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Sentenza

Sentenza n. 3280/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione quarta) n. 456, pubblicata l’11 febbraio 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il diniego di accesso ai Servizi abitativi transitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di accesso ai Servizi abitativi transitori ai sensi dell’art. 23, comma 13, della l.r. Lombardia n. 16/2016. Ha dedotto, anzitutto, carenza, contraddittorietà e insufficienza della motivazione, erronea e arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, sostenendo che l’allontanamento dall’alloggio ALER non sarebbe stato volontario, poiché determinato dal deterioramento dei rapporti con l’ex marito, formale assegnatario dell’immobile. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 23, comma 13, della l.r. n. 16/2016 e della D.G.R. n. XI/2063/2019, affermando che la propria condizione di grave precarietà, disagio sociale ed emergenza abitativa risultava dalla denuncia di essere stata estromessa dall’alloggio mediante sostituzione della serratura e dalla dichiarata assenza di una dimora stabile. Infine, ha lamentato ulteriore carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e disparità di trattamento, sostenendo che il Comune non avrebbe adeguatamente valutato l’attuale situazione di emergenza abitativa e le circostanze che avevano condotto alla perdita dell’alloggio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto condivisibile la valutazione del TAR secondo cui l’allontanamento dall’alloggio ALER era stato volontario e non adeguatamente giustificato. Dalla denuncia presentata ai Carabinieri non emergevano elementi di costrizione o violenza; dagli atti risultava che l’appellante si era trasferita in Sicilia per circa tre anni, tornando a Milano solo nel 2022; inoltre, non risultava comunicato all’ente proprietario o gestore il trasferimento delle persone appartenenti al nucleo familiare assegnatario. Il Collegio ha valorizzato la funzione residuale dei Servizi abitativi transitori, destinati a nuclei familiari in situazioni di grave emergenza abitativa non fronteggiabili con gli strumenti ordinari, e ha ritenuto che l’allontanamento volontario dall’alloggio pubblico, unitamente alla mancata documentazione dell’attuale situazione abitativa, fosse sufficiente a legittimare il diniego. Le sole dichiarazioni relative all’assenza di un alloggio e all’ospitalità precaria presso conoscenti non sono state ritenute sufficienti, poiché non consentivano all’amministrazione di verificare concretamente la situazione, nonostante gli approfondimenti svolti anche tramite i servizi sociali e il Nucleo tecnico di valutazione. È stato respinto anche il motivo relativo alla carenza di istruttoria e motivazione, mentre la dedotta disparità di trattamento è stata ritenuta non adeguatamente specificata. Spese di lite integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 13, l.r. Lombardia n. 16/2016

    al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa, in particolare nei comuni ad alta tensione abitativa, ALER e comuni destinano una quota del proprio patrimonio abitativo a servizi abitativi transitori (…) Tali unità abitative sono assegnate ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici per una durata non superiore a cinque anni mediante provvedimento motivato del comune che definisce, altresì, un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo assegnatario (…)

    La situazione di grave emergenza abitativa costituisce il presupposto per l’accesso ai Servizi abitativi transitori; la categoria ha carattere residuale e riguarda condizioni di grave disagio derivanti da una situazione di necessità non fronteggiabile con gli strumenti ordinari.

  • art. 1, n. 6, D.G.R. Lombardia n. XI/2063/2019

    Individua tra i destinatari dei Servizi abitativi transitori i nuclei familiari privi di alloggio che necessitano di urgente sistemazione abitativa.

  • art. 1 dell’Allegato alla D.G.R. Lombardia n. XI/2063/2019

    La legge regionale individua due categorie di soggetti destinatari del servizio abitativo transitorio; una specifica e l’altra generica. Alla prima categoria appartengono i nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio degli immobili. Alla seconda categoria appartengono i nuclei familiari in situazioni di grave emergenza abitativa. In entrambi i casi, trattasi di nuclei familiari che risiedono o che hanno risieduto in abitazioni a titolo di proprietà o in regime di locazione privata.

    I SAT sono destinati a due categorie di nuclei familiari: quelli sottoposti a procedure esecutive di rilascio e quelli che versano in una situazione di grave emergenza abitativa.

  • art. 2 dell’Allegato alla D.G.R. Lombardia n. XI/6101/2022

    ha carattere residuale e fa riferimento a condizioni di grave disagio, derivanti da una situazione di necessità, limitatamente a circostanze particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari

    La categoria della grave emergenza abitativa è residuale e non comprende situazioni riconducibili prevalentemente a esigenze di servizio sociale, se non accompagnate da un’emergenza abitativa concretamente documentata.

  • art. 25, comma 1, lett. c), Regolamento regionale Lombardia n. 4/2017

    non abbia utilizzato l'alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, salvo che ciò sia stato motivatamente comunicato all'ente proprietario o gestore

    Il mancato utilizzo dell’alloggio pubblico per oltre sei mesi continuativi, in assenza di comunicazione motivata all’ente proprietario o gestore, può integrare i presupposti della decadenza; tale elemento è stato valorizzato dal giudice per qualificare l’allontanamento come non giustificato.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il deposito di memorie e repliche in vista dell’udienza di discussione.

Massime di principio

  • L’accesso ai Servizi abitativi transitori richiede la prova attuale e concreta di una situazione di grave emergenza abitativa, non essendo sufficiente la mera dichiarazione del richiedente circa l’assenza di una dimora stabile o l’ospitalità precaria presso conoscenti.
  • La categoria della grave emergenza abitativa rilevante per l’accesso ai Servizi abitativi transitori ha carattere residuale e riguarda situazioni di grave disagio derivanti da circostanze particolari non fronteggiabili mediante gli strumenti abitativi ordinari.
  • L’allontanamento volontario e prolungato da un alloggio di edilizia residenziale pubblica, non accompagnato dalla prova di cause coercitive o di circostanze eccezionali e non comunicato all’ente proprietario o gestore, può essere valutato come elemento incompatibile con l’attualità della grave emergenza abitativa dedotta per ottenere un alloggio transitorio.
  • Il richiedente un beneficio abitativo deve fornire elementi documentali idonei a consentire all’amministrazione di verificare sia le ragioni della perdita o del mancato utilizzo dell’alloggio precedente sia l’effettiva e attuale precarietà della sistemazione abitativa.
  • Non sussiste carenza di istruttoria quando l’amministrazione abbia esaminato la documentazione disponibile e svolto approfondimenti, anche tramite i servizi sociali o un nucleo tecnico di valutazione, ma il richiedente non abbia prodotto la documentazione promessa o necessaria a comprovare i presupposti del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaInvalidità del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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