Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-763/16

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 aprile 2018. — PY contro EUCAP Sahel Niger. — Clausola compromissoria – Personale delle missioni internazionali dell’Unione europea – Controversie riguardanti i contratti di lavoro – Procedure d’indagine interna – Protezione delle vittime in caso di denuncia di una situazione di molestie – Responsabilità contrattuale. — Causa T-763/16

Giurisprudenza europea62016TJ0763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato una domanda di risarcimento proposta da un ex membro del personale di EUCAP Sahel Niger per l’omessa apertura di un’indagine interna su denunce di molestie. Ha ritenuto che i messaggi del febbraio 2015, considerati nel loro complesso, dovessero essere trattati come una denuncia formale e che la Missione avesse quindi violato il proprio codice di condotta non avviando l’indagine preliminare. Tuttavia, ha limitato il nesso causale e il danno risarcibile al periodo iniziale successivo alla denuncia, escludendo i danni materiali e ogni responsabilità per il peggioramento successivo dello stato di salute. Il ricorso è stato accolto solo in parte, con condanna della Missione al pagamento di 10.000 EUR per danno morale.

Responsabilità contrattuale di EUCAP Sahel Niger per omessa apertura tempestiva di un’indagine interna a seguito di denunce di molestie presentate da un membro del personale.

La questione giuridica

Se, alla luce dei contratti di lavoro e del codice di condotta incorporato negli stessi, EUCAP Sahel Niger avesse l’obbligo di aprire un’indagine preliminare sulle segnalazioni del ricorrente del febbraio 2015, e se la mancata apertura di tale indagine integrasse un inadempimento contrattuale idoneo a fondare il risarcimento dei danni morali e materiali dedotti, nonché se sussistesse un nesso di causalità tra tale omissione e i danni lamentati.

Principio di diritto

Quando il codice di condotta di una missione PSDC prevede che, in caso di presunta violazione segnalata, sia aperta un’indagine preliminare, la missione non dispone di margine discrezionale e la sua inerzia integra un inadempimento contrattuale se i messaggi del dipendente, letti nel loro complesso, possono essere ragionevolmente qualificati come denuncia formale, anche se non sono stati indirizzati direttamente al capo missione. Tuttavia, il risarcimento è limitato ai danni che risultano direttamente causati da tale omissione: nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto un danno morale solo fino al maggio 2015, escludendo la responsabilità per i danni successivi e per i danni materiali, e ha liquidato equitativamente 10.000 EUR.

Norme richiamate

  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 340, paragrafi 1 e 2, TFUE
  • Decisione 2012/392/PESC del Consiglio
  • Decisione n. 2014/482/PESC del Consiglio
  • Decisione (PESC) 2016/1172 del Consiglio
  • Decisione (PESC) 2017/1253 del Consiglio
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 89, paragrafo 3
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 3

Responsabilità contrattuale per omessa apertura di un’indagine su denunce di molestie

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 272 TFUE proposto da un ex membro del personale di EUCAP Sahel Niger contro la Missione, con cui chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attivazione della procedura interna prevista dal codice di condotta dopo segnalazioni di presunte molestie da parte di un collega. Il Tribunale si è pronunciato sulla competenza, sulla ricevibilità, sull’inadempimento contrattuale e sul nesso causale tra omissione procedurale e danni allegati.

Fatti e contesto contrattuale

PY aveva lavorato per la Missione in base a tre contratti successivi. I contratti incorporavano il codice di condotta e disciplina della Missione, che vietava molestie e angherie e disciplinava la procedura interna di denuncia e indagine. In particolare:

  • il punto 7.1 imponeva ai membri del personale il diritto e l’obbligo di denunciare per iscritto al capomissione ogni presunto caso di condotta scorretta, malversazione o incompetenza;
  • il punto 8.4.1 prevedeva che, in caso di presunta violazione segnalata o rilevata, fosse aperta un’indagine preliminare;
  • il punto 8.4.2 disciplinava l’audizione di denunciante, testimoni e vittime;
  • il punto 8.4.4 imponeva la relazione preliminare entro dieci giorni.

Il ricorrente sosteneva di avere denunciato, nel dicembre 2014 e nel febbraio 2015, comportamenti del collega X. che integravano molestie psicologiche. La Missione non aprì immediatamente alcuna indagine; solo nell’agosto 2015 la vicenda venne formalmente presa in carico, quando il ricorrente era già in grave malattia e aveva lasciato la Missione.

Competenza e ricevibilità

Il Tribunale ha affermato la propria competenza sulla base dell’articolo 272 TFUE, poiché i contratti di lavoro successivi del ricorrente contenevano una clausola compromissoria a favore della Corte di giustizia dell’Unione europea; l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE attribuisce al Tribunale la competenza in primo grado. Ha inoltre rilevato che la clausola arbitrale contrattuale non escludeva il ricorso al giudice dell’Unione.

Quanto alla ricevibilità, il Tribunale ha respinto le eccezioni della Missione: il ricorrente aveva comunque presentato una domanda risarcitoria precontenziosa nel gennaio 2016; il ricorso non era fondato sulla mancata retribuzione in sé, ma sul danno derivante dall’omessa indagine; non vi era alcuna rinuncia chiara e inequivoca ad agire in giudizio.

