Cassazione Penale, Sentenza n. 26234/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione di cassazione avverso l'ordinanza che ha respinto il reclamo contro la proroga del regime differenziato ex art. 41-bis. Due motivi principali: (1) vizi di motivazione e mancanza di prova della persistenza dei collegamenti del ricorrente con l'organismo mafioso dopo il 2015, con richiamo all'assoluzione dei fratelli Santapaola e contestazione dell'uso dei colloqui familiari come elemento probatorio; (2) omissione di valutazione della funzione rieducativa della pena e degli esiti positivi del trattamento trattamentale e buona condotta del detenuto, che avrebbero determinato la cessazione dei legami mafiosi e l'irrilevanza della prosecuzione del 41-bis.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima e coerente la motivazione del Tribunale di Sorveglianza: ai fini della proroga del 41-bis non è richiesto il livello di certezza tipico del processo penale, bensì la probabilità ragionevole della persistenza di collegamenti con l'associazione criminale; il Tribunale ha fondato la proroga su elementi oggettivi quali la condanna per 416-bis, l'analisi dei colloqui in carcere che denoterebbero interesse per dinamiche mafiose, le dichiarazioni del collaboratore Biagio Grasso attestanti la posizione apicale del ricorrente, l'assenza di segni di ravvedimento e la mancanza di elementi che dimostrino la rottura dei legami. Il secondo motivo è stato considerato aspecifico e in sostanza una richiesta di riesame dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
"elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva"
La Corte ricorda che per l'applicazione/prosecuzione del regime 41-bis non è necessaria la prova certa dei collegamenti; è sufficiente che, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza dei collegamenti appaia ragionevolmente probabile.
art. 41-bis, comma 2-sexies (novellato dalla legge n. 94/2009)
Limita il ricorso in cassazione alle censure per violazione di legge; il controllo di legittimità comprende anche la mancanza di motivazione quando l'apparato argomentativo sia del tutto inidoneo a rendere comprensibile il ragionamento del giudice di merito.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte carenze probatorie/motivazionali; la Corte tuttavia ritiene che la valutazione dei fatti, purché motivata e fondata su elementi apprezzabili, rientri nei poteri del giudice di merito.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in tema di motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte sottolinea però il limite del sindacato di legittimità nelle materie 41-bis.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti della sintesi dei motivi nella memoria di ricorso; utile per la forma ma non altera il merito delle censure esaminate dalla Corte.
Massime di principio
- Per la proroga o applicazione del regime 41-bis non è richiesta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dei collegamenti mafiosi: è sufficiente che tali collegamenti risultino ragionevolmente probabili sulla base di elementi concreti.
- Elementi che possono giustificare la prosecuzione del 41-bis includono condanne per associazione mafiosa, analisi dei colloqui in carcere che evidenzino interesse/permanenza di legami, dichiarazioni di collaboratori e assenza di manifestazioni di ravvedimento.
- Il sindacato della Cassazione su ordinanze che confermano 41-bis è limitato alle questioni di violazione di legge e alla totale carenza motivazionale; i ricorsi che chiedono un semplice riesame dei fatti o che sono aspecifici sono destinati al rigetto.
- La buona condotta e la partecipazione a programmi trattamentali sono elementi rilevanti ma non automaticamente idonei a far cessare il regime di 41-bis: serve produrre elementi concreti che dimostrino la reale e documentata rottura dei legami criminali.
- In fase di impugnazione è utile concentrare le censure su profili di diritto e sulla carenza assoluta della motivazione, non su questioni fattuali che il giudice di legittimità non riesamina nel merito.
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