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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-234/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018. — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contro Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias e Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali – Libertà di stabilimento – Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale – Aiuto di Stato – Misura selettiva. — Cause riunite C-234/16 e C-235/16

Giurisprudenza europea62016CJ0234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto compatibile con gli articoli 49 e 54 TFUE l’imposta asturiana sui grandi stabilimenti commerciali, poiché il criterio della superficie non risultava, nel caso concreto, discriminatorio nei confronti di imprese di altri Stati membri. Ha inoltre escluso, in linea di principio, che l’esenzione per i punti vendita sotto i 4000 m2 costituisca un aiuto di Stato. Per l’esenzione relativa ad alcuni settori specializzati sotto i 10000 m2, la Corte ha demandato al giudice del rinvio la verifica della comparabilità dell’impatto ambientale e territoriale.

Imposta regionale asturiana sui grandi stabilimenti commerciali: compatibilità con la libertà di stabilimento e qualificazione come aiuto di Stato delle esenzioni per piccoli esercizi e per taluni settori specializzati

La questione giuridica

Se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino a un’imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali basata sulla superficie di vendita e finalizzata a compensare impatti territoriali e ambientali; e se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE osti alle esenzioni dall’imposta per gli stabilimenti sotto la soglia di 4000 m2 e per taluni stabilimenti specializzati (giardinaggio, veicoli, materiali da costruzione, macchinari e forniture industriali) sotto i 10000 m2.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che una imposta regionale che colpisce i grandi stabilimenti commerciali in base alla superficie di vendita, perseguendo finalità di tutela ambientale e di pianificazione territoriale, non viola di per sé la libertà di stabilimento, in assenza di elementi che dimostrino una discriminazione indiretta verso società di altri Stati membri. Inoltre, non costituisce aiuto di Stato l’esenzione per gli esercizi sotto una certa soglia di superficie, poiché tale criterio li colloca in una situazione non comparabile rispetto agli obiettivi dell’imposta; quanto all’esenzione per alcuni settori specializzati fino a 10000 m2, essa non integra aiuto di Stato se e nella misura in cui gli stabilimenti esclusi non producono un impatto ambientale e territoriale comparabile a quello degli altri, verifica rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 49 e 54 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Ley del Principado de Asturias 15/2002
  • Decreto legislativo 1/2014 del Principado de Asturias
  • Decreto 139/2009 del Principado de Asturias

Imposta regionale asturiana sui grandi stabilimenti commerciali: libertà di stabilimento e aiuti di Stato

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Tribunal Supremo spagnolo in una controversia promossa da ANGED contro le autorità del Principato delle Asturie. Al centro vi è l’IGEC, imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali istituita per compensare gli effetti territoriali e ambientali di tali strutture.

Fatti e procedimento principale

La legge asturiana 15/2002 ha introdotto dal 1° gennaio 2003 un’imposta sui grandi stabilimenti commerciali con superficie utile di esposizione e vendita al pubblico pari o superiore a 4000 m2. Il preambolo collegava il tributo agli effetti negativi sull’ambiente, sul territorio e sul commercio di prossimità; il gettito era destinato a programmi di sviluppo dell’attrezzatura commerciale e ad azioni per il miglioramento ambientale e delle infrastrutture. ANGED ha impugnato gli atti applicativi e il regolamento dell’imposta, lamentandone l’incompatibilità con la libertà di stabilimento e con la disciplina degli aiuti di Stato. Il Tribunal Supremo ha quindi chiesto alla Corte di pronunciarsi sugli articoli 49, 54 e 107, paragrafo 1, TFUE.

Normativa nazionale rilevante

L’imposta colpiva gli stabilimenti commerciali, individuali o collettivi, con superficie almeno pari a 4000 m2; erano esclusi gli stabilimenti non superiori a 10000 m2 che svolgevano esclusivamente attività di giardinaggio, vendita di veicoli, materiali da costruzione, macchinari e forniture industriali. La base imponibile teneva conto, tra l’altro, della densità della popolazione in un raggio di 10 chilometri. Erano previsti abbuoni per gli stabilimenti non urbani raggiungibili con almeno due mezzi di trasporto pubblico e per quelli che realizzavano progetti di protezione ambientale. Dal 2015 il regime è stato ripreso, in termini simili, dal decreto legislativo 1/2014.

