Corte di giustizia, Sentenza C-353/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 aprile 2018. — MP contro Secretary of State for the Home Department. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4 – Direttiva 2004/83/CE – Articolo 2, lettera e) – Condizioni per la concessione della protezione sussidiaria – Articolo 15, lettera b) – Rischio di danno grave alla salute mentale del richiedente in caso di ritorno nel suo paese di origine – Persona che è stata sottoposta a tortura nel suo paese di origine. — Causa C-353/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito che la protezione sussidiaria non copre automaticamente i danni derivanti da una malattia o da postumi psicologici se manca un rischio attuale di nuove torture. Tuttavia, in presenza di torture pregresse imputabili alle autorità del paese d’origine, il ritorno può rientrare nell’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83 quando il trauma residuo si aggraverebbe gravemente per la mancata o intenzionale negazione di cure adeguate. La valutazione concreta spetta al giudice nazionale, che deve verificare il rischio effettivo di privazione intenzionale dell’assistenza necessaria.
Protezione sussidiaria: rilevanza dei postumi psichici di torture pregresse e dell’eventuale privazione intenzionale di cure adeguate nel paese di origine
La questione giuridica
Se l’articolo 2, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83/CE, consenta di riconoscere la protezione sussidiaria a un richiedente che non rischia più di essere torturato al ritorno nel paese di origine, ma che, a causa di torture subite in passato da autorità di quel paese, potrebbe vedere gravemente aggravate le proprie condizioni fisiche o psichiche, fino al rischio di suicidio, anche per effetto della mancanza o della privazione intenzionale di cure adeguate nel paese di origine.
Principio di diritto
La protezione sussidiaria può essere riconosciuta a un cittadino di un paese terzo torturato in passato dalle autorità del paese di origine, anche se non corre più il rischio di nuove torture al rientro, quando il ritorno comporti un rischio effettivo di grave deterioramento delle sue condizioni fisiche o psichiche, fino al suicidio, dovuto al trauma residuo delle torture subite e alla privazione intenzionale, nel paese di origine, di cure adeguate per trattarne le conseguenze; spetta al giudice nazionale verificare in concreto l’esistenza di tale rischio. La sola insufficienza generale del sistema sanitario non basta, ma occorre un rischio di privazione intenzionale delle cure collegato alle autorità del paese d’origine.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2004/83/CE
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 3 CEDU
- Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
Protezione sussidiaria per postumi psichici di torture pregresse
La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dalla Supreme Court of the United Kingdom, riguarda l’interpretazione della direttiva 2004/83/CE in relazione a un cittadino srilankese, MP, vittima in passato di torture da parte delle autorità del paese d’origine e affetto da gravi disturbi psichici con tendenza al suicidio. La questione centrale era se, pur mancando un rischio attuale di nuove torture al rientro, il suo caso potesse rientrare nella nozione di protezione sussidiaria.
Fatti e procedimento principale
MP aveva chiesto asilo nel Regno Unito sostenendo di essere stato detenuto e torturato in Sri Lanka per la sua presunta appartenenza alle Tigri tamil. Le autorità britanniche avevano respinto la domanda di asilo, ritenendo che non fosse più di interesse per le autorità srilankesi. In appello, tuttavia, i giudici avevano riconosciuto che il suo rimpatrio sarebbe stato contrario all’articolo 3 CEDU, in ragione dei gravi postumi psichici, della depressione e del rischio di suicidio, aggravati dalla difficoltà di accedere a cure adeguate in Sri Lanka.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 2, lettera e), e l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83 contemplino il rischio effettivo di un danno grave alla salute fisica o psichica del richiedente in caso di ritorno nel paese di origine, quando tale rischio derivi da precedenti episodi di tortura o trattamenti inumani o degradanti imputabili a detto paese.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, lettera e), della direttiva 2004/83, che definisce la persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
- l’articolo 4, paragrafo 4, della medesima direttiva, sulla rilevanza dei danni gravi pregressi come serio indizio del rischio futuro;
- l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83, che include tra i danni gravi la tortura o trattamenti inumani o degradanti;
- l’articolo 16 della direttiva, sulla cessazione della protezione quando vengono meno le circostanze che l’hanno giustificata;
- l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, letto anche alla luce dell’articolo 3 CEDU;
- l’articolo 14 della Convenzione contro la tortura, richiamato per interpretare il contenuto delle garanzie in materia di riabilitazione delle vittime.
Ragionamento della Corte
La Corte distingue nettamente due ipotesi.
Da un lato, ribadisce che la protezione sussidiaria presuppone un rischio effettivo attuale di subire un danno grave in caso di ritorno. Perciò, i soli atti di tortura subiti in passato non bastano, se non esiste più alcun rischio di ripetizione.
Dall’altro lato, osserva che il caso di MP è peculiare perché i postumi psicologici delle torture pregresse permangono e potrebbero aggravarsi in modo sostanziale al rientro, fino a mettere in pericolo la sua vita. In questo contesto, la Corte richiama l’articolo 4 della Carta e la giurisprudenza della Corte EDU sulla soglia di gravità richiesta per le violazioni dell’articolo 3 CEDU, precisando che il divieto di trattamenti inumani o degradanti può rilevare anche quando il deterioramento delle condizioni di salute è conseguenza del rimpatrio.
Tuttavia, la Corte esclude che un semplice peggioramento della salute dovuto alla mancanza generale di cure nel paese d’origine sia sufficiente. In linea con la sentenza M’Bodj, le carenze strutturali del sistema sanitario non integrano di per sé un danno grave ai sensi dell’articolo 15, lettera b), della direttiva.
Il punto decisivo diventa allora un altro: verificare se, nel paese di origine, vi sia un rischio effettivo di privazione intenzionale di cure adeguate per trattare le conseguenze fisiche o psichiche delle torture subite. La Corte precisa che tale rischio può emergere, ad esempio, se le autorità del paese d’origine, pur gravate dagli obblighi derivanti dalla Convenzione contro la tortura, non intendano garantire la riabilitazione della vittima, oppure se vi sia un accesso discriminatorio ai servizi sanitari che renda più difficile a determinati gruppi ottenere le cure necessarie.
Decisione
La Corte afferma che l’articolo 2, lettera e), e l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83, letti alla luce dell’articolo 4 della Carta, devono essere interpretati nel senso che può essere ammesso alla protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo torturato in passato dalle autorità del paese di origine, non più esposto a rischio di torture al ritorno, ma il cui stato fisico e mentale potrebbe deteriorarsi gravemente, con rischio di suicidio, se sussiste un rischio effettivo di privazione intenzionale delle cure adeguate nel paese d’origine. La verifica concreta di tale rischio è rimessa al giudice nazionale.
Principio affermato
La tutela sussidiaria non si esaurisce nel rischio di nuova tortura: può coprire anche il caso in cui le torture pregresse, combinate con la deliberata mancata assistenza sanitaria nel paese d’origine, espongano il richiedente a un danno grave attuale e individualizzato.
Rilievi pratici per l’operatore
Per avvocati e consulenti, la sentenza indica che nei casi di vittime di tortura il focus probatorio non deve limitarsi all’esistenza di un rischio di reiterazione delle violenze, ma deve comprendere:
- la documentazione medica sui postumi psicofisici;
- il nesso tra quei postumi e il ritorno nel paese d’origine;
- l’eventuale indisponibilità intenzionale o discriminatoria di cure adeguate;
- le fonti internazionali e ONG sulle condizioni sanitarie e sul trattamento dei gruppi vulnerabili nel paese interessato.
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