Corte di giustizia, Sentenza C-97/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2018. — Commissione europea contro Repubblica di Bulgaria. — Inadempimento di uno Stato – Protezione della natura – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Zona di protezione speciale (ZPS) – Classificazione come ZPS dei territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di uccelli menzionate nell’allegato I della direttiva 2009/147 – Zona importante per la conservazione degli uccelli (ZICU) – ZICU Rila – Classificazione parziale della ZICU Rila come ZPS. — Causa C-97/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso della Commissione contro la Bulgaria per mancata classificazione integrale della ZICU Rila come ZPS. Ribadisce che la designazione delle ZPS deve fondarsi solo su criteri ornitologici e che l’inventario ZICU resta un riferimento probatorio rilevante in assenza di prove scientifiche contrarie. La Bulgaria è quindi condannata anche alle spese.
Inadempimento della Bulgaria per mancata classificazione integrale della ZICU Rila come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva uccelli
La questione giuridica
Se la Repubblica di Bulgaria, avendo classificato come ZPS solo una parte della zona importante per la conservazione degli uccelli (ZICU) Rila, abbia violato l’obbligo di classificare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie dell’allegato I della direttiva 2009/147/CE; e se il ricorso della Commissione fosse ricevibile nonostante l’asserita modifica dell’oggetto della controversia e l’asserita insufficienza della motivazione.
Principio di diritto
La Corte afferma che gli Stati membri devono classificare come ZPS tutti i territori che, sulla base di criteri esclusivamente ornitologici e di fondamento scientifico, risultano i più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie dell’allegato I della direttiva 2009/147/CE; il margine discrezionale nazionale riguarda solo l’applicazione di tali criteri, non la scelta di escludere territori che risultano più idonei. Poiché la Bulgaria non ha dimostrato, con elementi scientifici contrari, che la classificazione solo parziale della ZICU Rila fosse sufficiente, la Corte ha dichiarato l’inadempimento dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2009/147/CE
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 2009/147/CE
- Articolo 12, paragrafi 1 e 2, direttiva 2009/147/CE
- Articolo 120, lettera c), regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, regolamento di procedura della Corte
Mancata classificazione integrale della ZICU Rila come ZPS
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica di Bulgaria in materia di tutela degli uccelli selvatici. La questione centrale è la classificazione solo parziale della zona importante per la conservazione degli uccelli (ZICU) Rila come zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 2009/147/CE.
Fatti e procedimento precontenzioso
La Commissione aveva contestato alla Bulgaria di non aver classificato come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie per la conservazione delle specie di cui all’allegato I della direttiva "uccelli" in relazione a varie ZICU, tra cui la ZICU Rila. Nel corso del procedimento precontenzioso, la censura si è progressivamente concentrata sulla parte residua della ZICU Rila non ancora classificata come ZPS, dopo che una porzione del sito era stata già designata.
La Commissione ha ritenuto che soltanto il 72% della ZICU Rila fosse stato classificato come ZPS, con conseguente insufficiente tutela di 17 specie dell’allegato I. La Bulgaria ha sostenuto, invece, che la classificazione parziale garantisse un livello massimo di protezione e che ulteriori estensioni fossero oggetto di valutazioni amministrative e scientifiche in corso.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, che impone agli Stati membri di classificare come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell’allegato I;
- l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva, per il quadro complessivo delle misure speciali di conservazione;
- l’articolo 12 della direttiva, relativo agli obblighi di relazione periodica;
- l’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, sul contenuto del ricorso;
- l’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sulle spese.
Eccezioni di ricevibilità
La Bulgaria sosteneva che il ricorso fosse irricevibile per due ragioni: presunta modifica dell’oggetto della controversia rispetto alla lettera di diffida e insufficiente individuazione dell’oggetto e delle ragioni del ricorso.
La Corte respinge entrambe le eccezioni. Precisa che la lettera di diffida può essere più sintetica del parere motivato e che la Commissione può circoscrivere nel parere e nel ricorso l’addebito iniziale, purché l’oggetto resti coerente. Nel caso di specie, la Commissione non ha modificato la censura, ma l’ha semplicemente limitata alla parte residua non classificata della ZICU Rila. La Corte osserva inoltre che il ricorso indicava con sufficiente chiarezza la base giuridica, le specie interessate e l’effetto della classificazione incompleta, consentendo alla Bulgaria di difendersi e alla Corte di esercitare il controllo giurisdizionale.
Ragionamento sul merito
La Corte ribadisce la propria giurisprudenza costante secondo cui:
- gli Stati membri devono classificare come ZPS tutti i siti che, secondo criteri ornitologici, appaiono i più idonei alla conservazione delle specie dell’allegato I;
- il margine discrezionale nazionale riguarda solo l’attuazione tecnica dei criteri ornitologici, non la possibilità di escludere siti che risultano più idonei;
- la classificazione deve fondarsi su basi scientifiche e non su considerazioni estranee, come pressioni antropiche o priorità socioeconomiche.
Quanto alla prova, la Corte ricorda che incombe alla Commissione dimostrare l’inadempimento, ma che essa può basarsi su dati e documenti forniti da denuncianti, autorità nazionali e organismi scientifici. In assenza di prove scientifiche contrarie prodotte dalla Bulgaria, l’inventario delle ZICU redatto nel 2007 dalla BDZP resta un riferimento idoneo per valutare se lo Stato membro abbia classificato un numero e una superficie sufficienti di ZPS.
La Corte valorizza anche il fatto che i dati scientifici richiamati dalla Commissione erano stati esaminati da vari organismi e gruppi di lavoro, e che dalla documentazione emergeva l’importanza della parte non classificata della ZICU Rila per numerose specie dell’allegato I, comprese specie forestali e specie particolarmente sensibili. Le obiezioni della Bulgaria sul carattere non aggiornato o inattendibile dei dati non sono accolte, poiché lo Stato membro non ha fornito elementi scientifici alternativi idonei a dimostrare che una classificazione più limitata fosse sufficiente.
La Corte respinge altresì la giustificazione fondata su ostacoli procedurali interni e sul mancato accordo del consiglio nazionale competente: tali vincoli amministrativi non possono giustificare l’inosservanza dell’obbligo sostanziale di classificazione.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che, avendo omesso di includere integralmente la ZICU Rila come ZPS, la Repubblica di Bulgaria non ha classificato i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE ed è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva. La Bulgaria è inoltre condannata alle spese.
Principi affermati
La sentenza conferma che la designazione delle ZPS non può essere ridotta sulla base di valutazioni discrezionali estranee ai criteri ornitologici. In mancanza di prove scientifiche contrarie, l’inventario ZICU costituisce un valido riferimento per verificare la correttezza della classificazione operata dallo Stato membro. La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento della Corte sulla rigorosa tutela delle aree più idonee per la conservazione degli uccelli selvatici.
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