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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04811/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Nel 2024 due società intimavano a un debitore, con precetto notificato ad Avezzano ma con elezione di domicilio in Roma, il pagamento di una somma di denaro. Il debitore proponeva opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi davanti al Tribunale di Roma, ma eccepiva a sua volta il difetto di competenza territoriale di quel giudice sostenendo che, per l’asserita irregolarità/anomalia dell’elezione di domicilio, la competenza dovesse radicarsi davanti al Tribunale di Avezzano, luogo di notificazione del precetto. Le società opposte, costituendosi, eccepivano a loro volta l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di Avezzano, quale luogo del possibile esecuzione. Il Tribunale di Roma declinava la competenza in favore di Avezzano; riassunta la causa, il Tribunale di Avezzano sollevava d’ufficio regolamento di competenza chiedendo la declaratoria della competenza del Tribunale di Roma. La questione posta alla Cassazione riguardava se il debitore, avendo proposto opposizione davanti al giudice corrispondente al domicilio eletto dal creditore nel precetto, potesse poi eccepire l’incompetenza per territorio di quel medesimo giudice in favore del foro del luogo di notificazione del precetto.

La decisione

La Corte ha accolto la prospettazione del Tribunale rimettente e ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Roma. Ha affermato che, nelle opposizioni esecutive preventive, il debitore intimato che abbia proposto l’opposizione dinanzi al giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto dal creditore nel precetto non può eccepire l’incompetenza per territorio di quel giudice: la relativa eccezione è inammissibile. Conseguentemente ha assegnato termine per la riassunzione della controversia davanti al Tribunale di Roma e non ha provveduto sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 27 c.p.c.

    In combinato con l’art. 480 c.p.c. regola il criterio di individuazione del giudice competente nelle opposizioni esecutive preventive, collegandolo alla dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del creditore nel precetto.

  • art. 28 c.p.c.

    La competenza territoriale nelle opposizioni esecutive è qualificata come inderogabile, con conseguente irrilevanza di eventuali convergenze difensive delle parti sul giudice competente.

  • art. 38 c.p.c.

    Il rilievo officioso dell’incompetenza deve avvenire nel termine preclusivo previsto dalla norma.

  • art. 480 c.p.c.

    La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore nel precetto individua il giudice competente per l’opposizione esecutiva preventiva; in mancanza, opera il foro sussidiario del giudice del luogo di notificazione del precetto. Se l’elezione è "anomala" ma il debitore propone opposizione innanzi al foro sussidiario, la contestazione dell’anomalia avviene mediante la scelta di quel foro, non mediante eccezione di incompetenza nel giudizio instaurato davanti al giudice del domicilio eletto.

  • art. 157 c.p.c.

    È richiamato come espressione della regola per cui la parte non può far valere il vizio dell’atto processuale cui essa stessa abbia dato causa.

  • art. 171-bis c.p.c.

    Il rilievo officioso dell’incompetenza effettuato con il decreto previsto da questa norma è considerato tempestivo ai fini del regolamento di competenza.

  • art. 615 c.p.c.

    L’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore è qualificata come domanda dell’attore in senso sostanziale e formale di accertamento negativo del diritto a procedere esecutivamente.

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi è richiamata per qualificare il debitore opponente come attore anche nel giudizio di opposizione avverso il precetto.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive preventive il creditore individua il giudice competente mediante la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel precetto; se tale indicazione manca, opera il foro sussidiario del luogo di notificazione del precetto.
  • L’elezione di domicilio nel precetto può determinare la competenza anche se appaia "anomala", ma la contestazione della sua idoneità a radicare la competenza deve avvenire proponendo l’opposizione davanti al foro sussidiario e non eccependo l’incompetenza del giudice adito nel giudizio promosso davanti al domicilio eletto.
  • Il debitore che introduce l’opposizione esecutiva davanti al giudice corrispondente alla residenza o al domicilio eletto dal creditore non può poi eccepire l’incompetenza di quel medesimo giudice, perché sarebbe una contestazione del giudice da lui stesso scelto; la relativa eccezione è inammissibile per coerenza sistematica, autoresponsabilità e divieto di far valere il vizio causato dalla propria iniziativa processuale.
  • Nelle opposizioni esecutive preventive la competenza territoriale è inderogabile e il suo rilievo è soggetto a stringenti preclusioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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