Ordinanza n. 5574/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta) n. 9964/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato non ha ancora deciso né sulla possibile estinzione del giudizio d'appello, né sul rito, né sul merito, né sulle spese. Ha disposto il rinvio della causa a un'udienza pubblica successiva per assicurare il pieno contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le parti possono depositare memorie e repliche esclusivamente sulla possibile mancata riassunzione del processo nel termine di legge.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione IV, n. 9964/2023
Esito
La controversia
Le amministrazioni indicate in epigrafe hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 9964/2023. Il processo d'appello era stato dichiarato interrotto con precedente ordinanza collegiale, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e dell'art. 301 c.p.c. Dopo la discussione della causa, il Collegio ha rilevato d'ufficio una possibile causa di definizione in rito: l'estinzione del giudizio d'appello per mancata riassunzione entro il termine di legge. La questione non è stata ancora decisa; il Collegio ha disposto l'avviso alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a. e ha consentito il deposito di memorie esclusivamente su tale profilo processuale.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'interruzione del processo già dichiarata con precedente ordinanza collegiale.
art. 301 c.p.c.
Richiamato in relazione all'interruzione del processo.
art. 73 c.p.a.
Impone l'avviso alle parti quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e consente il contraddittorio mediante memorie; nel caso concreto, il deposito è stato limitato alla possibile estinzione per mancata riassunzione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di definizione in rito non previamente sottoposta al contraddittorio, deve darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a. e consentire loro di presentare osservazioni prima della decisione.
- A seguito dell'interruzione del processo, la mancata riassunzione entro il termine previsto dalla legge può costituire causa di estinzione del giudizio; tuttavia, l'estinzione non può essere dichiarata senza previa verifica del termine applicabile e senza assicurare il contraddittorio sulla questione.
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