Sentenza n. 1200/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2930/2025 del Giudice di Pace di Palermo, dichiarato esecutivo e non opposto
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo, notificato il 22 aprile 2025, dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà del 12 settembre 2025 e rimasto non opposto. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di dare esecuzione al titolo mediante il pagamento di € 4.914,73, oltre interessi legali dalla notificazione del ricorso sino all’effettivo soddisfo, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito. Il giudice ha verificato la definitività del titolo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di dare puntuale e completa esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di inutile decorso del termine, su istanza di parte, il Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro gli ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il compenso sarà liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 115/2002. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Comune e liquidate in € 552,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza e, accertati i presupposti, l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del titolo, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, presupposto per procedere all’ottemperanza del titolo giudiziale nei confronti dell’amministrazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta; la parcella deve essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall’art. 71.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il termine di decadenza per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda è definitivo e sia decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l’adempimento da parte dell’amministrazione.
- Accertata l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e subordinare alla sua inutile scadenza l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
- Il munus di commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo pecuniario, il giudice può disporre la nomina eventuale di un commissario ad acta, attivabile su istanza di parte dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
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