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Cassazione Civile, Ordinanza n. 9825/2021 del 14/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)

La controversia

Il paziente, affetto da lesione midollare, aveva chiesto l’erogazione gratuita a carico del Servizio sanitario nazionale della terapia di rieducazione motoria intensiva, continuativa e personalizzata nota come metodo Dikul o R.I.C., svolta presso un centro specializzato non accreditato. L’azienda sanitaria aveva proposto domanda di accertamento negativo. Il giudice di primo grado aveva rigettato tale domanda e riconosciuto il diritto del paziente alla prestazione; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 6 ottobre 2016, aveva confermato la decisione, valorizzando gli effetti positivi della terapia sulla salute del paziente accertati mediante consulenza tecnica. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con tre motivi esaminati congiuntamente, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 2 e 7, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e omesso esame di un fatto decisivo. Ha sostenuto che l’erogazione a carico del SSN richiedesse evidenze scientifiche di un significativo beneficio in rapporto alle risorse impiegate, appropriatezza ed economicità; che la terapia R.I.C. non fosse innovativa e non avesse adeguati riscontri nella letteratura scientifica; e che fosse necessaria una comparazione dei costi e dei risultati con le terapie riabilitative disponibili presso strutture pubbliche o convenzionate.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza d’appello e deciso la causa nel merito rigettando la domanda originaria del paziente. Ha ritenuto che i requisiti per l’erogazione gratuita a carico del SSN siano concorrenti: evidenze scientifiche, validate dalla comunità scientifica, di un significativo beneficio per le specifiche condizioni cliniche; appropriatezza del trattamento; ed economicità, da verificare confrontando le alternative pubbliche o convenzionate di efficacia comparabile. La Corte d’appello aveva fondato il riconoscimento del diritto sui benefici individuali riferiti dal consulente, senza accertare la maggiore validità della R.I.C. rispetto ai trattamenti inclusi nei LEA né effettuare un’adeguata comparazione di risultati e costi. La deduzione e la prova dei requisiti gravavano sul richiedente e, non risultando accertati, non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto. Le spese dell’intero processo sono state compensate, in considerazione del consolidarsi dell’orientamento di legittimità dopo il deposito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Il Servizio Sanitario Nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati della L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano Sanitario Nazionale nel rispetto dei principi della dignità umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonchè dell’economicità dell’impiego delle risorse

    L’organizzazione dell’assistenza sanitaria deve contemperare la tutela della salute, l’appropriatezza delle cure e l’equità di accesso con l’economicità nell’impiego delle risorse pubbliche.

  • art. 1, comma 7, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate; in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza

    L’erogazione a carico del SSN presuppone, congiuntamente, un significativo beneficio supportato da evidenze scientifiche, l’efficacia e l’appropriatezza rispetto alle condizioni del paziente e l’economicità, da valutare anche considerando alternative assistenziali di efficacia comparabile.

Massime di principio

  • Il diritto all’erogazione gratuita di una prestazione sanitaria non accreditata presso un centro privato non discende dal solo beneficio individuale riscontrato nel paziente: occorre provare, con evidenze scientifiche validate dalla comunità scientifica, un significativo beneficio per le specifiche condizioni cliniche.
  • I requisiti dell’evidenza scientifica del beneficio, dell’appropriatezza del trattamento e dell’economicità nell’impiego delle risorse sono concorrenti e devono essere verificati tutti ai fini dell’erogazione di una prestazione a carico del Servizio sanitario nazionale.
  • L’appropriatezza richiede corrispondenza tra patologia e trattamento secondo un criterio di stretta necessità, volto a conseguire il miglior risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente.
  • La verifica dell’economicità impone di comparare la prestazione richiesta con le alternative pubbliche o convenzionate destinate a soddisfare le medesime esigenze, considerando l’efficacia comparabile e i risultati ottenibili; la comparazione non può limitarsi alla descrizione degli obiettivi o all’intensità del trattamento.
  • La scelta di una modalità terapeutica presso una struttura non accreditata non può fondarsi sul solo maggiore gradimento soggettivo: la pretesa richiede di dimostrare l’inadeguatezza delle metodiche pubbliche, anche sotto il profilo psicologico-motivazionale.
  • La deduzione e la prova dei requisiti necessari per porre una prestazione sanitaria a carico del SSN gravano sul soggetto che ne chiede l’erogazione.

Come è indicizzato

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