Sentenza n. 1778/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 806/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria n. 806/2024, relativa al divieto di prosecuzione della vendita di prodotti a base di CBD, al verbale di contestazione della violazione e al divieto temporaneo di presentare una nuova SCIA o istanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva presentato una SCIA per la commercializzazione mediante apparecchi automatici di prodotti a base di CBD. Il Comune di Genova aveva vietato la prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 4, l. n. 241/1990, ritenendo l'attività inibita dall'Intesa del Centro Storico adottata ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 222/2016. Successivamente era stato notificato un verbale di accertamento e contestazione per violazione dell'art. 144-bis della l.r. n. 1/2007, con contestuale divieto di presentare una nuova istanza o segnalazione di apertura fino al 9 luglio 2025. Nel ricorso di primo grado e nell'appello l'impresa deduceva, tra l'altro, l'erronea applicazione del d.lgs. n. 222/2016 e dell'Intesa del Centro Storico, l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della sanzione interdittiva e pecuniaria, la violazione dell'art. 144-bis della l.r. n. 1/2007, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e violazione dell'art. 4 della l. n. 689/1981. Il TAR aveva declinato la giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario per la parte relativa al verbale e al divieto temporaneo, respingendo il ricorso per il resto. Nelle more dell'appello, il Comune aveva adottato un'ordinanza-ingiunzione riducendo del 50% la sanzione, in ragione della mancata reiterazione della condotta. L'appellante aveva quindi rinunciato all'appello, dichiarando il venir meno dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello, notificata al Comune costituito e non opposta. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 84 c.p.a., poiché la rinuncia era stata depositata e comunicata alle altre parti nei termini e nessuna parte interessata alla prosecuzione si era opposta. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, c.p.a., senza esaminare i motivi di appello né confermare o riformare nel merito la sentenza del TAR. In considerazione del comportamento processuale delle parti, ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia; il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo compensazione; la rinuncia deve essere notificata alle altre parti costituite almeno dieci giorni prima dell'udienza e, in assenza di opposizione, il processo si estingue.
La rinuncia validamente depositata e notificata alle parti costituite, non seguita da opposizione, determina l'estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale, unitamente all'art. 84, per la dichiarazione di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia.
art. 19, comma 4, l. n. 241/1990
Era la disposizione richiamata dal Comune per vietare la prosecuzione dell'attività segnalata con SCIA; la sentenza non ne esamina la legittimità nel merito.
art. 1, comma 4, d.lgs. n. 222/2016
Era la base normativa dell'Intesa del Centro Storico richiamata per limitare l'attività commerciale; la questione non viene decisa per effetto dell'estinzione.
art. 144-bis l.r. n. 1/2007
Prevedeva la sanzione contestata all'impresa; la sentenza non si pronuncia sulla sua concreta applicazione.
l. n. 689/1981
Disciplina l'ordinanza-ingiunzione adottata dal Comune nelle more, con riduzione della sanzione del 50%; tale sopravvenienza ha motivato la rinuncia all'appello.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso o all'appello può essere esercitata in ogni stato e grado del giudizio mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o da difensore munito di mandato speciale e depositata in giudizio, ovvero resa in udienza e verbalizzata.
- Quando la rinuncia è notificata alle parti costituite almeno dieci giorni prima dell'udienza e nessuna parte interessata alla prosecuzione si oppone, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo.
- La rinuncia validamente formulata preclude l'esame dei motivi di ricorso o di appello e impedisce al giudice di pronunciarsi sulla legittimità degli atti controversi nel merito.
- Le spese conseguenti alla rinuncia gravano ordinariamente sul rinunciante, ma possono essere integralmente compensate dal giudice in considerazione delle circostanze del caso e del comportamento processuale delle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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