Prima questione: libertà di stabilimento

La Corte ricorda che gli articoli 49 e 54 TFUE vietano non solo le discriminazioni dirette basate sulla sede della società, ma anche le discriminazioni indirette che, pur fondate su criteri formalmente neutri, colpiscono in fatto soprattutto le imprese stabilite in altri Stati membri. Nel caso di specie, il criterio della superficie di vendita non introduceva una discriminazione diretta. Inoltre, dagli elementi agli atti non risultava che esso sfavorisse nella maggior parte dei casi società di altri Stati membri; il giudice del rinvio, del resto, non disponeva di dati sufficienti per provarne la natura dissimulata. La Corte conclude quindi che gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano a un’imposta come quella asturiana.

Seconda questione: aiuti di Stato e selettività fiscale

La Corte ribadisce i quattro requisiti dell’aiuto di Stato: intervento dello Stato o tramite risorse statali, incidenza sugli scambi tra Stati membri, vantaggio selettivo e falsazione della concorrenza. Nel contesto fiscale, il punto decisivo è la selettività: occorre individuare il regime fiscale normale e verificare se la misura deroga a tale regime favorendo talune imprese in situazioni comparabili rispetto all’obiettivo perseguito. La Corte osserva che il contesto di riferimento può coincidere con il territorio dell’ente infrastatale dotato di autonomia fiscale, come il Principato delle Asturie. Tuttavia, una differenziazione non è aiuto di Stato se è giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema tributario, oppure se i soggetti esclusi non sono comparabili rispetto all’obiettivo della misura.

Esenzione per gli stabilimenti sotto i 4000 m2

Secondo la Corte, l’esclusione degli stabilimenti con superficie inferiore a 4000 m2 non conferisce un vantaggio selettivo, perché tali esercizi non si trovano, rispetto agli obiettivi di tutela ambientale e pianificazione territoriale, in una situazione comparabile a quella dei grandi stabilimenti. L’impatto ambientale e territoriale dipende infatti in larga misura dalla dimensione della struttura, sicché un criterio fondato sulla soglia di superficie è coerente con la finalità del tributo.

Esenzione per taluni settori specializzati sotto i 10000 m2

Quanto all’esenzione per gli stabilimenti che operano esclusivamente nei settori del giardinaggio, dei veicoli, dei materiali da costruzione, dei macchinari e delle forniture industriali, la Corte rileva che essa ha natura derogatoria rispetto al regime di riferimento. Tuttavia, tale esclusione può essere giustificata se gli stabilimenti interessati, per natura, necessitano di grandi superfici di vendita e di stoccaggio e non generano un impatto ambientale e territoriale paragonabile a quello degli altri grandi stabilimenti. La Corte non afferma in modo assoluto che si tratti di aiuto di Stato: demanda al giudice nazionale la verifica concreta della comparabilità dell’impatto e, dunque, della possibile giustificazione della differenziazione.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che:

  • gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano all’imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali;
  • non costituisce aiuto di Stato l’esenzione per gli stabilimenti con superficie di vendita inferiore a 4000 m2;
  • non costituisce aiuto di Stato l’esenzione per gli stabilimenti dei settori specializzati indicati, con superficie non superiore a 10000 m2, a condizione che non provochino un impatto negativo sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale pari a quello degli altri stabilimenti, verifica rimessa al giudice del rinvio.

Principi affermati

La sentenza conferma che, in materia di fiscalità regionale, una differenziazione fondata su criteri oggettivi legati alla dimensione dell’attività può essere compatibile con il diritto dell’Unione quando è coerente con finalità ambientali e di pianificazione territoriale. In ambito aiuti di Stato, la selettività va valutata con riferimento all’obiettivo della misura e alla comparabilità effettiva tra categorie di contribuenti, senza negare agli enti territoriali un margine di scelta nella ripartizione del carico fiscale.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentoaiuti di Statofiscalità regionalepianificazione territorialeprotezione dell’ambiente

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