Corte di giustizia, Sentenza C-110/17
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 aprile 2018. — Commissione europea contro Regno del Belgio. — Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63 TFUE – Articolo 40 dell’accordo SEE – Imposta sul reddito dei residenti in Belgio – Determinazione dei redditi immobiliari – Applicazione di due metodi di calcolo differenti a seconda del luogo in cui è ubicato il bene immobile – Calcolo a partire dal valore catastale per gli immobili situati in Belgio – Calcolo basato sul valore locativo effettivo per gli immobili situati in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE) – Disparità di trattamento – Restrizione alla libera circolazione dei capitali. — Causa C-110/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro il Belgio in materia di tassazione dei redditi immobiliari dei residenti. Ha ritenuto incompatibile con la libera circolazione dei capitali il diverso metodo di stima applicato agli immobili situati in Belgio rispetto a quelli situati all’estero. La differenza di trattamento è stata considerata idonea a dissuadere gli investimenti immobiliari transfrontalieri e non giustificata. Il Belgio è stato inoltre condannato alle spese.
Inadempimento del Belgio per discriminazione fiscale nella stima dei redditi immobiliari dei residenti, con restrizione alla libera circolazione dei capitali.
La questione giuridica
Se la normativa fiscale belga, che determina i redditi degli immobili non locati o locati per usi privati sulla base del valore catastale per gli immobili situati in Belgio e del valore locativo effettivo o del canone locativo effettivo per quelli situati in un altro Stato membro dell’Unione o del SEE, costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata dall’articolo 63 TFUE e dall’articolo 40 dell’accordo SEE, e se tale restrizione possa essere giustificata.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che il Belgio ha violato l’articolo 63 TFUE e l’articolo 40 dell’accordo SEE, poiché la normativa che calcola i redditi immobiliari con un metodo forfettario per gli immobili situati in Belgio e con il valore locativo effettivo per quelli situati all’estero sopravvaluta questi ultimi, introduce una disparità di trattamento idonea a dissuadere i residenti dall’investire in immobili in altri Stati membri o nel SEE e costituisce quindi una restrizione alla libera circolazione dei capitali; tale restrizione non è risultata giustificata da ragioni imperative di interesse generale.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 40 dell’accordo SEE
- Articolo 65 TFUE
- Articolo 155 del CIR 92
- Articolo 156 del CIR 92
- Articolo 7 del CIR 92
- Articolo 13 del CIR 92
- Articolo 12, paragrafo 3, del CIR 92
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Inadempimento del Belgio in materia di tassazione dei redditi immobiliari
La sentenza riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE contro il Regno del Belgio. Oggetto del contendere è la disciplina fiscale applicabile alla stima dei redditi relativi a immobili non locati, o locati a privati per uso non professionale, con specifico riferimento alla diversa base imponibile prevista per gli immobili situati in Belgio rispetto a quelli situati in altri Stati membri dell’Unione o del SEE.
Fatti e normativa nazionale contestata
La Commissione contestava agli articoli 7 e 13 del CIR 92, interpretati alla luce dei numeri 13/7 e 13/8 del commentario amministrativo, di prevedere due criteri di valutazione diversi:
- per gli immobili situati in Belgio, una base forfettaria fondata sul valore catastale;
- per gli immobili situati all’estero, il valore locativo effettivo o il canone locativo effettivo.
Il testo ricorda anche altre disposizioni del CIR 92, tra cui l’articolo 12, paragrafo 3, l’articolo 155 e l’articolo 156, rilevanti per il trattamento dei redditi immobiliari e per il meccanismo di esenzione con riserva di progressività in caso di convenzioni contro la doppia imposizione.
Procedimento precontenzioso e precedenti richiamati
La Commissione aveva avviato il procedimento di infrazione con lettera di diffida nel 2007, poi integrata nel 2009, e con parere motivato nel 2012. Il Belgio aveva inizialmente contestato le censure, salvo poi comunicare l’intenzione di modificare la normativa. La Corte precisa tuttavia che, ai fini dell’accertamento dell’inadempimento, rileva la situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato; pertanto, la circolare AGFisc n. 22/2016 non è stata presa in considerazione.
