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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-8/17

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 aprile 2018. — Biosafe - Indústria de Reciclagens SA contro Flexipiso - Pavimentos SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 – Principio della neutralità fiscale – Diritto alla detrazione dell’IVA – Termine previsto dalla legislazione nazionale per l’esercizio di tale diritto – Detrazione di un supplemento d’IVA versato allo Stato e già oggetto di documenti di rettifica delle fatture iniziali a seguito di avviso di accertamento di maggior imposta – Dies a quo di decorrenza del termine. — Causa C-8/17

Giurisprudenza europea62017CJ0008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha deciso una controversia tra fornitore e acquirente relativa al rimborso di un supplemento di IVA emerso a seguito di accertamento fiscale. Ha stabilito che, quando l’IVA è rettificata anni dopo l’operazione e il contribuente riceve solo allora i documenti di rettifica, il termine per detrarre l’imposta non può decorrere dalle fatture originarie se ciò rende impossibile l’esercizio del diritto. La soluzione tutela il principio di neutralità fiscale e l’effettività del diritto alla detrazione.

IVA: incompatibilità con il diritto UE di un termine di decadenza che, per la detrazione di un’IVA supplementare rettificata dopo accertamento, decorre dalla fattura originaria e non dal documento di rettifica

La questione giuridica

Se gli articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 della direttiva 2006/112/CE, alla luce del principio di neutralità fiscale, ostino a una normativa nazionale che fa decorrere il termine quadriennale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA supplementare dalla data delle fatture iniziali e non dalla emissione o ricezione dei documenti rettificativi; e, in via subordinata, se l’acquirente possa rifiutare il pagamento del supplemento IVA al fornitore quando la detrazione non sia più possibile per scadenza del termine nazionale.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che il diritto alla detrazione dell’IVA supplementare non può essere precluso da una norma nazionale che faccia decorrere il termine di esercizio dalla fattura originaria, quando il soggetto passivo non era in grado, prima dei documenti di rettifica emessi a seguito di accertamento, di conoscere e documentare l’imposta dovuta: in tali circostanze, il termine può decorrere solo dal momento in cui il contribuente è posto in condizione di esercitare effettivamente il diritto. Di conseguenza, la normativa nazionale che privi dell’effetto utile il diritto alla detrazione e comprometta la neutralità dell’IVA è incompatibile con la direttiva IVA.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 63 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 167 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168 della direttiva 2006/112/CE
  • Articoli da 178 a 180 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 182 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 219 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE

IVA supplementare, documenti di rettifica e decorrenza del termine di detrazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) in una controversia tra Biosafe – Indústria de Reciclagens SA e Flexipiso – Pavimentos SA. Il tema centrale è la compatibilità con la direttiva IVA di una disciplina nazionale che fa decorrere il termine per la detrazione dell’IVA supplementare dalla fattura originaria, anziché dal momento in cui l’acquirente riceve i documenti di rettifica emessi a seguito di un accertamento fiscale.

Fatti e procedimento principale

Tra febbraio 2008 e maggio 2010 Biosafe aveva ceduto granulato di caucciù a Flexipiso applicando l’aliquota IVA ridotta del 5%. A seguito di verifica fiscale del 2011, l’amministrazione portoghese ritenne dovuta l’aliquota ordinaria del 21% e notificò un avviso di rettifica per un importo complessivo di EUR 100906,50. Biosafe versò il supplemento d’imposta e inviò a Flexipiso note di addebito, ma quest’ultima rifiutò il pagamento sostenendo che il proprio diritto alla detrazione era ormai scaduto, perché il termine quadriennale del CIVA decorreva dalla data delle fatture iniziali.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare, gli articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 della direttiva 2006/112/CE. Sul piano nazionale sono esaminati gli articoli 7, 8, 19, 22, 29, 36, 37, 79 e 98 del CIVA portoghese. Rileva soprattutto l’articolo 98, paragrafo 2, che prevede un termine di quattro anni per l’esercizio del diritto alla detrazione o al rimborso dell’eccedenza d’imposta.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede se la direttiva IVA e il principio di neutralità fiscale ostino a una disciplina che:

  • faccia decorrere il termine per la detrazione del supplemento IVA dalla data delle fatture iniziali;
  • impedisca all’acquirente di rifiutare il pagamento del supplemento IVA al fornitore, quando la detrazione non sia più possibile per scadenza del termine nazionale.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda innanzitutto che il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e serve a sgravare integralmente l’imprenditore dall’onere dell’imposta assolta a monte, nel rispetto della neutralità fiscale. Il diritto nasce quando l’imposta diventa esigibile, ma il suo esercizio è subordinato al possesso di una fattura conforme; in linea di principio va esercitato nello stesso periodo in cui sorge, salvo che gli articoli 180 e 182 della direttiva consentano agli Stati membri di autorizzarne l’esercizio successivo.

La Corte sottolinea però che i termini di decadenza sono ammissibili solo se rispettano i principi di equivalenza ed effettività e non compromettono in modo sistematico il diritto alla detrazione. In particolare, una disciplina nazionale non può rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tale diritto né rimettere in discussione la neutralità dell’IVA.

Nel caso di specie, la rettifica dell’IVA è intervenuta solo dopo l’accertamento fiscale e la Flexipiso non disponeva prima dei documenti di rettifica, né era a conoscenza dell’IVA supplementare dovuta. Secondo la Corte, soltanto con tali documenti si sono realizzate le condizioni sostanziali e formali per l’esercizio del diritto alla detrazione. Perciò, in assenza di negligenza del cessionario e in mancanza di frode o collusione, non può essergli opposto un termine già spirato se esso è decorso dalla data delle fatture iniziali.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde alla prima questione dichiarando che gli articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 della direttiva IVA, nonché il principio di neutralità fiscale, ostano a una normativa nazionale che escluda la detrazione dell’IVA supplementare perché il termine di esercizio sarebbe iniziato a decorrere dalle fatture iniziali ed è scaduto. Poiché la prima questione è risolta in senso favorevole al diritto alla detrazione, la seconda non necessita di risposta.

Principio affermato

Quando un’IVA supplementare emerge solo a seguito di un accertamento fiscale e viene documentata mediante note di rettifica emesse successivamente, il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione non può essere computato in modo da scadere prima che il soggetto passivo sia stato posto in condizione di conoscere e documentare l’imposta dovuta. Un termine nazionale che, in tali condizioni, precluda la detrazione viola la direttiva IVA e il principio di neutralità fiscale.

Rilievo pratico per gli operatori

Per gli operatori IVA, la sentenza conferma che la gestione delle rettifiche d’imposta deve essere letta in chiave sostanziale: il diritto alla detrazione non può essere neutralizzato da un mero scorrere del tempo quando la base documentale per esercitarlo nasce solo con la rettifica. Resta fermo, tuttavia, che l’assenza di frode, abuso o collusione è un presupposto importante per beneficiare di questa tutela.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell’ivaneutralità fiscaletermini di decadenzafatturazione e note di rettifica

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