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Sentenza

Sentenza del 06/03/2018 n. 2737 - Comm. Trib. Prov. Catania

Estinzione società - cessata materia - salvo il diritto a nuovo accertamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguardava gli effetti processuali dell'estinzione della società durante il giudizio. Secondo l'orientamento richiamato, l'estinzione non determina l'interruzione del processo né comporta una successione processuale da parte dei soci o dei liquidatori, poiché questi non sono eredi della società. Il giudizio deve invece essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere nei confronti della società, restando salvi i poteri dell'Amministrazione Finanziaria di emettere eventuali nuovi atti impositivi nei confronti dei soci, nei limiti del capitale conferito, e dei liquidatori.

La decisione

Il giudizio nei confronti della società estinta deve essere dichiarato concluso per cessazione della materia del contendere, anziché interrotto. L'estinzione della società non impedisce all'Amministrazione Finanziaria di procedere con distinti e nuovi atti impositivi nei confronti dei soci e dei liquidatori, secondo i presupposti e i limiti previsti dalla legge. L'esito non comporta una successione automatica dei soci o dei liquidatori nella posizione processuale della società.

Norme richiamate

  • Art. 2495, comma 2, codice civile

    «Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.»

    La norma consente ai creditori, inclusa l'Amministrazione Finanziaria, di agire nei confronti dei soci nei limiti delle somme riscosse in liquidazione e nei confronti dei liquidatori in caso di loro responsabilità, senza configurare una successione ereditaria o automatica nella posizione della società.

Massime di principio

  • Quando una società si estingue durante un giudizio, di regola non si dichiara l'interruzione del processo per successione dei soci o dei liquidatori: nei suoi confronti può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • I soci e i liquidatori non diventano automaticamente parti del processo in qualità di eredi della società, perché l'estinzione dell'ente non determina una successione ereditaria.
  • La cessazione del giudizio nei confronti della società non elimina necessariamente i diritti dell'Amministrazione Finanziaria, che può emettere nuovi atti impositivi o agire separatamente contro soci e liquidatori, rispettando i presupposti e i limiti dell'art. 2495, comma 2, c.c.
  • La responsabilità dei soci è normalmente limitata a quanto eventualmente ricevuto in sede di liquidazione, mentre quella dei liquidatori richiede la verifica di una condotta colposa e del relativo pregiudizio.
  • L'orientamento deve essere applicato con cautela, poiché il testo richiama anche un precedente difforme delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Cass. SS.UU. n. 6701/2013.

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