Corte di giustizia, Sentenza C-233/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018. — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contro Generalitat de Catalunya. — Rinvio pregiudiziale – Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali – Libertà di stabilimento – Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale – Aiuto di Stato – Misura selettiva – Lettera della Commissione che comunica l’archiviazione di una denuncia – Aiuto esistente. — Causa C-233/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato un’imposta catalana sui grandi stabilimenti commerciali alla luce della libertà di stabilimento e della disciplina sugli aiuti di Stato. Ha escluso che il tributo, per come strutturato, osti agli articoli 49 e 54 TFUE e ha distinto tra esclusioni/agevolazioni non selettive e una esclusione invece selettiva, quella dei grandi stabilimenti commerciali collettivi. Infine, ha negato che i vantaggi fiscali potessero essere considerati aiuti esistenti sulla base della precedente interlocuzione con la Commissione.
Imposta catalana sui grandi stabilimenti commerciali: compatibilità con la libertà di stabilimento e qualificazione, in parte, come aiuto di Stato, nonché esclusione della qualifica di aiuto esistente
La questione giuridica
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza: 1) se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino a un’imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali che colpisce gli esercizi con superficie di vendita pari o superiore a 2.500 m2 e prevede esclusioni e riduzioni in base a tipologia e superficie; 2) se talune esenzioni e riduzioni previste dal regime costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; 3) in caso affermativo, se tali vantaggi possano essere qualificati come aiuti esistenti alla luce della lettera della Commissione del 2 ottobre 2003 e del regolamento n. 659/1999.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che un’imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali, costruita in base alla superficie di vendita e giustificata da obiettivi di tutela ambientale e di pianificazione territoriale, non viola di per sé la libertà di stabilimento; inoltre, le esenzioni per gli esercizi sotto la soglia di 2.500 m2 e per talune attività specializzate, nonché la riduzione per altri esercizi, non costituiscono aiuti di Stato se riflettono una differenza oggettiva rispetto all’impatto perseguito dal tributo, mentre l’esenzione dei grandi stabilimenti commerciali collettivi è selettiva e può integrare un aiuto di Stato. In ogni caso, i vantaggi derivanti da tale regime non possono essere qualificati come aiuti esistenti sulla base della lettera della Commissione del 2 ottobre 2003 né dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999, poiché la successiva azione della Commissione e gli scambi istruttori hanno interrotto il termine di prescrizione e non emerge una decisione formale di autorizzazione.
Norme richiamate
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 54 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 1, lettere b) e d), del regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589
Imposta catalana sui grandi stabilimenti commerciali: libertà di stabilimento, aiuti di Stato e aiuti esistenti
La Corte di giustizia, con rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo, si pronuncia sulla legittimità di un’imposta regionale catalana applicata ai grandi stabilimenti commerciali. La controversia riguarda, da un lato, la compatibilità della misura con la libertà di stabilimento e, dall’altro, la sua eventuale qualificazione come aiuto di Stato, compresa la possibilità di considerarla aiuto esistente.
Fatti e procedimento principale
La legge catalana n. 16/2000 ha istituito l’IGEC, imposta sui grandi stabilimenti commerciali situati in Catalogna, con finalità dichiaratamente ambientali e di pianificazione territoriale. Il tributo colpisce gli esercizi con superficie di vendita pari o superiore a 2.500 m2; sono previsti, però, diversi trattamenti differenziati:
- esenzione per gli stabilimenti commerciali con superficie inferiore a 2.500 m2;
- esenzione per i grandi stabilimenti commerciali collettivi;
- esenzione per gli stabilimenti dedicati al giardinaggio, alla vendita di veicoli, materiali da costruzione, macchinari e forniture industriali;
- riduzione del 60% della base imponibile per gli esercizi specializzati nella vendita di mobili, articoli sanitari, porte e finestre, nonché per i negozi di bricolage.
L’ANGED aveva contestato la misura davanti ai giudici spagnoli e aveva anche presentato una denuncia alla Commissione, che con lettera del 2 ottobre 2003 aveva archiviato l’esame preliminare; nel 2014, però, la Commissione aveva successivamente comunicato alle autorità spagnole che il regime poteva contenere aiuti di Stato incompatibili e che l’imposta avrebbe dovuto essere modificata o eliminata.
Questioni pregiudiziali
Il Tribunal Supremo chiede in sostanza:
- se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino a un’imposta come l’IGEC;
- se le esenzioni e riduzioni previste dal regime costituiscano aiuti di Stato vietati ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
- se, in caso di risposta positiva, tali vantaggi possano essere considerati aiuti esistenti ai sensi del regolamento n. 659/1999, anche alla luce della lettera della Commissione del 2 ottobre 2003.
Ricevibilità
La Corte respinge tutte le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Generalitat de Catalunya. In particolare, osserva che la domanda contiene gli elementi di fatto e di diritto necessari e che la circostanza che la controversia presenti aspetti interni non impedisce di rispondere sulle libertà fondamentali, poiché la decisione del giudice nazionale produrrà effetti anche nei confronti di operatori di altri Stati membri.
