Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 214/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensiva del Decreto del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria “Giuliano Isontina” – ASUGI n. 781/2025 dd. 25.09.2025, pubblicato all’albo aziendale in data 29.09.2025 e notificato in pari data alla ricorrente, avente ad “OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore Struttura Complessa “Farmacia Presidio Ospedaliero Cattinara-Maggiore” nell’ambito del Dipartimento della Farmaceutica. Approvazione degli atti della commissione esaminatrice e della graduatoria”, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, compreso il verbale della Commissione di selezione dd. 15.09.2025, e conseguenti, nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi, in relazione all’illegittima attività dell’Amministrazione resistente.

Giustizia amministrativa202500527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di approvazione degli atti della commissione esaminatrice e della graduatoria per il conferimento quinquennale dell'incarico di direttore della Struttura Complessa Farmacia del Presidio Ospedaliero Cattinara-Maggiore, nonché il verbale della commissione e gli atti connessi

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocatasi al secondo posto con 74,426 punti, ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura selettiva, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. La vincitrice aveva conseguito 77,734 punti. Sono stati dedotti, tra l'altro, violazione degli artt. 4, 32, 35 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, degli artt. 1, 15, comma 7-bis, e 15-bis del d.lgs. 502/1992, dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, del d.P.R. 484/1997, del CCNL della dirigenza dell'area sanità, delle linee di indirizzo regionali e del bando quale lex specialis; difetto di motivazione e di istruttoria; erronea valutazione dei titoli di servizio, professionali, didattici e scientifici; mancata considerazione delle caratteristiche del ruolo di direttore di struttura complessa; omessa decurtazione dei punteggi relativi al servizio prestato dalla vincitrice in distacco presso la Direzione centrale salute regionale; illegittima esclusione dalla valutazione dei primi sette anni di servizio e del periodo decennale antecedente al bando; erronea attribuzione dei punteggi per tipologia istituzionale, prestazioni, attività didattica, formazione e pubblicazioni; disparità di trattamento, violazione della par condicio, illogicità, irragionevolezza e sviamento. La ricorrente ha inoltre contestato il riferimento della commissione alla disciplina regionale sulle linee di indirizzo e ha prospettato una diversa riparametrazione dei punteggi, idonea, a suo dire, a determinare il sorpasso sulla vincitrice.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure sulla valutazione dei curricula e dei punteggi, ritenendo insussistente la propria giurisdizione. Alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 3868 del 20 febbraio 2026, ha affermato che l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa, anche dopo la modifica dell'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502/1992 operata dalla l. 118/2022, non è conferito mediante pubblico concorso in senso tecnico. La procedura selettiva e il successivo conferimento dell'incarico restano riconducibili alla gestione privatistica del rapporto di lavoro dirigenziale, anche perché le aziende sanitarie operano come datori di lavoro privati ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001. L'obbligo di conferire l'incarico al candidato collocato al primo posto tutela principi pubblicistici di imparzialità e buon andamento, ma non muta la natura privatistica del potere esercitato. Le controversie relative alla procedura spettano pertanto al giudice ordinario, giudice del lavoro, cui compete anche l'adozione di provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis d.lgs. 502/1992

    «anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso»

    La procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non costituisce pubblico concorso in senso tecnico e non determina una progressione verticale con novazione oggettiva del rapporto di lavoro.

  • art. 20 l. 118/2022

    «come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118»

    La modifica legislativa, pur imponendo un vincolo più stringente nella scelta del candidato collocato al primo posto, non ha trasformato la natura privatistica dell'incarico né attratto la controversia nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 5, comma 2 d.lgs. 165/2001

    «l’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale rientra pur sempre tra quelli del privato datore di lavoro»

    Gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali adottati dalle aziende sanitarie rientrano nella gestione privatistica del rapporto di lavoro, anche quando incidono sull'organizzazione aziendale.

  • art. 63, commi 2 e 4 d.lgs. 165/2001

    «anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165»

    La controversia sulla selezione e sul conferimento dell'incarico spetta al giudice ordinario e non rientra nell'eccezione relativa alle procedure concorsuali per l'assunzione o alla progressione di carriera.

  • art. 11 c.p.a.

    «davanti al quale il processo potrà essere riproposto con le modalità ed i termini di cui all’art. 11 c.p.a.»

    La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo il meccanismo della translatio iudicii e nei relativi termini.

Massime di principio

  • L'incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa, anche quando è preceduto da una valutazione comparativa e la legge impone di conferire l'incarico al candidato primo classificato, non è attribuito mediante pubblico concorso in senso tecnico.
  • La procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non integra una progressione verticale verso una posizione funzionale qualitativamente diversa e non comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro dirigenziale.
  • Gli atti adottati da un'azienda sanitaria per il conferimento di un incarico dirigenziale appartengono alla gestione privatistica del rapporto di lavoro, anche se incidono sull'organizzazione aziendale; le relative controversie spettano al giudice ordinario.
  • L'imposizione legislativa di criteri obiettivi e dell'obbligo di scegliere il candidato collocato al primo posto rafforza la tutela dell'imparzialità e del buon andamento, ma non trasforma il potere datoriale in potere amministrativo né radica la giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Per le controversie relative alla selezione e al conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non trova applicazione la deroga alla giurisdizione ordinaria prevista per le controversie relative alle procedure concorsuali di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001; il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.