Corte di giustizia, Sentenza C-227/17
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 aprile 2018. — Medtronic GmbH contro Finanzamt Neuss. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dla Finanzgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci 9021 10 10, 9021 10 90 e 9021 90 90 – Dispositivo di fissaggio della colonna vertebrale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1214/2014. — Causa C-227/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta la classificazione doganale di sistemi di fissaggio vertebrale destinati all’impianto permanente nel corpo del paziente. Esclude che essi possano essere qualificati in via automatica come "altri" apparecchi della sottovoce 9021 90 90, ribadendo che occorre prima verificare la riconducibilità alle sottovoci 9021 10 10 o 9021 10 90. La decisione valorizza le caratteristiche oggettive dei prodotti e la loro funzione principale, demandando al giudice nazionale l’accertamento finale.
Classificazione doganale dei dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale nella voce 9021 della nomenclatura combinata e, in particolare, verifica se rientrino nella sottovoce residuale 9021 90 90 oppure nelle sottovoci 9021 10 10 o 9021 10 90.
La questione giuridica
Se la nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che i dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale, assemblati specificamente per il paziente e impiantati permanentemente nel corpo, destinati al trattamento di diverse patologie spinali e anche di fratture, vadano classificati nella sottovoce residuale 9021 90 90 oppure, in alternativa, nella sottovoce 9021 10 10 (oggetti e apparecchi di ortopedia) o nella sottovoce 9021 10 90 (oggetti e apparecchi per fratture).
Principio di diritto
La classificazione di un dispositivo di fissaggio della colonna vertebrale non può avvenire automaticamente nella sottovoce 9021 90 90, perché tale voce ha carattere residuale: essa si applica solo se il prodotto non è riconducibile a un’altra sottovoce della voce 9021. Spetta al giudice nazionale verificare, in base alle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, nonché alla sua destinazione e al suo uso concreto, se la funzione principale del dispositivo sia quella di oggetto di ortopedia (9021 10 10) o di oggetto per fratture (9021 10 90); solo in difetto, potrà operare la sottovoce 9021 90 90.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1214/2014
- Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione sul SA
- Articolo 8 della convenzione sul SA
- Regole generali 1, 3, 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata
- Nota 2, lettera b), del capitolo 90 della nomenclatura combinata
- Nota 3 della sezione XVI della nomenclatura combinata
- Nota 6 del capitolo 90 della nomenclatura combinata
- Direttiva/atto nazionale richiamato: articolo 12 UStG (per il contesto fiscale nazionale)
Classificazione doganale dei dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale nella voce 9021 della nomenclatura combinata
La Corte è stata adita in via pregiudiziale dal Finanzgericht Düsseldorf in una controversia tra Medtronic GmbH e l’amministrazione finanziaria di Neuss. Oggetto del rinvio era la corretta classificazione doganale, ai fini della nomenclatura combinata, di dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale e la possibile incidenza di tale classificazione sull’aliquota IVA applicabile in Germania.
Fatti e procedimento principale
Medtronic commercializzava sistemi di fissaggio della colonna vertebrale composti da vari elementi, tra cui viti monoassiali e multiassiali, spinotti, placchette, ganci e connettori laterali. Secondo il giudice del rinvio, tali dispositivi erano assemblati specificamente per il paziente e impiantati permanentemente nel corpo, per il trattamento di patologie degenerative dei dischi intervertebrali, stenosi, dislocazioni vertebrali, fallimenti di pregresse fusioni, patologie tumorali, scoliosi e fratture.
In base a un’informazione tariffaria non vincolante, la società aveva inizialmente considerato i prodotti classificabili nella sottovoce 9021 90 90, applicando così l’aliquota IVA ridotta prevista dal diritto tedesco. L’amministrazione finanziaria riteneva invece applicabile la sottovoce 9021 10 90, con conseguente applicazione dell’aliquota ordinaria. Da qui il ricorso dinanzi al giudice tributario tedesco.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se i dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale dovessero essere classificati nella sottovoce 9021 90 90 della nomenclatura combinata.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CEE) n. 2658/87 e la nomenclatura combinata contenuta nel suo allegato I;
- le regole generali 1, 3 e 6 per l’interpretazione della NC;
- la voce 9021, con le sottovoci 9021 10 10, 9021 10 90 e 9021 90 90;
- la nota 6 del capitolo 90, che definisce gli oggetti e apparecchi ortopedici;
- la nota 2, lettera b), del capitolo 90;
- la nota 3 della sezione XVI, applicabile al capitolo 90 per rinvio;
- le note esplicative del SA e della NC;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1214/2014, che classifica una vite da impianto in sottovoce 9021 10 90.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, in materia di classificazione tariffaria, il criterio determinante è costituito dalle caratteristiche e proprietà oggettive della merce, lette alla luce del testo della voce e delle note di sezione o di capitolo. La destinazione del prodotto può rilevare solo se inerente al prodotto stesso e valutabile sulla base di tali caratteristiche.
Quanto alla voce 9021, la Corte osserva che essa comprende sia oggetti e apparecchi di ortopedia, sia oggetti e apparecchi per fratture, sia una categoria residuale di "altri" apparecchi. Ne deriva che la sottovoce 9021 90 90 ha carattere residuale e può operare solo se il prodotto non rientra in alcuna delle altre sottovoci della stessa voce.
La Corte afferma poi che:
- un dispositivo come quello in causa può, in linea di principio, essere esaminato sotto il profilo della sottovoce 9021 10 10, se è destinato a prevenire o correggere deformazioni del corpo o a sostenere/mantenere a posto organi dopo malattia, operazione o lesione;
- può altresì rientrare nella sottovoce 9021 10 90 se la sua funzione principale è quella di oggetto per fratture;
- non vi è nella NC, nelle note esplicative della NC o del SA alcun elemento che escluda in assoluto dalla sottovoce 9021 10 10 gli oggetti impiantati nel corpo umano;
- il solo fatto che un oggetto per fratture sia concepito per restare permanentemente nel corpo non basta a escluderne la classificazione nella sottovoce 9021 10 90.
La Corte richiama inoltre la necessità di considerare la funzione principale del complesso quando il prodotto svolge più funzioni, richiamando per analogia la nota 3 della sezione XVI applicabile al capitolo 90. Di conseguenza, il giudice nazionale dovrà stabilire se la funzione principale del sistema sia ortopedica o per fratture.
Con riferimento al regolamento di esecuzione n. 1214/2014, la Corte chiarisce che esso può servire da riferimento solo se il prodotto è effettivamente equivalente a quello classificato nel regolamento e se ricorrono gli ulteriori presupposti di destinazione; in ogni caso, non è necessario ricorrervi per analogia quando la Corte ha già fornito tutti gli elementi utili alla classificazione.
Decisione
La Corte dichiara che la classificazione nella sottovoce 9021 90 90 è esclusa se i dispositivi possono essere classificati in una diversa sottovoce della voce 9021. L’eventuale classificazione nelle sottovoci 9021 10 10 o 9021 10 90 dipende dalla funzione principale che caratterizza i dispositivi, da accertare dal giudice del rinvio alla luce delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, nonché dell’uso cui sono destinati e di quello concretamente effettuato.
Principio affermato
In materia di classificazione doganale dei dispositivi medici complessi, la sottovoce residuale 9021 90 90 non può essere applicata in via automatica: essa opera solo in mancanza di riconducibilità del prodotto a una sottovoce specifica della voce 9021. La verifica decisiva è quella della funzione principale del prodotto, che il giudice nazionale deve accertare caso per caso.
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