Sentenza del 30/03/2022 n. 1521 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ufficio contumace in primo grado - Possibilità di produrre in appello nuovi documenti- Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto ammissibile la produzione in appello di documenti da parte dell'Ufficio che era stato contumace in primo grado. In sostanza l'appello è stato riconosciuto come sede nella quale l'Ufficio può depositare documentazione nuova, conformemente alla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. nn. 29568/2018, 8313/2018, 12008/2011).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
In materia tributaria si è discusso se la parte pubblico-tributaria, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, potesse in appello produrre nuovi documenti. L'orientamento del giudice richiama l'interpretazione secondo cui il divieto previsto dall'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 riguarda solo le eccezioni in senso stretto; conseguentemente, ai sensi dell'art. 58, comma 2, la parte che è rimasta contumace in primo grado è ammessa a depositare in appello qualsiasi documento, superando il divieto di cui all'art. 57 nelle ipotesi non direttamente connesse alle eccezioni.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 2
Il divieto previsto da questo comma è stato interpretato dalla giurisprudenza come limitato alle eccezioni in senso stretto; non impedisce di per sé la produzione di documenti in appello quando la parte era contumace in primo grado.
d.lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
Questo comma autorizza la parte rimasta contumace in primo grado a produrre in appello qualsiasi documento; costituisce la norma che legittima l'ammissione documentale in sede di appello per la parte assente nel primo grado.
Massime di principio
- Il divieto dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 va letto restrittivamente: riguarda le sole eccezioni in senso stretto e non può essere esteso a limitare automaticamente la produzione documentale di una parte contumace in primo grado.
- L'art. 58, comma 2, consente alla parte rimasta contumace in primo grado di depositare nuovi documenti in appello: l'appello è dunque sede ordinaria per l'ammissione di prove documentali tardive se la parte non ha partecipato al primo grado.
- L'ammissione dei documenti prodotti in appello resta comunque rimessa alla valutazione dell'appello in relazione a rilevanza, collegamento con la controversia e tempestività rispetto alla fase processuale, ma non è preclusa per il solo fatto della contumacia precedente.
- In casi analoghi è opportuno specificare in ricorso o memoria d'appello le ragioni per cui i documenti non sono stati prodotti in primo grado (es. contumacia) e indicarne la pertinenza probatoria, per facilitare l'ammissione da parte del giudice d'appello.
- La giurisprudenza consolidata (Cass. 29568/2018, 8313/2018, 12008/2011) costituisce guida pratica: se l'amministrazione è stata contumace, non si può automaticamente sanzionare l'ammissione documentale in appello salvo valutazione di abusi o dilazioni ingiustificate.
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