Cassazione Penale, Ordinanza n. 00622/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello ha confermato la condanna emessa in abbreviato nei confronti di un conducente ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 0,85 g/l, in orario notturno e con causazione di un incidente stradale, applicando la pena di 20 giorni di arresto ed euro 1.500 di ammenda. In cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione di legge sulla durata della sospensione della patente, sostenendo che il raddoppio non fosse applicabile perché subordinato a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; 2) vizio per il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando giovane età, incensuratezza, tasso alcolemico minimo e assenza di danni gravi; 3) violazione dell'art. 63, comma 4, c.p. per il preteso cumulo delle aggravanti previste dai commi 2-bis e 2-sexies dell'art. 186 cod. strada.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, chiarendo che il raddoppio della durata della sospensione della patente era corretto perché applicato ai sensi del comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, in un caso di guida in stato di ebbrezza con provocazione di incidente stradale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la pericolosità della condotta; si tratta di valutazione di merito non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica. Il terzo motivo è stato giudicato aspecifico, poiché dalla decisione di merito risultava che nella determinazione della pena si era fatto riferimento alle aggravanti dell'art. 186-bis, comma 3, e dell'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, non a quella di cui al comma 2-bis. Conseguentemente, per l'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada
Norma incriminatrice applicata per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 0,85 g/l.
art. 186, comma 2-bis, cod. strada
Consente il raddoppio della durata della sospensione della patente quando il conducente, in stato di ebbrezza, provoca un incidente stradale.
art. 186, comma 2-sexies, cod. strada
Richiamato come aggravante considerata nella determinazione della pena, non come base del motivo accolto.
art. 186-bis, comma 3, cod. strada
Richiamato come aggravante considerata nella determinazione della pena finale.
art. 63, comma 4, c.p.
Invocato dal ricorrente per contestare il cumulo delle aggravanti.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di guida in stato di ebbrezza, il raddoppio della durata della sospensione della patente può operare quando la condotta, ricadente nell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, abbia cagionato un incidente stradale, senza che sia necessario il superamento di una soglia alcolemica superiore a quella indicata dal ricorrente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica; quando il giudice di merito ha valutato gli elementi favorevoli ma li ha ritenuti recessivi rispetto alla gravità/pericolosità della condotta, la decisione non è sindacabile.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la reale base della decisione impugnata e prospetta un errore non riscontrabile negli atti o nella motivazione di merito.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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