Corte di giustizia, Sentenza C-13/17
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 aprile 2018. — Fédération des entreprises de la beauté contro Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti cosmetici – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 10, paragrafo 2 – Valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico – Qualifiche del valutatore della sicurezza – Riconoscimento dell’equivalenza dei corsi – Discipline analoghe alla farmacia, alla tossicologia o alla medicina – Potere discrezionale degli Stati membri. — Causa C-13/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sui cosmetici chiarendo che il riconoscimento di equivalenza dei corsi non riguarda solo diplomi di Paesi terzi, ma può estendersi anche a corsi svolti nell'Unione. Precisa inoltre che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nel definire le discipline analoghe a farmacia, tossicologia o medicina e i livelli di qualifica pertinenti. Questo potere deve però essere esercitato nel rispetto dell'obiettivo del regolamento: garantire un elevato livello di tutela della salute umana nella valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici.
Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009: portata del riconoscimento di equivalenza dei corsi e potere degli Stati membri nel definire le discipline analoghe per il valutatore della sicurezza dei cosmetici.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009, il riconoscimento di equivalenza dei corsi possa riguardare solo corsi erogati in Stati terzi; se la disposizione attribuisca agli Stati membri il potere di determinare le discipline "analoghe" a farmacia, tossicologia o medicina e i livelli di qualifica richiesti; e, in caso affermativo, quali criteri debbano guidare la qualificazione di una disciplina come "analoga".
Principio di diritto
L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009 va interpretato nel senso che il riconoscimento di equivalenza dei corsi non è limitato ai corsi svolti in Stati terzi e può riguardare anche corsi erogati negli Stati membri; inoltre, spetta a ciascuno Stato membro determinare, sotto la propria responsabilità, quali discipline siano "analoghe" a farmacia, tossicologia o medicina e quale livello di qualifica sia sufficiente, purché tale scelta resti entro i limiti posti dal regolamento e assicuri che il valutatore della sicurezza disponga di competenze idonee a garantire un elevato livello di tutela della salute umana.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Allegato I del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Decisione di esecuzione 2013/647/UE
- Articolo 53 TFUE
- Articoli L. 5131-2 del code de la santé publique
- Articoli L. 613-3 e L. 613-4 del code de l’éducation
Rinvio pregiudiziale sull'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d'État francese in materia di prodotti cosmetici e requisiti professionali del valutatore della sicurezza. La controversia nasce dall'impugnazione di un decreto interministeriale francese che elenca i corsi riconosciuti equivalenti ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009.
Fatti e procedimento principale
La Fédération des entreprises de la beauté (FEBEA), associazione che riunisce oltre 300 imprese del settore cosmetico, ha chiesto l'annullamento del decreto francese del 25 febbraio 2015 e della decisione ministeriale di rigetto del reclamo. La FEBEA ha sostenuto che il decreto violasse il regolamento europeo perché:
- avrebbe incluso discipline come l'ecotossicologia tra quelle "analoghe" a farmacia, tossicologia o medicina, senza che ciò fosse consentito dal diritto dell'Unione;
- avrebbe riconosciuto equivalenze anche per corsi ottenuti nell'Unione, nel SEE o in Svizzera, mentre, secondo la ricorrente, il meccanismo sarebbe riferibile solo a corsi conseguiti in Stati terzi.
Normativa rilevante
La Corte richiama il considerando 4 del regolamento n. 1223/2009, che afferma l'armonizzazione esaustiva delle regole sui cosmetici per creare un mercato interno e garantire un livello elevato di tutela della salute umana. Ricorda inoltre:
- l'articolo 1, che stabilisce le norme applicabili a ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato;
- l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, sulla valutazione della sicurezza e sulle qualifiche del valutatore;
- l'allegato I, parte B, che richiede la prova delle qualifiche del valutatore;
- la decisione di esecuzione 2013/647/UE, che approva le linee guida sull'allegato I;
- l'articolo 53 TFUE, evocato nel ragionamento della Corte per distinguere il caso dal mutuo riconoscimento dei diplomi nel quadro della libera circolazione delle persone.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice francese chiede, in sostanza:
- se il riconoscimento di equivalenza previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, possa riguardare solo corsi svolti in Stati non membri;
- se gli Stati membri possano determinare le discipline "analoghe" a farmacia, tossicologia o medicina e i livelli di qualifica richiesti;
- in caso affermativo, quali criteri debbano essere seguiti per qualificare una disciplina come "analoga".
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che il testo dell'articolo 10, paragrafo 2, non indica il luogo in cui i diplomi o i corsi devono essere stati conseguiti. La disposizione si limita a richiedere che il corso sia equivalente a un corso universitario teorico e pratico in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe.
Da ciò la Corte deduce che il riconoscimento di equivalenza può riguardare sia corsi svolti in Stati terzi sia corsi svolti in Stati membri. Tale conclusione non è smentita né dal riferimento, nelle linee guida, ai corsi riconosciuti equivalenti per persone formate in Paesi terzi, né dall'argomento tratto dal sistema generale di mutuo riconoscimento dei diplomi ex articolo 53 TFUE, perché il regolamento sui cosmetici persegue un obiettivo diverso: non la libera circolazione delle persone, ma la sicurezza dei prodotti e la libera circolazione delle merci.
Ragionamento della Corte sulle seconde e terze questioni
Per quanto riguarda le discipline "analoghe", la Corte rileva che il regolamento non le definisce in modo puntuale. Ne deriva che il legislatore dell'Unione ha lasciato agli Stati membri un margine di discrezionalità per individuare tali discipline e i livelli di qualifica, ma entro limiti stringenti: la disciplina deve presentare un reale rapporto di analogia con farmacia, tossicologia o medicina e la qualifica deve assicurare il livello elevato di tutela della salute umana richiesto dal regolamento.
La Corte precisa che gli Stati membri non possono ampliare oltre misura il novero dei corsi riconoscibili, ammettendo percorsi che non forniscano le medesime tipologie di competenze pertinenti a quelle richieste per un corso adeguato in farmacia, tossicologia o medicina. In particolare, la valutazione della sicurezza deve basarsi su una base comune di conoscenze scientifiche che comprenda sia conoscenze sull'essere umano e sulle patologie, sia conoscenze sulle sostanze impiegate nei cosmetici e sulle loro proprietà fisiche e chimiche.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- il riconoscimento di equivalenza dei corsi previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, può riguardare corsi diversi da quelli erogati in Stati terzi;
- ciascuno Stato membro ha competenza a determinare le discipline "analoghe" e i livelli di qualifica, purché rispetti gli obiettivi del regolamento e assicuri che il valutatore della sicurezza possieda una qualifica idonea a garantire un elevato livello di tutela della salute umana.
Principio affermato
La sentenza chiarisce che l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009 non istituisce un regime di riconoscimento limitato ai diplomi extra-UE, ma consente agli Stati membri di riconoscere l'equivalenza di corsi anche interni all'Unione; al tempo stesso, la definizione delle discipline analoghe e del livello di qualifica resta affidata agli Stati membri, entro un margine discrezionale vincolato dalla finalità primaria di protezione della salute umana.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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