Ordinanza n. 60/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione del Responsabile della CUC del Lago di Occhito n°1 del 7 gennaio 2026 con la quale è stata aggiudicata alla Tecnologie Ambientali s.r.l. la gara indetta per l'affidamento del servizio di conduzione, sorveglianza e controllo dell'impianto di discarica e della piattaforma valorizzazione imballaggi facenti parte dell'impianto IPCC di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano di Villacidro, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso e, segnatamente: - della determinazione, n. 1 del 12 gennaio 2026 con la quale il Direttore Generale del Consorzio Industriale di Villacidro ha preso atto dell’aggiudicazione, in favore della società Tecnologie Ambientali s.r.l., della predetta gara; - della nota del 15 gennaio 2026, prot. n. 184 con la quale il Consorzio Industriale Provinciale di Villacidro ha comunicato “l’aggiudicazione definitiva e efficace relativa all'appalto in oggetto in favore dell'O.E. Tecnologie Ambientali s.r.l.”; - del verbale di verifica della congruità dell’offerta del Responsabile della fase di affidamento della CUC del Lago di Occhito del 7 gennaio 2026; - della nota del 9 dicembre 2025, non conosciuta ma menzionata nei provvedimenti impugnati, con la quale la CUC del Lago di Occhito ha chiesto alla società Tecnologie Ambientali s.r.l. informazioni ai fini della verifica di congruità dell'offerta; - della nota prot. n. 587 del 9 dicembre 2025, non conosciuta ma menzionata nei provvedimenti impugnati, con la quale la CUC del Lago di Occhito ha chiesto informazioni al Consorzio Industriale di Villacidro; - della nota del Consorzio Industriale di Villacidro del 24 dicembre 2025 di riscontro alla richiesta di informazioni formulata dalla CUC del Lago di Occhito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MANDALA AMBIENTE S.R.L. l’11 febbraio 2026: - della determinazione del Direttore Generale del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano Villacidro n. 9 del 9 febbraio 2026, con la quale è stata disposta l'esecuzione anticipata del servizio di cui sopra; - della proposta del RUP, non conosciuta, ma menzionata nella determinazione n. 9/2026; - della nota del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano Villacidro n. 695 del 5 febbraio 2026, non conosciuta ma menzionata nella determinazione n. 9/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una gara per l'affidamento del servizio di conduzione, sorveglianza e controllo di un impianto di discarica e di una piattaforma di valorizzazione degli imballaggi, nonché atti connessi e determinazione di esecuzione anticipata del servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa concorrente non aggiudicataria ha impugnato l'aggiudicazione disposta dalla Centrale Unica di Committenza in favore di un'altra impresa, unitamente agli atti di presa d'atto e comunicazione dell'aggiudicazione, al verbale di verifica della congruità dell'offerta e agli atti istruttori relativi alla verifica dell'offerta. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche la determinazione del Consorzio Industriale di esecuzione anticipata del servizio e gli atti presupposti richiamati. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico delle censure dedotte, limitandosi a indicare gli atti impugnati e la domanda cautelare.
La decisione
All'esito della camera di consiglio, tutte le parti hanno prestato consenso alla conferma degli effetti del decreto cautelare monocratico adottato l'11 febbraio 2026 e alla fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito. Il TAR ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso gli atti impugnati, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso, disponendo la trattazione del merito all'udienza pubblica del 22 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
eventuale sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La norma costituisce il fondamento della tutela cautelare richiesta; il TAR ha accolto l'istanza e sospeso gli atti impugnati.
Massime di principio
- In una controversia relativa all'aggiudicazione di una gara, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare e sospendere gli atti impugnati, rinviando l'esame del merito a una successiva udienza pubblica.
- La conferma degli effetti di un decreto cautelare monocratico, concordata da tutte le parti in camera di consiglio, consente la prosecuzione della tutela cautelare sino alla trattazione collegiale del merito, con fissazione dell'udienza pubblica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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