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Ordinanza

Ordinanza n. 4109/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento per l'annullamento, del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno in data 13.07.2021, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana dallo stesso presentata in data 06.10.2016.

Giustizia amministrativa202113709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno del 13 luglio 2021, con cui è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 6 ottobre 2016. Nell'ordinanza istruttoria le parti hanno confermato la persistenza dell'interesse alla decisione e hanno dichiarato che non sussistono esigenze di integrazione del contraddittorio né richieste istruttorie ulteriori.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza. Rilevato che il ricorso rientra tra quelli suscettibili di definizione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione. Poiché l'interesse è stato confermato, non sono state richieste integrazioni del contraddittorio o ulteriori attività istruttorie e il differimento della trattazione è stato ritenuto incompatibile con gli impegni PNRR e con il divieto di rinvio, il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento. Disposta altresì la trasmissione alla Segreteria per gli adempimenti e l'oscuramento delle generalità della parte privata.

Norme richiamate

  • artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate per evidenziare il divieto di rinvio della trattazione, salvo la sussistenza di eccezionali motivi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle udienze camerali istruttorie finalizzate allo smaltimento dell'arretrato, il giudice può verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione prima di calendarizzare la causa per la decisione.
  • Quando le parti confermano l'interesse alla decisione e non formulano richieste di integrazione del contraddittorio o ulteriori istanze istruttorie, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire immediatamente il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereIncompetenza

Testo integrale

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