Corte di giustizia, Sentenza C-323/17
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 aprile 2018. — People Over Wind e Peter Sweetman contro Coillte Teoranta. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlande). — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Zone speciali di conservazione – Articolo 6, paragrafo 3 – Preesame volto a determinare la necessità di procedere o meno a una valutazione dell’incidenza di un piano o progetto su una zona speciale di conservazione – Misure che possono essere prese in considerazione a tal fine. — Causa C-323/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, investita da un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese, ha chiarito i limiti del preesame previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat. Ha stabilito che le misure di attenuazione non possono essere utilizzate per concludere che non sia necessaria la valutazione appropriata dell'incidenza di un progetto su un sito Natura 2000. La decisione rafforza il carattere rigoroso della tutela preventiva degli habitat e conferma che la valutazione completa delle misure di protezione va svolta solo nella fase successiva.
Preesame ex articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat: le misure di attenuazione non possono essere considerate per escludere la necessità della valutazione appropriata dell'incidenza.
La questione giuridica
Si chiede se, e in quali circostanze, nel preesame volto a stabilire se un piano o progetto debba essere sottoposto a valutazione appropriata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, possano essere prese in considerazione misure di attenuazione o di protezione destinate a evitare o ridurre gli effetti negativi sul sito interessato.
Principio di diritto
L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE va interpretato nel senso che, nella fase preliminare in cui si decide se un piano o progetto debba essere sottoposto a valutazione appropriata, non possono essere prese in considerazione le misure volte a evitare o ridurre gli effetti negativi sul sito: tali misure rilevano solo nella successiva valutazione dell'incidenza. Ammetterle già nel preesame comprometterebbe l'effetto utile della direttiva e il principio di precauzione, perché potrebbe far erroneamente escludere la necessità della valutazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/43/CEE
- Articolo 2 della direttiva 92/43/CEE
- Articolo 3 della direttiva 92/43/CEE
- Articolo 6 della direttiva 92/43/CEE
- European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011
Preesame e misure di attenuazione nella direttiva habitat
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese in materia di tutela dei siti Natura 2000 e, in particolare, l'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE. Il contesto è un progetto di collegamento alla rete elettrica di un parco eolico, rispetto al quale si discuteva se alcune misure di protezione potessero escludere la necessità di una valutazione appropriata.
Fatti e procedimento principale
Il procedimento principale opponeva People Over Wind e Peter Sweetman alla Coillte Teoranta, società pubblica irlandese operante nel settore forestale. La controversia riguardava i lavori necessari per la posa di un cavo di collegamento tra un parco eolico e la rete elettrica, con possibili effetti su due zone speciali di conservazione, tra cui quella del fiume Barrow e del fiume Nore.
La questione era particolarmente sensibile per la presenza dell'ostrica perlifera della Nore, specie inclusa nell'allegato II della direttiva habitat e considerata in grave declino. La Coillte aveva fatto svolgere un preesame per verificare se fosse necessaria una valutazione appropriata; sulla base di tale relazione, nella quale erano menzionate anche "misure di protezione", l'autorità aveva concluso che la valutazione non fosse richiesta.
Normativa rilevante
La Corte richiama il decimo considerando della direttiva habitat, che impone una valutazione appropriata per ogni piano o programma suscettibile di incidere significativamente su un sito designato.
Vengono inoltre in rilievo:
- l'articolo 2, che fissa l'obiettivo di conservazione della biodiversità;
- l'articolo 3, che istituisce la rete ecologica europea Natura 2000;
- l'articolo 6, in particolare i paragrafi 1, 2, 3 e 4.
La Corte ricorda anche la normativa nazionale irlandese, in particolare l'article 42 degli European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011, che disciplina il preesame e la verifica della necessità della valutazione appropriata.
Questione pregiudiziale
La High Court chiedeva, in sostanza, se nel preesame sulla necessità della valutazione appropriata possano essere considerate misure di attenuazione o protezione finalizzate a evitare o ridurre gli effetti negativi del progetto sul sito interessato.
Ragionamento della Corte
La Corte ricostruisce la struttura dell'articolo 6 della direttiva habitat come sistema coerente fondato su tre categorie di misure:
- misure di conservazione, ai sensi del paragrafo 1;
- misure di prevenzione, ai sensi del paragrafo 2;
- misure di compensazione, ai sensi del paragrafo 4.
Osserva quindi che la direttiva non menziona una categoria autonoma di "misure di attenuazione". Le misure in questione sono invece intese a evitare o ridurre gli effetti negativi del progetto sul sito interessato.
Secondo la Corte, l'articolo 6, paragrafo 3, impone due fasi distinte:
- una prima fase di verifica della probabilità di incidenze significative, che determina se sia necessaria la valutazione;
- una seconda fase, successiva alla valutazione, in cui l'autorità può autorizzare il progetto solo se ha la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito.
La presa in considerazione di misure di attenuazione già nel preesame, afferma la Corte, rischierebbe di svuotare di contenuto la fase di valutazione e di compromettere l'effetto utile della direttiva, in contrasto con il principio di precauzione. La valutazione deve infatti essere completa, precisa e definitiva, e deve eliminare ogni ragionevole dubbio scientifico sugli effetti del progetto.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che, per stabilire se sia necessario procedere alla valutazione appropriata, nella fase di preesame non devono essere prese in considerazione le misure volte a evitare o ridurre gli effetti negativi del piano o progetto sul sito interessato.
Rilievi pratici
Per operatori economici, progettisti e professionisti, la sentenza è significativa perché impone una netta separazione tra:
- il momento in cui si verifica se un progetto possa incidere significativamente su un sito Natura 2000;
- il momento in cui si valutano in concreto le misure di mitigazione.
In altre parole, la mitigazione non può essere usata per "abbassare" la soglia e sottrarre il progetto alla valutazione appropriata. Questa deve invece essere attivata ogni volta che, senza tali misure, non si possa escludere un'incidenza significativa sul sito.
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