Diritto applicabile e natura della responsabilità

Il Tribunale ha chiarito che il ricorso doveva essere esaminato come azione di responsabilità contrattuale ai sensi dell’articolo 340, paragrafo 1, TFUE. In assenza di una legge espressamente applicabile nei contratti, ha ritenuto sufficiente applicare i contratti di lavoro e il codice di condotta, alla luce dei principi generali dell’Unione in materia di responsabilità contrattuale. Le tre condizioni da verificare erano quindi:

  • inadempimento contrattuale della Missione;
  • sussistenza di un danno;
  • nesso di causalità tra inadempimento e danno.

Inadempimento contrattuale: mancata apertura dell’indagine preliminare

Il punto decisivo della pronuncia è la qualificazione dei messaggi del 7 e 9 febbraio 2015 come denuncia formale. Il Tribunale ha osservato che il codice di condotta non lasciava discrezionalità alla Missione: se una presunta violazione era segnalata, l’indagine preliminare era obbligatoria.

Pur rilevando che il messaggio del 7 febbraio non era indirizzato al capomissione e che il ricorrente non aveva inizialmente scelto l’opzione della denuncia formale, il Tribunale ha valorizzato il contenuto complessivo dello scambio di e-mail del 7 e 9 febbraio 2015 e la successiva interpretazione interna della Missione. In particolare:

  • il ricorrente descriveva fatti che qualificava come molestie psicologiche;
  • faceva riferimento al peggioramento del proprio stato di salute;
  • chiedeva, in alternativa, una soluzione amministrativa oppure che il superiore informasse il capomissione fino a quando non si fosse sentito meglio per formalizzare la denuncia;
  • il capo dell’amministrazione ad interim e il vice capomissione avevano entrambi inteso tali messaggi come denuncia da trattare disciplinarmente e avevano concordato sull’opportunità di aprire un’indagine preliminare.

Da ciò il Tribunale ha concluso che la Missione aveva correttamente interpretato i messaggi come denuncia formale, ma aveva poi omesso di dare seguito alla decisione di aprire l’indagine. Tale omissione costituiva un inadempimento contrattuale imputabile alla Missione.

Danno morale e danno materiale

Il ricorrente chiedeva un risarcimento per:

  • danno morale, stimato in 70.000 EUR;
  • danno materiale, comprensivo della retribuzione non percepita dal 30 settembre 2015 al 15 luglio 2016 e delle ferie non godute;
  • perdita di chance di rinnovo contrattuale.

Il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di un danno morale, osservando che dagli atti emergeva un significativo peggioramento dello stato di salute del ricorrente dopo i fatti di febbraio 2015, con successiva malattia e riferimenti medici a sofferenza psichica e grave depressione. Ha invece respinto la pretesa di risarcimento per il danno materiale, ritenendo che i danni retributivi e la perdita di chance si collocassero in un periodo successivo e non fossero direttamente riconducibili, con il necessario grado di immediatezza, all’omessa apertura dell’indagine.

Nesso di causalità e limitazione temporale della responsabilità

Il Tribunale ha applicato il criterio del danno derivante in modo sufficientemente diretto dall’inadempimento. Ha ritenuto che esistesse un complesso di indizi per collegare l’omissione della Missione al peggioramento dello stato di salute del ricorrente, ma solo entro un limite temporale.

Ha infatti osservato che il ricorrente, dopo aver denunciato i fatti, rimase poi inattivo per diversi mesi senza sollecitare il seguito della procedura, pur essendo a conoscenza del meccanismo interno e della necessità di un’indagine rapida. Inoltre, dagli stessi messaggi del ricorrente emergeva che nel maggio 2015 egli aveva percepito un temporaneo miglioramento del comportamento del collega X. Di conseguenza, il nesso diretto è stato riconosciuto solo fino al mese di maggio 2015 al massimo.

Per i danni successivi alla partenza del ricorrente dalla Missione, alla fine dell’agosto 2015, il Tribunale ha escluso la responsabilità della Missione. Ha quindi liquidato equitativamente il danno morale in 10.000 EUR, ben al di sotto di quanto richiesto.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha quindi:

  • condannato EUCAP Sahel Niger a pagare a PY 10.000 EUR;
  • respinto il ricorso per il resto;
  • condannato la Missione a sostenere, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese del ricorrente.

Principio desumibile

La decisione conferma che le missioni PSDC dell’Unione, quando operano in base a contratti che incorporano un codice di condotta interno, sono vincolate ad attivare le procedure di indagine previste per le denunce di molestie; la mancata attivazione può generare responsabilità contrattuale. Tuttavia, il risarcimento è limitato ai pregiudizi direttamente e temporalmente collegati a tale omissione, non potendo estendersi automaticamente ai danni successivi o ai danni materiali non sufficientemente connessi.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità contrattualemissioni psdcdiritto del lavoro del personale delle missioni uemolestie sul lavororisarcimento del danno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.