La decisione richiama la sentenza Verest e Gerards (C‑489/13), relativa all’impatto di un diverso metodo di valutazione dei redditi immobiliari sulla progressività dell’imposta e sulla libera circolazione dei capitali.
Questione giuridica esaminata
La Corte doveva stabilire se la normativa belga, nel trattare in modo differenziato gli immobili situati in Belgio e quelli situati in altri Stati membri o nel SEE, introducesse una restrizione ai movimenti di capitali vietata dall’articolo 63 TFUE e, per effetto della sostanziale identità di contenuto, dall’articolo 40 dell’accordo SEE.
La difesa belga sosteneva, in sintesi, che:
- i metodi di valutazione diversi sarebbero compatibili con il diritto UE se non producono necessariamente una tassazione più elevata;
- il valore catastale non sarebbe sempre inferiore ai valori esteri;
- l’eventuale impatto sulla progressività andrebbe verificato caso per caso;
- non vi sarebbe un’effettiva disparità complessiva, considerando imposte e deduzioni.
Ragionamento della Corte sulla restrizione alla libera circolazione dei capitali
La Corte ricorda che rientrano nel divieto dell’articolo 63 TFUE tutte le misure idonee a dissuadere i residenti di uno Stato membro dal fare investimenti immobiliari in altri Stati membri.
Nel caso di specie, essa osserva che:
- il valore catastale degli immobili situati in Belgio è stato determinato sulla base di una stima risalente e risulta, in generale, inferiore ai canoni locativi effettivi;
- il valore locativo effettivo corrisponde invece al canone locativo lordo medio annuo che potrebbe essere percepito in caso di locazione;
- il diverso criterio di valutazione comporta che il reddito degli immobili esteri sia sopravvalutato rispetto a quello degli immobili situati in Belgio.
La Corte sottolinea che la riduzione del valore locativo effettivo per le imposte pagate nello Stato estero non compensa in modo significativo tale sopravvalutazione. Di conseguenza, la base imponibile degli immobili situati all’estero risulta più elevata di quella che deriverebbe dall’applicazione di un criterio analogo al valore catastale.
Nei casi in cui operi una convenzione contro la doppia imposizione con clausola di progressività, la sopravvalutazione del reddito immobiliare estero può anche tradursi nell’applicazione di un’aliquota più elevata sui redditi imponibili in Belgio. Pertanto, la disciplina contestata è idonea a dissuadere i residenti dal comprare immobili in altri Stati membri o nel SEE.
Esclusione della giustificazione
Quanto alla possibile giustificazione ai sensi dell’articolo 65 TFUE, la Corte rileva che la situazione dei contribuenti che possiedono un immobile in Belgio e di quelli che possiedono un immobile comparabile in un altro Stato membro è oggettivamente comparabile rispetto alla finalità della normativa tributaria. Inoltre, il Belgio non ha addotto dinanzi alla Corte alcuna ragione imperativa di interesse generale idonea a giustificare la restrizione.
Estensione all’accordo SEE
Poiché l’articolo 40 dell’accordo SEE ha portata sostanzialmente identica a quella dell’articolo 63 TFUE, le medesime considerazioni sono state estese anche al profilo SEE. La Corte ha quindi dichiarato l’inadempimento del Belgio anche rispetto a tale disposizione.
Dispositivo e conseguenze
La Corte ha dichiarato che il Regno del Belgio, mantenendo in vigore disposizioni secondo le quali i redditi degli immobili non locati o locati per uso privato sono calcolati con valore catastale per gli immobili situati in Belgio e con valore locativo effettivo per quelli situati all’estero, è venuto meno agli obblighi derivanti dall’articolo 63 TFUE e dall’articolo 40 dell’accordo SEE. Il Belgio è stato inoltre condannato alle spese.
Principio affermato
In materia di imposizione dei redditi immobiliari dei residenti, uno Stato membro non può applicare un metodo di determinazione del reddito che favorisca sistematicamente gli immobili situati sul proprio territorio rispetto a quelli situati in altri Stati membri o nel SEE, quando tale differenza sopravvaluta la base imponibile estera e può dissuadere gli investimenti transfrontalieri; una simile disciplina costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, salvo giustificazione che nel caso di specie non è stata dimostrata.
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