Cassazione Penale, Sentenza n. 7891/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/03/2022 che aveva integrato il dispositivo della sentenza di patteggiamento dell'8/11/2021 aggiungendo la condanna dell'imputato alla refusione delle spese processuali a favore della parte civile Amin Brijes. Il ricorrente deduceva il contrasto tra il dispositivo letto in udienza (che non aveva riconosciuto le spese) e la successiva integrazione, nonché la regola interpretativa secondo cui, in caso di patteggiamento, sarebbe preclusa alla parte civile la possibilità di ottenere il rimborso delle spese di costituzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la procedura di correzione di errore materiale per integrare il dispositivo aggiungendo la condanna alle spese in favore della parte civile, poiché si è trattato di una statuizione accessoria e non di una modifica essenziale della decisione di definizione consensuale ex art. 444 c.p.p. Inoltre la Corte ha confermato che la parte offesa può legittimamente costituirsi parte civile e ottenere la liquidazione delle spese se, al momento della costituzione, non era stata formalmente informata dell'accordo tra imputato e pubblico ministero; conseguentemente la condanna alla refusione delle spese nei confronti di Ciccarelli è stata mantenuta. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il rito del patteggiamento; la Corte ha ritenuto che, nel contesto del patteggiamento richiesto in udienza, l'aggiunta di una statuizione accessoria relativa alla refusione delle spese non alteri la decisione essenziale e possa essere integrata per errore materiale
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in sede di cassazione; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
art. 590-bis cod. pen.
Norma sostanziale che individua il reato per il quale è stato applicato il patteggiamento (lesioni aggravate ex articolo indicato); la sentenza impugnata si riferiva alla pena concordata per tale fattispecie
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi citati)
Richiamati principi consolidati: la correzione di errore materiale è ammessa per eliminare disarmonie tra il dispositivo e il reale contenuto della decisione o per integrare statuizioni obbligatorie/assenti di natura accessoria; è invece preclusa se la correzione comporta modifica essenziale della decisione
Massime di principio
- La correzione di errore materiale può essere utilizzata per integrare nel dispositivo di una sentenza di patteggiamento statuizioni accessorie omesse (es. liquidazione delle spese a favore della parte civile) purché non comporti una modifica essenziale della decisione sostanziale.
- Se la parte offesa non è stata formalmente informata dell'accordo di patteggiamento prima della sua udienza di costituzione, le è consentito costituirsi parte civile e chiedere la liquidazione delle spese; tale richiesta può essere accolta anche dopo un patteggiamento definito in udienza.
- In caso di contrasto tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo scritto, non ogni difformità è automaticamente correggibile: è necessario valutare se l'integrazione sia meramente accessoria o se invece alteri la sostanza della decisione.
- La possibilità per la parte civile di ottenere la refusione delle spese nel patteggiamento dipende dalle circostanze concrete (in particolare dalla tempestiva conoscenza dell'accordo); non esiste una regola assoluta di preclusione automatica in ogni patteggiamento.
- Chi propone ricorso per cassazione contro l'integrazione di statuizioni accessorie rischia la condanna alle spese di cassazione se il ricorso viene rigettato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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