Cassazione Penale, Sentenza n. 15920/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura la nullità delle notifiche (avviso di chiusura indagini, richiesta di rinvio a giudizio e decreto di fissazione dell'udienza preliminare) per la nullità del decreto di irreperibilità emesso il 24/9/2005 dalla Procura di Mantova. Spadea sostiene di aver eletto domicilio e residenza a Mantova (Strada Formigosa 36) e che la comunicazione dei Carabinieri del 21/5/2003 che lo indicava non domiciliato nel comune era erronea. Di conseguenza la notifica avrebbe dovuto avvenire con deposito presso la casa comunale e affissione alla porta (art. 157 c.p.p.), e le ricerche prima del decreto di irreperibilità sarebbero state incomplete (non effettuate presso il luogo di lavoro). Dal vizio del decreto deriverebbe la nullità delle notifiche e la regressione del processo all'udienza preliminare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto valide le notifiche: la comunicazione dei Carabinieri attestante la mancata dimora imponeva la notifica al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, a prescindere dal decreto di irreperibilità. Inoltre risulta agli atti che il decreto di rinvio a giudizio era stato notificato personalmente all'imputato l'8/4/2006; l'imputato non si è presentato al dibattimento del 9/11/2006 ed è stato dichiarato contumace e non ha sollevato la nullità in primo grado. Pertanto la nullità, se relativa o a regime intermedio, è stata sanata per mancata tempestiva eccezione. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen.
Rilevata dalla difesa come regola per la notifica al domicilio eletto (deposito in casa comunale e affissione) quando l'imputato ha eletto domicilio; la Corte osserva che qui la notifica si è dovuta effettuare al difensore perché l'elezione di domicilio era divenuta inefficace per irreperibilità
art. 159 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alle notifiche; non è stato però ritenuto risolutivo rispetto alla comunicazione dei Carabinieri e alla notifica al difensore
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
Evidenziato dalla Corte come norma decisiva: quando la notificazione nel domicilio eletto diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore, a prescindere dal decreto di irreperibilità
art. 628 cod. pen., comma 3 n. 1
Norma richiamata nella fase di merito dalla Corte territoriale quale aggravante prevista per la rapina; la Corte d'appello aveva valutato l'equivalenza fra attenuanti e tale aggravante nella rideterminazione della pena
Massime di principio
- La notifica al difensore è valida quando l'elezione di domicilio è divenuta impossibile: la pronuncia di un decreto di irreperibilità non è sempre necessaria ai fini della regolare notifica se esiste un fondato elemento (es. comunicazione delle forze dell'ordine) che attesti l'irreperibilità.
- Se l'imputato riceve successivamente notifica personale di atti decisivi (es. decreto di rinvio a giudizio) e non solleva tempestivamente l'eccezione di nullità in primo grado, la nullità relativa/intermedia può considerarsi sanata per mancata deduzione tempestiva.
- La contumacia (mancata comparizione in dibattimento con conoscenza dell'atto) e la mancata impugnazione immediata di eventuali nullità comportano spesso la perdita della possibilità di far valere quelle nullità in sede di ricorso successivo.
- In caso di contestazione della regolarità delle ricerche prima del decreto di irreperibilità, è fondamentale documentare che l'imputato effettivamente dimorava nel domicilio eletto alla data delle notifiche e che non furono effettuate le ricerche richieste; in mancanza di tale prova, la comunicazione ufficiale delle forze dell'ordine ha rilievo probatorio.
- Distinguere sempre tra nullità assolute (insanabili) e relative/intermedie (sanabili se non tempestivamente dedotte): la strategia difensiva deve prevedere l'eccezione immediata in primo grado per preservarne gli effetti.
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