Cassazione Civile, Ordinanza n. 10870/2021 del 23/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva dedotto di essere stato assunto dalla società con contratto a tempo determinato dal 6 dicembre 2006 al 30 aprile 2007 e che il rapporto fosse stato prorogato verbalmente sino al 30 settembre 2007, quando gli era stata comunicata oralmente la cessazione. Aveva chiesto l’accertamento di un rapporto a tempo indeterminato, la reintegrazione o, in subordine, un’indennità pari a quindici mensilità, oltre a differenze retributive e indennità di mancato preavviso. Il Tribunale di Cosenza aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 27 maggio 2017, aveva invece accertato un rapporto a tempo indeterminato dall’11 maggio 2007, dichiarato inefficace il licenziamento orale e condannato la società al risarcimento commisurato alla retribuzione globale di fatto dal 3 dicembre 2007 al 20 novembre 2008. La società incorporante ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo, sostenendo che la controversia riguardava il consenso orale del lavoratore alla proroga e non l’esistenza della proroga; 2) violazione degli artt. 1 e 4 del D.Lgs. n. 368 del 2001, deducendo che la proroga del contratto a termine non richiedeva forma scritta e poteva risultare da accordo orale o da comportamenti concludenti; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere la Corte d’appello compensato le spese nonostante la reciproca soccombenza. Il lavoratore aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse e legittimazione della società incorporante, non costituitasi in appello, e per nullità della procura speciale.
La decisione
La Cassazione ha respinto entrambe le eccezioni preliminari del controricorrente. Ha affermato che, a seguito della fusione per incorporazione, il soggetto risultante o incorporante prosegue nei rapporti giuridici, anche processuali, quale centro unitario di imputazione, e ha ritenuto regolare la procura, poiché la sottoscrizione del legale rappresentante era attestata dal difensore e identificabile anche tramite il registro delle imprese. Ha accolto il secondo motivo: il D.Lgs. n. 368 del 2001 non prescrive la forma scritta per la proroga del contratto a tempo determinato; la Corte d’appello aveva quindi errato nel ritenere che la mancanza di forma scritta determinasse, di per sé, la conversione del rapporto in tempo indeterminato. Restano assorbiti il primo motivo e quello sulle spese. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
in tema di fusione per incorporazione, l’art. 504-bis c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità
La fusione per incorporazione determina la prosecuzione dei rapporti giuridici, compresi quelli processuali, in capo al soggetto unificato, che conserva l’identità del soggetto giuridico ai fini della titolarità dei rapporti preesistenti.
l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell’atto con cui sta in giudizio una società, esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d’autografia resa dal difensore o dal testo dell’atto o anche quando sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese
L’eventuale illeggibilità della firma del conferente non comporta nullità della procura quando l’identità del sottoscrittore sia comunque certa sulla base della procura, dell’autenticazione del difensore, dell’atto o di documenti e risultanze del registro delle imprese.
artt. 1, 4 e 5 del D.Lgs. n. 368 del 2001
Come questa Corte insegna il D.Lgs. n. 368 del 2001 (art. 4) non prevede, a differenza di quanto stabilito dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 22, comma 2, in tema di somministrazione di lavoro (su cui cfr. Cass. 10.10.2014 n. 21520), che la proroga del contratto a tempo determinato debba avvenire per iscritto.
La proroga del contratto a tempo determinato disciplinato dal D.Lgs. n. 368 del 2001 non è soggetta a forma scritta; restano a carico del datore di lavoro la prova delle ragioni obiettive che la giustificano e il rispetto dei limiti e dei meccanismi sanzionatori previsti dalla disciplina.
art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003
Come questa Corte insegna il D.Lgs. n. 368 del 2001 (art. 4) non prevede, a differenza di quanto stabilito dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 22, comma 2, in tema di somministrazione di lavoro (su cui cfr. Cass. 10.10.2014 n. 21520), che la proroga del contratto a tempo determinato debba avvenire per iscritto.
La disposizione è richiamata quale disciplina distinta che, per la somministrazione di lavoro, prevede la forma scritta della proroga; tale prescrizione non può essere estesa alla proroga del contratto a tempo determinato regolato dal D.Lgs. n. 368 del 2001.
artt. 24 e 111 Cost.
secondo i consolidati approdi ai quali è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte, il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., comporta che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre
Per esigenze di economia e celerità processuale, il giudice può decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare prima le questioni che la precedono nell’ordine logico.
si impone infatti, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.
Nel decidere secondo il criterio della ragione più liquida, il giudice può dare priorità alla questione di soluzione più evidente e operativamente immediata rispetto all’ordine logico delle questioni.
Ci si duole che la Corte distrettuale, pur accogliendo parzialmente il ricorso del lavoratore rigettando le domande volte a conseguire il pagamento di differenze retributive e della indennità di preavviso, in presenza di una situazione di reciproca soccombenza, non abbia disposto la compensazione delle spese di lite.
La norma è menzionata nel motivo relativo alla regolazione delle spese, ma la Corte non decide tale censura, che resta assorbita.
Ci si duole che la Corte distrettuale, pur accogliendo parzialmente il ricorso del lavoratore rigettando le domande volte a conseguire il pagamento di differenze retributive e della indennità di preavviso, in presenza di una situazione di reciproca soccombenza, non abbia disposto la compensazione delle spese di lite.
La norma è menzionata nel motivo relativo alla compensazione delle spese, ma la Corte non esamina la censura, assorbita dall’accoglimento del secondo motivo.
Massime di principio
- Nel regime del D.Lgs. n. 368 del 2001, la proroga del contratto a tempo determinato non richiede la forma scritta e può risultare da un accordo orale o da comportamenti concludenti; la sola mancanza di un atto scritto non determina la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
- La mancanza di una forma scritta prescritta per la proroga non elimina gli altri presupposti e vincoli della disciplina: il datore di lavoro deve provare le ragioni obiettive che la giustificano e la proroga resta soggetta ai limiti temporali e ai meccanismi sanzionatori previsti dalla legge.
- La fusione per incorporazione comporta la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato; pertanto, l’incorporante può impugnare una decisione sfavorevole relativa a rapporti preesistenti anche se non si era costituito nel precedente grado.
- L’illeggibilità della sottoscrizione della procura conferita per una società non ne determina la nullità quando l’identità del legale rappresentante sia certa o ricavabile dalla certificazione del difensore, dal contenuto dell’atto o dalle risultanze del registro delle imprese.
- Il principio della ragione più liquida consente di decidere sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza previo esame delle altre questioni.
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