati a tutelare crediti fiscali concorrenti; le due discipline assolvono funzioni diverse (verifica dell'esistenza del credito vs. tutela di crediti erariali verso il cedente).
- Se sussiste una pronuncia giudiziale favorevole al cedente che neghi la pretesa dell'Erario, ciò può far venir meno la ragione del fermo; viceversa, in presenza di contenziosi pendenti la sospensione può rimanere fino a giudicato definitivo.
- In fase preventiva è cruciale verificare la regolarità della notifica del provvedimento di fermo, la data di efficacia della cessione, e la tempestiva impugnazione degli atti ostativi da parte del cedente o del cessionario quando opponibili.
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