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Sentenza

Sentenza n. 13889/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202305415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Puglia che, in applicazione dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, ha ripartito tra le imprese gli oneri di ripiano conseguenti al superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali e regionali presupposti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento dei tetti, le linee guida, l'accordo in Conferenza Stato-Regioni, le deliberazioni delle aziende sanitarie e la documentazione istruttoria. La ricorrente ha dedotto censure riferite sia all'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il meccanismo del payback sui dispositivi medici, sia a vizi propri degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuta una disciplina sopravvenuta che ha previsto la possibilità di estinguere l'obbligazione mediante il versamento di una quota ridotta degli importi dovuti. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota del 48% prevista dal d.l. 34/2023.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché mancava la produzione, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni di tempestivo versamento richieste dalla normativa sopravvenuta. Tuttavia, ha ritenuto che la richiesta della ricorrente e l'intervenuto versamento della quota ridotta evidenziassero una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito sul ricorso. Dopo avere dato alle parti l'avviso della questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese tra le parti costituite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il meccanismo di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in caso di superamento dei tetti di spesa regionali.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi ... versano ... la restante quota ... nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.

    Prevede un meccanismo transattivo o definitorio fondato sul versamento di una quota ridotta dell'importo dovuto, con estinzione dell'obbligazione e preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali, subordinando la cessazione della materia del contendere all'accertamento del versamento da parte delle Regioni o delle Province autonome.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...

    Riduce ulteriormente, per gli anni 2015-2018, la quota necessaria ad assolvere gli obblighi delle aziende fornitrici e prevede che l'integrale versamento della quota ridotta estingua l'obbligazione e determini la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice di avvisare le parti della questione rilevata d'ufficio e posta a fondamento della decisione.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di definire l'obbligazione sostanziale mediante il pagamento di una quota ridotta, il versamento effettuato e la conseguente rinuncia sostanziale alla controversia possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina sopravvenuta può essere dichiarata solo quando risultino acquisiti in giudizio gli specifici accertamenti o attestazioni richiesti dalla stessa disciplina, non essendo sufficiente la sola allegazione della parte privata.
  • In mancanza delle attestazioni amministrative necessarie per dichiarare la cessazione della materia del contendere, il giudice può comunque dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse quando dagli atti emerga che il ricorrente non ha più un interesse concreto e attuale alla decisione.
  • La dichiarazione d'ufficio dell'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse richiede il previo avviso alle parti della questione posta a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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