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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-302/17

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 aprile 2018. — PPC Power a.s. contro Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky e Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Bratislave. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Obiettivi – Assegnazione di quote a titolo gratuito – Normativa nazionale che assoggetta all’imposta le quote trasferite e inutilizzate. — Causa C-302/17

Giurisprudenza europea62017CJ0302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la direttiva 2003/87/CE nel senso che essa impedisce a uno Stato membro di tassare in modo così elevato le quote di emissioni assegnate gratuitamente da svuotarne il valore economico. La normativa slovacca, che imponeva un’imposta pari all’80% del valore delle quote vendute o non utilizzate, è incompatibile con il sistema ETS perché elimina quasi del tutto l’incentivo a ridurre le emissioni e a trarre beneficio dalla vendita delle quote risparmiate. La sentenza conferma che gli Stati membri hanno un margine regolatorio sugli effetti economici delle quote, ma non possono compromettere la finalità ambientale ed economica della direttiva.

La direttiva 2003/87/CE osta a un’imposta nazionale che colpisce, all’80% del loro valore, le quote di emissioni assegnate gratuitamente ma vendute o non utilizzate dalle imprese soggette al sistema ETS.

La questione giuridica

Si chiede se la direttiva 2003/87/CE, e in particolare i suoi obiettivi e i principi relativi all’assegnazione gratuita delle quote, osti a una normativa nazionale che impone ai gestori un’imposta speciale sulle quote di emissioni assegnate gratuitamente e poi vendute o non utilizzate, calcolata in misura pari all’80% del loro valore di mercato, indipendentemente dal vantaggio effettivo conseguito.

Principio di diritto

La direttiva 2003/87/CE osta a una misura nazionale che, pur formalmente colpendo le quote assegnate gratuitamente, ne assoggetti a imposta l’80% del valore quando siano vendute o non utilizzate, perché una simile imposizione priva quasi integralmente le quote del loro valore economico, neutralizza il meccanismo di incentivazione del sistema ETS e compromette gli obiettivi della direttiva; gli Stati membri possono disciplinare gli effetti economici delle quote, ma non in modo da svuotare di sostanza l’assegnazione gratuita e l’incentivo alla riduzione delle emissioni.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 1 direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 3, lettera f), direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 9 direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 10 direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 13, paragrafo 3, direttiva 2003/87/CE

Imposta slovacca sulle quote ETS assegnate gratuitamente

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Krajský súd v Bratislave in una controversia tra PPC Power a.s. e l’amministrazione tributaria slovacca. La questione nasce dalla compatibilità con la direttiva 2003/87/CE di un’imposta nazionale che colpiva le quote di emissione assegnate gratuitamente ma poi vendute o non utilizzate.

Fatti e procedimento principale

La Repubblica slovacca aveva introdotto dal 1° gennaio 2011 un’imposta sulle quote di emissioni di gas a effetto serra, applicata per gli anni 2011 e 2012. La base imponibile era calcolata sul valore delle quote trasferite o non utilizzate, determinato in funzione del prezzo medio di mercato, con aliquota dell’80%. PPC Power aveva chiesto che il pagamento anticipato dell’imposta per il 2011 fosse fissato a zero e poi aveva chiesto il rimborso del primo acconto versato, sostenendo l’incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione. Dopo il rigetto delle sue istanze e dei ricorsi amministrativi, ha adito il giudice del rinvio.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama la direttiva 2003/87/CE, in particolare:

  • il considerando 5, che collega la direttiva agli impegni di riduzione delle emissioni e all’efficienza economica;
  • il considerando 20, relativo all’incentivo a tecnologie energetiche più efficienti;
  • l’articolo 1, che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissioni al fine di promuovere riduzioni delle emissioni secondo criteri di costo-efficacia;
  • l’articolo 3, lettera f), che definisce il gestore;
  • l’articolo 10, che per il periodo 2008-2012 impone l’assegnazione di almeno il 90% delle quote a titolo gratuito.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se gli obiettivi della direttiva, il principio di certezza del diritto, il regime di assegnazione gratuita e il diritto a quote sostitutive impediscano una normativa interna che assoggetti i gestori a una speciale imposta sulle quote assegnate gratuitamente, quando tali quote siano vendute o non utilizzate, e ciò anche se l’imposta è calcolata sul valore di mercato delle quote e non sul prezzo effettivo di vendita.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda innanzitutto che l’assegnazione gratuita delle quote costituisce una misura transitoria volta a evitare perdite di competitività per le imprese e che la direttiva non vieta in modo espresso agli Stati membri di adottare misure che incidano sugli effetti economici di tali quote. Tuttavia, questo margine di manovra incontra un limite preciso: le misure nazionali non devono pregiudicare gli obiettivi della direttiva.

La Corte sottolinea che il sistema ETS si fonda sul valore economico delle quote, che costituisce l’incentivo a ridurre le emissioni: l’impresa può infatti usare le quote oppure venderle, traendo un beneficio dalla loro valorizzazione sul mercato. Un prelievo che sottragga una parte così elevata del valore economico delle quote riduce drasticamente, fino quasi ad annullarlo, l’incentivo a investire in misure di abbattimento delle emissioni.

Nel caso slovacco, l’imposta colpiva all’80% il valore delle quote assegnate gratuitamente vendute o non utilizzate. Secondo la Corte, una tassazione di questo tipo neutralizza il principio dell’assegnazione gratuita di cui all’articolo 10 della direttiva e compromette il funzionamento del sistema di scambio, poiché priva le imprese della quasi totalità del beneficio economico connesso alle quote risparmiate.

Decisione

La Corte conclude che la direttiva 2003/87/CE osta a una normativa nazionale come quella slovacca, che tassa all’80% del loro valore le quote di emissioni assegnate gratuitamente che siano state vendute o non utilizzate dalle imprese soggette al sistema di scambio.

Principio affermato

Gli Stati membri possono disciplinare gli effetti economici delle quote di emissione assegnate gratuitamente, ma non possono introdurre un prelievo tale da svuotarne il valore economico e da neutralizzare gli incentivi alla riduzione delle emissioni perseguiti dalla direttiva 2003/87/CE.

Come è indicizzato

Materieambientesistema di scambio di quote di emissionefiscalità nazionaleaiuti e incentivi economici alla riduzione delle emissioni

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