Sentenza del 07/01/2021 n. 30 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Tassa automobilistica- azione di recupero della tassazione omessa - atto interruttivo - termine di prescrizione - decorrenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela decisione ha ritenuto che la notifica dell'atto interruttivo effettuata dall'ufficio sia idonea ad interrompere la prescrizione e che, ai sensi dell'art.5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n.953 (conv. L. 28 febbraio 1983, n.53), il termine triennale di prescrizione decorre dalla data della predetta notifica. Di conseguenza l'azione di recupero non risultava prescritta e il ricorso del contribuente è stato respinto
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente impugna l'azione di recupero della tassazione omessa sostenendo che l'azione era prescritta; contesta la decorrenza del termine prescrizionale e la validità/effectività dell'atto interruttivo notificato dall'ufficio
Norme richiamate
Articolo 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n.953 (conv. L. 28 febbraio 1983, n.53)
Art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n.953, convertito con L. 28 febbraio 1983, n.53
la notifica dell'atto interruttivo da parte dell'ufficio determina l'interruzione della prescrizione e fa decorrere un nuovo termine triennale dalla data di tale notifica
Massime di principio
- La notifica di un atto interruttivo, se validamente effettuata, interrompe la prescrizione e il nuovo termine (di regola triennale secondo la norma citata) decorre dalla data della notifica.
- Occorre sempre verificare la validità formale e sostanziale della notifica (destinatario corretto, modalità previste dalla legge, prova della ricezione): una notifica nulla o inesistente non interrompe la prescrizione.
- Se vi sono più notifiche intervenute, rileva la prima notifica validamente eseguita che abbia interrotto la prescrizione.
- In caso di dubbio sulla regolarità della notifica conviene raccogliere e conservare tutte le prove (ricevute, attestazioni di spedizione, certificati di notifica) e, se necessario, proporre tempestiva impugnazione o eccezione di prescrizione davanti all'autorità giudiziaria competente.
- La contestazione della decorrenza del termine prescrizionale va orientata su elementi oggettivi (data di notifica, destinatario, modalità) e non su mere asserzioni generiche di errore dell'ufficio.
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