Sentenza del 04/05/2016 n. 8866 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado, favorevole alla società di riscossione, in una controversia relativa a un avviso di irrogazione di sanzioni e interessi semestrali di mora per il ritardato versamento delle somme riscosse alla tesoreria provinciale dello Stato. L'Agenzia ha sostenuto, con i primi due motivi, che non fosse necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e che l'ufficio interno che aveva emesso l'atto fosse comunque legittimato a proporre appello. Con il terzo motivo ha contestato la valutazione della CTR sulla carenza di motivazione dell'atto sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che, dopo l'istituzione delle agenzie fiscali, l'autorizzazione prevista dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 per gli ormai soppressi uffici ministeriali non fosse più necessaria. Ha inoltre riconosciuto la legittimazione processuale degli uffici locali o delle articolazioni interne dell'Agenzia, quando agiscono nell'ambito delle proprie competenze, anche tramite il dirigente o il preposto al reparto competente, salvo prova della loro estraneità all'ufficio o dell'usurpazione del potere di impugnare. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la valutazione della CTR sul merito era stata resa solo ad abundantiam dopo la dichiarazione di inammissibilità e costituiva un obiter dictum. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR di Catanzaro, che dovrà esaminare nel merito l'appello e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 52, comma 2
Gli uffici periferici del dipartimento delle entrate e gli uffici del territorio dovevano essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello.
La Corte ha ritenuto che tale requisito autorizzatorio, riferito agli uffici ministeriali allora esistenti, non fosse più applicabile dopo l'istituzione delle agenzie fiscali e la soppressione degli organi ministeriali richiamati dalla norma.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 10 e 11
Riconoscono la qualità di parte processuale e la capacità di stare in giudizio agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.
Gli uffici locali e le articolazioni operative dell'Agenzia possono partecipare al processo tributario e proporre impugnazioni nell'ambito delle competenze loro attribuite, essendo rappresentati dal direttore o da altra persona preposta o delegata.
D.Lgs. n. 300/1999, artt. 57 e 66
L'art. 57 ha istituito le agenzie fiscali, trasferendo ad esse funzioni, rapporti giuridici, poteri e competenze precedentemente esercitati dal Ministero delle finanze.
L'autonomia e la soggettività delle agenzie fiscali comportano che le vecchie regole processuali riferite agli uffici ministeriali soppressi non possano limitare il loro diritto di impugnare le decisioni sfavorevoli.
D.M. 28 dicembre 2000
Ha reso operativa la disciplina delle agenzie fiscali, determinando il superamento dell'assetto organizzativo ministeriale rilevante ai fini dell'autorizzazione prevista dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
L. n. 212/2000, art. 7
È stata richiamata in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari e alla possibilità di fare riferimento ad altri atti o documenti, ma il relativo motivo non è stato esaminato nel merito per difetto di interesse.
D.Lgs. n. 32/2001, art. 6, comma 2-bis
È stato richiamato insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente in tema di motivazione dell'atto sanzionatorio; la Corte non ha però deciso la questione sostanziale.
D.L. n. 40/2010, art. 3, comma 1, lett. c), convertito nella L. n. 73/2010
Ha abrogato l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, confermando il superamento del precedente requisito autorizzatorio, anche se la Corte ha valutato la disciplina applicabile ratione temporis alla controversia.
Massime di principio
- Dopo l'istituzione delle agenzie fiscali, le regole processuali riferite agli uffici periferici del Ministero delle finanze non possono essere automaticamente applicate agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
- Un ufficio locale o un'articolazione interna dell'Agenzia può essere legittimato a proporre appello quando la controversia riguarda un atto emesso nell'ambito delle sue competenze, anche senza una specifica delega esibita in giudizio, se l'atto è sottoscritto dal dirigente o dal preposto al reparto competente.
- La legittimazione processuale si presume, salvo che la controparte dimostri che il sottoscrittore non apparteneva all'ufficio appellante o che vi sia stata usurpazione del potere di impugnazione.
- Quando una sentenza dichiara l'impugnazione inammissibile e aggiunge considerazioni sul merito solo ad abundantiam, tali considerazioni non costituiscono una ratio decidendi autonoma e normalmente non devono essere impugnate per difetto di interesse.
- Se la dichiarazione di inammissibilità viene cassata, il giudice di rinvio deve esaminare autonomamente il merito della controversia, senza essere vincolato dalle osservazioni di merito formulate soltanto come argomentazioni eventuali nella sentenza cassata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 147 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 793 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 795 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 813 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 2601 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 3880 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →