Tribunale, Sentenza T-133/16
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 24 aprile 2018. — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e a. contro Banca centrale europea. — Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Soggetto che dirige di fatto le attività di un ente creditizio – Articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e articolo L. 511‑13, secondo comma, del codice monetario e finanziario francese – Divieto di cumulo della presidenza dell’organo di gestione di un ente creditizio nella sua funzione di supervisione strategica con la funzione di amministratore delegato in seno allo stesso ente – Articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36 e articolo L. 511‑58 del codice monetario e finanziario francese. — Cause riunite da T-133/16 a T-136/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge i ricorsi di quattro casse regionali del Crédit agricole contro decisioni della BCE che avevano rifiutato di approvare i presidenti dei loro consigli di amministrazione come "dirigenti di fatto". La Corte afferma che la nozione di direzione di fatto, letta nel contesto della direttiva 2013/36 e del diritto francese di recepimento, riguarda i vertici esecutivi dell'ente e non il presidente dell'organo di supervisione strategica. Viene inoltre confermato che il divieto di cumulo delle funzioni di presidente e amministratore delegato è coerente con la direttiva e con l'obiettivo di assicurare una vigilanza efficace.
Vigilanza BCE: incompatibilità tra la presidenza del consiglio di amministrazione di un ente creditizio e la nomina del presidente come "dirigente di fatto" ai fini dell'autorizzazione prudenziale
La questione giuridica
Se, nell'ambito dell'autorizzazione prudenziale di un ente creditizio significativo, la nozione di "persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente" di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 e all'articolo L. 511-13, secondo comma, del CMF debba essere limitata ai membri dell'alta dirigenza con funzioni esecutive; se il divieto di cumulo di cui all'articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36 e all'articolo L. 511-58 del CMF impedisca la nomina del presidente del consiglio di amministrazione come dirigente di fatto; e se la BCE abbia interpretato correttamente il diritto nazionale di recepimento alla luce della giurisprudenza del Conseil d'État.
Principio di diritto
Nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, la BCE può legittimamente interpretare l'espressione "persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente" dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 e della corrispondente norma francese come riferita ai membri dell'organo di gestione che fanno parte anche dell'alta dirigenza e svolgono funzioni esecutive. Ne consegue che il presidente del consiglio di amministrazione di un ente creditizio, incaricato della supervisione strategica, non può essere approvato come "dirigente di fatto" quando ciò comporti un cumulo con funzioni esecutive incompatibile con l'articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36; inoltre, gli Stati membri possono adottare norme di governance più rigorose, come l'articolo L. 511-58 del CMF, purché coerenti con la direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 4, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 24, paragrafo 7, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 93, regolamento (UE) n. 468/2014
- Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2013/36/UE
- Articolo 3, paragrafo 1, punti 7, 8 e 9, direttiva 2013/36/UE
- Articolo 88, paragrafo 1, lettera e), direttiva 2013/36/UE
- Articolo L. 511-13, secondo comma, codice monetario e finanziario francese
- Articolo L. 511-52, paragrafo IV, codice monetario e finanziario francese
- Articolo L. 511-58, codice monetario e finanziario francese
- Articolo L. 612-23-1, codice monetario e finanziario francese
- Articolo R. 612-29-3, codice monetario e finanziario francese
- Decisione BCE 2014/360/UE
Vigilanza BCE: incompatibilità tra la presidenza del consiglio di amministrazione e la qualifica di "dirigente di fatto"
Si tratta di una sentenza del Tribunale, resa in quattro ricorsi riuniti proposti da casse regionali del Crédit agricole contro la BCE. La controversia riguarda l'interpretazione delle regole europee e francesi in materia di governance bancaria e di autorizzazione dei soggetti che dirigono di fatto un ente creditizio.
Fatti e procedimento principale
Le ricorrenti avevano chiesto l'approvazione, da parte dell'ACPR e poi della BCE nell'ambito dell'MVU, della nomina dei rispettivi presidenti dei consigli di amministrazione come presidenti e, al tempo stesso, come "dirigenti di fatto" degli enti. La BCE, dopo un primo ciclo di decisioni nel 2015 e il riesame amministrativo, ha adottato il 29 gennaio 2016 le decisioni impugnate, negando tale approvazione. La BCE ha ritenuto che la nozione di "dirigente di fatto" coincidesse con funzioni esecutive e che la nomina del presidente del consiglio di amministrazione come tale sarebbe stata incompatibile con il divieto di cumulo tra presidenza dell'organo di supervisione strategica e funzioni di amministratore delegato.
