Corte di giustizia, Sentenza C-236/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018. — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contro Diputación General de Aragón. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali – Libertà di stabilimento – Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale – Aiuto di Stato – Misura selettiva. — Cause riunite C-236/16 e C-237/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto compatibile con la libertà di stabilimento l’imposta aragonese sui grandi stabilimenti commerciali, poiché il criterio della superficie di vendita non comporta una discriminazione basata sulla sede delle società. Ha inoltre escluso, in linea di principio, che le esenzioni previste per gli esercizi di minori dimensioni integrino aiuti di Stato. Per le esenzioni settoriali, la Corte ha demandato al giudice nazionale la verifica comparativa dell’impatto ambientale e territoriale.
Imposta regionale aragonese sui grandi stabilimenti commerciali: compatibilità con la libertà di stabilimento e assenza di aiuto di Stato nelle esenzioni previste
La questione giuridica
Se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino a un’imposta regionale gravante sui grandi stabilimenti commerciali in base alla superficie di vendita, quando essa colpisce in fatto soprattutto imprese di altri Stati membri; e se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE implichi che le esenzioni previste per gli esercizi sotto determinate soglie dimensionali e per talune categorie merceologiche costituiscano aiuti di Stato selettivi.
Principio di diritto
Gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano a un’imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali fondata sulla superficie di vendita, quando non risulta una discriminazione diretta o indiretta fondata sulla sede delle società. Parimenti, le esenzioni per gli esercizi sotto determinate soglie dimensionali non costituiscono aiuto di Stato se la differenziazione riflette la diversa situazione delle imprese rispetto all’obiettivo ambientale e territoriale della misura; quanto alle esenzioni per taluni settori merceologici, esse non integrano aiuto di Stato se il giudice nazionale accerta che tali attività non producono un impatto ambientale e territoriale comparabile agli altri esercizi tassati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 54 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali: compatibilità con il diritto UE
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Tribunal Supremo spagnolo relativi all’imposta aragonese sul danno ambientale causato dalle grandi superfici di vendita (IDMGAV). La Corte è chiamata a valutare la misura alla luce della libertà di stabilimento e della disciplina sugli aiuti di Stato.
Fatti e procedimento principale
L’ANGED, associazione nazionale delle grandi imprese di distribuzione, ha contestato la normativa aragonese che istituisce un’imposta sui grandi stabilimenti commerciali con superficie di vendita superiore a 500 m2. L’imposta mira a tassare l’attività commerciale in quanto generatrice di spostamenti di veicoli e di impatti negativi su ambiente e territorio.
La disciplina prevede:
- un’esenzione per gli esercizi sotto i 500 m2;
- un’ulteriore esenzione, anche oltre tale soglia, quando la base imponibile non supera i 2000 m2;
- l’esclusione di taluni settori commerciali, quali macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali, materiali per l’edilizia venduti esclusivamente ai professionisti, mobilio in specifici formati commerciali, automobili nei concessionari e nelle officine, vivai e combustibili.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede essenzialmente:
- se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino a un’imposta regionale che, pur formulata in modo neutro, incida di fatto soprattutto su imprese di altri Stati membri;
- se le esenzioni previste dalla normativa costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Normativa e criteri giuridici richiamati
La Corte richiama la propria giurisprudenza costante sulla libertà di stabilimento, vietando sia le discriminazioni dirette sia quelle dissimulate fondate sul luogo della sede. In materia di aiuti di Stato, ribadisce i quattro requisiti dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, in particolare, il test della selettività fiscale: occorre individuare il regime fiscale di riferimento e verificare se la misura deroghi a tale regime a favore di imprese in situazione comparabile.
La Corte ricorda anche che, nell’ambito di una misura fiscale regionale, il contesto di riferimento può essere il territorio dell’ente dotato di autonomia fiscale, se tale ente gode di sufficiente autonomia di diritto e di fatto.
Ragionamento della Corte sulla libertà di stabilimento
La Corte osserva che il criterio della superficie di vendita non comporta discriminazione diretta in base alla sede delle società. Inoltre, dagli elementi del fascicolo non emerge che tale criterio sfavorisca, nella maggior parte dei casi, imprese stabilite in altri Stati membri.
Mancando prova di una discriminazione dissimulata, la Corte conclude che gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano all’imposta regionale in questione.
Ragionamento della Corte sugli aiuti di Stato
Per quanto riguarda l’esenzione legata alla superficie di vendita, la Corte rileva che la misura si inserisce in un’imposta il cui scopo è ambientale e territoriale. Poiché l’impatto ambientale di uno stabilimento commerciale cresce con la sua dimensione, il criterio dimensionale è coerente con l’obiettivo perseguito. Di conseguenza, gli esercizi sotto soglia non si trovano, rispetto alla finalità della misura, in una situazione comparabile a quella degli esercizi tassati: l’esenzione non conferisce quindi un vantaggio selettivo e non costituisce aiuto di Stato.
Quanto alle esenzioni settoriali, la Corte osserva che esse hanno carattere derogatorio rispetto al regime di riferimento, ma possono essere giustificate se le attività escluse presentano un impatto ambientale e territoriale inferiore rispetto a quello degli altri grandi esercizi commerciali. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare in concreto tale circostanza.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano a un’imposta sui grandi stabilimenti commerciali come quella aragonese;
- non costituisce aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’esenzione per gli stabilimenti sotto i 500 m2 e per quelli con base imponibile non superiore a 2000 m2;
- non costituisce aiuto di Stato, parimenti, l’esenzione per taluni settori commerciali, a condizione che tali attività non producano un impatto ambientale e territoriale comparabile a quello degli esercizi tassati, verifica rimessa al giudice nazionale.
Principi pratici per l’operatore
La sentenza conferma che gli Stati membri e, nei limiti della loro autonomia, le entità regionali possono strutturare imposte ambientali differenziate in base a criteri dimensionali o settoriali, purché tali criteri siano coerenti con l’obiettivo perseguito e non mascherino discriminazioni basate sulla sede. In materia di aiuti di Stato, la selettività fiscale va valutata rispetto alla finalità della misura e non in astratto rispetto a ogni differenza di trattamento.
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