Cassazione Penale, Sentenza n. 07547/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pisa del 23/09/2025 per presunta abnormità: la difesa contestava la possibilità per il Tribunale (su richiesta del P.M.) di autorizzare in dibattimento la nuova contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. nei capi A) e B. (esclusa dal GUP), nonché la correzione di un errore materiale nel capo C) relativo all'omissione della parte espositiva per l'imputato Verdiglione. Il ricorrente sosteneva che il GUP di Firenze avesse illegittimamente modificato l'imputazione nel decreto di rinvio a giudizio (escludendo l'aggravante), che tale decreto dovesse essere ritenuto nullo e che il Tribunale avrebbe dovuto restituire gli atti al GUP o comunque non poteva consentire modifiche della contestazione in dibattimento se non sulla base di nuove emergenze istruttorie, invocando la violazione degli artt. 423, 516 e 522 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la facoltà del Pubblico Ministero di modificare la contestazione e di contestare l'aggravante anche in dibattimento (anche sulla base di elementi già acquisiti nelle indagini preliminari), purché ciò avvenga prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale e sia garantita la possibilità per la difesa di chiedere termine per contestare l'accusa, di richiedere nuove prove o di essere rimessa in termini per i riti alternativi. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza (anche di Sezioni Unite) e l'art. 28, comma 2, c.p.p. (prevalenza del giudice del dibattimento sulla valutazione del GUP). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 423 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come norma violata nella prospettata abnormità dell'ordinanza; la Corte non ha ritenuto che la disciplina delle nullità impedisse la modifica dell'imputazione in dibattimento nelle circostanze emerse.
art. 516 c.p.p.
Interpretato dalla Corte nel senso che disciplina la possibilità di modificare l'imputazione in dibattimento e ammette modifiche e contestazioni suppletive prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, anche sulla base degli atti già acquisiti nelle indagini preliminari.
art. 522 c.p.p.
Richiamato nella doglianza difensiva; la Corte ha invece ritenuto compatibile la procedura dibattimentale con le modifiche dell'imputazione previste dal capo IV (art. 516 e ss.).
art. 416‑bis, comma 1 c.p.
Si tratta della circostanza aggravante 'metodo mafioso' oggetto della nuova contestazione dal P.M.; la Corte ha ammesso che tale aggravante possa essere riproposta in dibattimento purché venga garantita la difesa.
art. 517 c.p.p.
Riferimento alla disciplina delle contestazioni di reato concorrente o circostanze aggravanti; la Corte ha confermato la possibilità di tali contestazioni in dibattimento nei termini previsti dalla legge.
art. 28, comma 2 c.p.p.
La Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di contrasto tra il giudice dell'udienza preliminare e il giudice del dibattimento, prevale la valutazione di quest'ultimo, giustificando la diversa valutazione sulla sussistenza dell'aggravante.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può modificare la contestazione e contestare nuove aggravanti in dibattimento purché ciò avvenga prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale; non è necessario che la modifica si fondi su elementi emersi solo in dibattimento se gli elementi erano già acquisiti nelle indagini.
- La difesa ha il diritto, una volta informata della nuova contestazione, di chiedere un termine per organizzare la propria strategia (richiesta di nuove prove, rimessione in termini per riti alternativi, ecc.), e tali garanzie devono essere previste dal giudice quando autorizza la modifica.
- La diversa decisione del GUP rispetto al giudice del dibattimento non è automaticamente definitiva: prevale la valutazione del giudice del dibattimento (art. 28, comma 2 c.p.p.), salvo casi di nullità radicale del decreto di rinvio che impongano altro rimedio.
- La correzione di errori materiali (es. omissioni nella parte espositiva) in dibattimento è ammissibile e può essere disposta per ricomprendere imputati o fatti omessi, con le garanzie difensive conseguenti.
- La mera modifica dell'imputazione da parte del GUP non determina automaticamente la nullità del procedimento né obbliga il giudice del dibattimento a restituire gli atti al GUP, salvo che tale modifica configuri una indebita sostituzione del ruolo dell'accusa o una nullità formale che pregiudichi i diritti della difesa.
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