Corte di giustizia, Ordinanza C-102/17
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 25 aprile 2018. — Secretaria Regional de Saúde dos Açores contro Ministério Público. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Contas. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Nozione di “organo giurisdizionale di uno degli Stati membri” – Procedimento che ha come esito una decisione di carattere giurisdizionale – Corte dei conti nazionale – Controllo preventivo della legittimità e della giustificazione di bilancio di una spesa pubblica – Manifesta irricevibilità. — Causa C-102/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non entra nel merito della compatibilità con il diritto UE del criterio geografico di ammissione imposto nel bando di gara delle Azzorre. Dichiara invece manifestamente irricevibile il rinvio del Tribunal de Contas, perché non risulta provato che, nel controllo preventivo in esame, esso agisse come "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La domanda è inoltre carente quanto agli elementi necessari per verificare un interesse transfrontaliero certo nell'appalto.
Rinvio pregiudiziale dichiarato manifestamente irricevibile perché il Tribunal de Contas portoghese, nel procedimento di controllo preventivo, non risulta agire come "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE e non sono stati forniti elementi sufficienti sull'interesse transfrontaliero certo.
La questione giuridica
Se l'articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE osti a una normativa regionale che consenta, come requisito di ammissione a un appalto pubblico, un criterio geografico consistente nella precedente esecuzione di tre appalti nella stessa regione autonoma.
Principio di diritto
La Corte dichiara manifestamente irricevibile il rinvio quando il giudice remittente non dimostra, nella domanda e nei chiarimenti richiesti, di esercitare nel caso concreto una funzione giurisdizionale e di essere terzo rispetto all'autorità che ha adottato l'atto impugnato; inoltre, la domanda è irricevibile se non contiene elementi sufficienti per accertare l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, condizione necessaria per l'applicabilità delle norme invocate in materia di appalti pubblici.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE
- Articolo 214 della Costituzione portoghese
- Legge n. 98/97 (LOPTC)
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), LOPTC
- Articolo 96, paragrafo 1, LOPTC
- Decreto legislativo regionale n. 27/2015/A
- Articolo 40, paragrafi 3 e 5, lettera c), del decreto legislativo regionale n. 27/2015/A
Criterio geografico di ammissione in un appalto pubblico e ricevibilità del rinvio pregiudiziale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunal de Contas portoghese nell’ambito del controllo preventivo di legittimità su un appalto di lavori per la ristrutturazione di un centro sanitario nelle Azzorre. La Corte non esamina il merito della compatibilità del criterio di selezione con la direttiva 2014/24/UE, ma si pronuncia esclusivamente sulla ricevibilità della domanda.
Fatti e procedimento principale
La Secretaria Regional de Saúde dos Açores aveva promosso una gara per lavori del valore di circa 1,4 milioni di euro. Il bando prevedeva, come requisito di ammissione, che gli operatori economici dimostrassero di aver eseguito in passato tre appalti nella stessa regione autonoma delle Azzorre, ciascuno di valore superiore a EUR 750 000. Dopo l’aggiudicazione ad Afavias, il contratto fu sottoposto al controllo preventivo della Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, che negò il visto ritenendo il criterio geografico illegittimo e potenzialmente discriminatorio.
Normativa richiamata
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE, sulla cooperazione pregiudiziale;
- l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che consente di statuire con ordinanza motivata in caso di manifesta irricevibilità;
- l’articolo 94 del regolamento di procedura, che impone al giudice del rinvio di indicare fatti, diritto nazionale e ragioni del quesito;
- l’articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, relativo ai criteri di selezione e alle capacità tecniche e professionali;
- le disposizioni portoghesi sul Tribunal de Contas e sul controllo preventivo, in particolare l’articolo 214 della Costituzione, la LOPTC e l’articolo 40 del decreto regionale n. 27/2015/A.
Questione pregiudiziale sollevata
Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE osti a una normativa nazionale o regionale che consenta, come requisito di ammissione, un criterio geografico fondato sulla precedente esecuzione di tre appalti nella medesima regione autonoma.
Ragionamento della Corte sulla qualità di "giurisdizione"
La Corte ricorda che il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione con i giudici nazionali e che l’organo remittente deve rientrare nella nozione di "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Per verificare tale qualità, la Corte considera elementi come origine legale, permanenza, obbligatorietà della giurisdizione, contraddittorio, applicazione di norme giuridiche e indipendenza, nonché la necessaria terzietà rispetto all’autorità che ha adottato la decisione impugnata.
Nel caso di specie, il Tribunal de Contas non ha dimostrato che, nel procedimento di controllo preventivo in questione, stesse esercitando una funzione giurisdizionale e non una funzione amministrativa. Inoltre, non è emersa con chiarezza la sua posizione di terzietà rispetto all’autorità autrice dell’atto sottoposto a controllo. Di conseguenza, non è stato provato che il ricorso interno davanti alla plenaria del Tribunal de Contas si inserisse in un vero procedimento giurisdizionale.
Carenza di elementi sull’interesse transfrontaliero certo
La Corte aggiunge che la domanda non conteneva neppure elementi sufficienti per accertare l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, necessario per l’applicabilità delle norme dell’Unione sugli appalti pubblici in un caso come quello esaminato. Il solo isolamento geografico delle Azzorre non basta: l’interesse transfrontaliero deve risultare da una valutazione concreta delle circostanze dell’appalto, e non da mere ipotesi.
Decisione
La Corte dichiara la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile. Non viene quindi fornita alcuna risposta di merito sull’interpretazione dell’articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE né sulla legittimità del criterio geografico di ammissione previsto dal bando.
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