Normativa rilevante
La decisione si fonda soprattutto su:
- articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- articolo 93 del regolamento (UE) n. 468/2014;
- articoli 13 e 88, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36/UE;
- articoli L. 511-13, L. 511-52 e L. 511-58 del codice monetario e finanziario francese. Il Tribunale richiama anche la sentenza del Conseil d'État del 30 giugno 2016, che aveva confermato la lettura dell'ACPR sulla nozione di "dirigente di fatto".
Questioni giuridiche esaminate
Le ricorrenti deducevano quattro motivi principali:
- violazione dell'articolo 13 della direttiva 2013/36 e dell'articolo L. 511-13 del CMF, per avere la BCE assimilato la direzione di fatto all'alta dirigenza;
- violazione dell'articolo L. 511-52, paragrafo IV, del CMF, per avere desunto da tale disposizione che solo alcune funzioni esecutive consentissero di essere qualificati come "dirigenti di fatto";
- violazione degli articoli 13 e 88 della direttiva 2013/36 e dell'articolo L. 511-13 del CMF, sostenendo che il principio del doppio controllo non escludesse la nomina del presidente come dirigente di fatto;
- in subordine, violazione dell'articolo L. 511-58 del CMF, poiché il divieto di cumulo riguarderebbe solo la funzione di amministratore delegato e non qualsiasi funzione esecutiva.
Ragionamento del Tribunale sulla nozione di "dirigente di fatto"
Il Tribunale respinge anzitutto l'eccezione di irrilevanza sollevata dalla Commissione, osservando che il ragionamento della BCE sulla compatibilità delle nomine si fondava proprio sull'assimilazione tra direzione di fatto e funzioni esecutive. Nell'interpretare l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36, il Tribunale applica i criteri letterale, storico, teleologico e sistematico:
- letteralmente, la formula "persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente" suggerisce un collegamento con la gestione effettiva dell'attività bancaria;
- storicamente, il testo si è evoluto rispetto alle direttive precedenti, passando da una formula più ampia a una più vicina ai vertici esecutivi;
- teleologicamente e sistematicamente, la direttiva 2013/36 mira a garantire una governance bancaria efficace, con una supervisione reale dell'alta dirigenza da parte dei membri non esecutivi dell'organo di gestione. Ne deriva che l'espressione in questione riguarda i membri dell'organo di gestione che fanno parte anche dell'alta dirigenza, non il presidente dell'organo di supervisione strategica in quanto tale.
Ruolo del diritto francese e della sentenza del Conseil d'État
Poiché l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1024/2013 impone alla BCE di applicare anche il diritto nazionale di recepimento, il Tribunale esamina l'articolo L. 511-13, secondo comma, del CMF alla luce dell'interpretazione data dal giudice nazionale supremo. La sentenza del Conseil d'État del 30 giugno 2016 è considerata particolarmente rilevante: secondo tale decisione, il presidente del consiglio di amministrazione di un ente creditizio può essere considerato "dirigente di fatto" solo se è stato espressamente autorizzato ad assumere l'alta dirigenza. Il Tribunale usa tale lettura per confermare che la BCE non ha commesso errori di diritto.
Valutazione dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36 e dell'articolo L. 511-58 del CMF
Sul quarto motivo, il Tribunale osserva che l'articolo 88, paragrafo 1, lettera e), vieta al presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica di esercitare simultaneamente le funzioni di amministratore delegato, salvo giustificazione e autorizzazione dell'autorità competente. La norma francese di recepimento ha portata più ampia, poiché estende il divieto anche a persone che esercitano funzioni di gestione equivalenti. Tuttavia, ciò è considerato compatibile con la direttiva, in quanto il considerando 54 consente agli Stati membri di adottare principi e norme più incisivi per assicurare una sorveglianza efficace. Pertanto, l'articolo L. 511-58 del CMF impedisce correttamente la nomina dei presidenti dei consigli di amministrazione delle ricorrenti come "dirigenti di fatto".
Decisione e principio affermato
Il Tribunale respinge integralmente i ricorsi. Condanna le ricorrenti alle spese e pone le spese della Commissione a carico di quest'ultima. Il principio centrale è che, nel quadro della vigilanza prudenziale europea, la BCE può negare la qualifica di "dirigente di fatto" al presidente del consiglio di amministrazione di un ente creditizio quando la normativa applicabile riserva tale qualifica ai membri dell'alta dirigenza con funzioni esecutive e quando il cumulo con la funzione di supervisione strategica contrasterebbe con le regole di governance bancaria previste dalla direttiva 2013/36.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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