Normativa rilevante
Per la materia degli aiuti di Stato, la Corte richiama:
- l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
- l’articolo 108 TFUE;
- il regolamento (CE) n. 659/1999, in particolare l’articolo 1, lettere b) e d), e l’articolo 15;
- il regolamento (UE) 2015/1589, che riprende in sostanza le medesime definizioni e regole.
Per la libertà di stabilimento sono richiamati gli articoli 49 e 54 TFUE.
Libertà di stabilimento
La Corte ricorda che la libertà di stabilimento vieta non solo le discriminazioni dirette fondate sulla sede della società, ma anche quelle indirette o dissimulate che, in concreto, colpiscono in maggior misura le imprese di altri Stati membri.
Applicando tali principi all’IGEC, la Corte osserva che:
- il criterio della superficie di vendita non introduce una discriminazione diretta;
- non è dimostrato che esso sfavorisca, nella maggior parte dei casi, imprese aventi sede in altri Stati membri;
- i dati statistici evocati non sono sufficienti, da soli, a provare una discriminazione indiretta.
Ne consegue che gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano a un’imposta di questo tipo.
Nozione di aiuto di Stato e selettività fiscale
La Corte ribadisce i quattro requisiti dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE:
- intervento dello Stato o mediante risorse statali;
- idoneità a incidere sugli scambi tra Stati membri;
- attribuzione di un vantaggio selettivo;
- falsazione o minaccia di falsazione della concorrenza.
Ai fini della selettività, occorre individuare il regime fiscale “normale” di riferimento e verificare se la misura deroga a tale regime favorendo talune imprese rispetto ad altre che si trovano in situazione comparabile, salvo giustificazione derivante dalla natura o dalla struttura del sistema.
La Corte sottolinea inoltre che, nel caso di enti territoriali dotati di autonomia fiscale, il riferimento può essere il territorio di tale ente, e non necessariamente l’intero Stato membro.
Esenzioni e riduzioni previste dall’IGEC
Quanto all’esenzione per gli stabilimenti con superficie inferiore a 2.500 m2, la Corte ritiene che non vi sia aiuto di Stato. Il criterio dimensionale è coerente con l’obiettivo perseguito dalla normativa, cioè la tutela dell’ambiente e la pianificazione territoriale, perché l’impatto ambientale e territoriale cresce con la dimensione dello stabilimento.
Analogamente, la Corte ritiene che non costituiscano aiuto di Stato, salvo verifica del giudice nazionale sulla effettiva differenza di impatto:
- l’esenzione per gli stabilimenti dedicati al giardinaggio, alla vendita di veicoli, materiali da costruzione, macchinari e forniture industriali;
- la riduzione del 60% per mobili, materiale sanitario, porte e finestre e bricolage.
La ragione è che tali attività potrebbero presentare, per loro natura, un impatto ambientale e territoriale meno intenso rispetto agli altri grandi stabilimenti commerciali.
Diversa è la soluzione per i grandi stabilimenti commerciali collettivi: la loro esclusione dall’IGEC è selettiva, perché tali stabilimenti si trovano, rispetto agli obiettivi ambientali e territoriali, in una situazione comparabile agli altri grandi stabilimenti, sicché il loro mancato assoggettamento può integrare un aiuto di Stato.
Aiuti esistenti: esclusione della qualifica
La Corte esamina poi se i vantaggi eventualmente qualificabili come aiuti possano essere considerati “aiuti esistenti”. Esclude questa possibilità per più ragioni:
- la lettera della Commissione del 2 ottobre 2003 non costituisce una decisione formale di autorizzazione, poiché si limita a pronunciarsi sulla destinazione del gettito dell’IGEC;
- non ricorrono le condizioni dell’articolo 1, lettera b), v), del regolamento n. 659/1999, relativo agli aiuti divenuti tali per evoluzione del mercato;
- il successivo intervento della Commissione del 28 novembre 2014 e le precedenti richieste di informazioni interrompono il termine di dieci anni previsto dall’articolo 15 del regolamento n. 659/1999.
Pertanto, gli aiuti derivanti dal regime in questione non possono essere qualificati come aiuti esistenti.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano all’imposta sui grandi stabilimenti commerciali;
- le esenzioni e riduzioni previste dal regime, salvo il caso dei grandi stabilimenti commerciali collettivi, non costituiscono aiuti di Stato, mentre l’esenzione di questi ultimi è selettiva e può integrare un aiuto di Stato;
- in ogni caso, tali aiuti non possono essere considerati aiuti esistenti ai sensi del regolamento n. 659/1999.
Rilievo pratico
Per gli operatori, la pronuncia conferma che un tributo regionale può essere modulato in funzione dell’impatto ambientale e territoriale degli esercizi senza violare automaticamente il diritto UE. Sul versante degli aiuti di Stato, la sentenza ribadisce che la selettività va valutata rispetto alla finalità del tributo e che non ogni esenzione fiscale è di per sé un aiuto, specie quando il criterio differenziale appare coerente con l’obiettivo ambientale perseguito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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