Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/03/2022 n. 1521 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Ufficio contumace in primo grado - Possibilità di produrre in appello nuovi documenti- Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto ammissibile la produzione in appello di documenti da parte dell'Ufficio che era stato contumace in primo grado. In sostanza l'appello è stato riconosciuto come sede nella quale l'Ufficio può depositare documentazione nuova, conformemente alla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. nn. 29568/2018, 8313/2018, 12008/2011).

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

In materia tributaria si è discusso se la parte pubblico-tributaria, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, potesse in appello produrre nuovi documenti. L'orientamento del giudice richiama l'interpretazione secondo cui il divieto previsto dall'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 riguarda solo le eccezioni in senso stretto; conseguentemente, ai sensi dell'art. 58, comma 2, la parte che è rimasta contumace in primo grado è ammessa a depositare in appello qualsiasi documento, superando il divieto di cui all'art. 57 nelle ipotesi non direttamente connesse alle eccezioni.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 2

    Il divieto previsto da questo comma è stato interpretato dalla giurisprudenza come limitato alle eccezioni in senso stretto; non impedisce di per sé la produzione di documenti in appello quando la parte era contumace in primo grado.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2

    Questo comma autorizza la parte rimasta contumace in primo grado a produrre in appello qualsiasi documento; costituisce la norma che legittima l'ammissione documentale in sede di appello per la parte assente nel primo grado.

Massime di principio

  • Il divieto dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 va letto restrittivamente: riguarda le sole eccezioni in senso stretto e non può essere esteso a limitare automaticamente la produzione documentale di una parte contumace in primo grado.
  • L'art. 58, comma 2, consente alla parte rimasta contumace in primo grado di depositare nuovi documenti in appello: l'appello è dunque sede ordinaria per l'ammissione di prove documentali tardive se la parte non ha partecipato al primo grado.
  • L'ammissione dei documenti prodotti in appello resta comunque rimessa alla valutazione dell'appello in relazione a rilevanza, collegamento con la controversia e tempestività rispetto alla fase processuale, ma non è preclusa per il solo fatto della contumacia precedente.
  • In casi analoghi è opportuno specificare in ricorso o memoria d'appello le ragioni per cui i documenti non sono stati prodotti in primo grado (es. contumacia) e indicarne la pertinenza probatoria, per facilitare l'ammissione da parte del giudice d'appello.
  • La giurisprudenza consolidata (Cass. 29568/2018, 8313/2018, 12008/2011) costituisce guida pratica: se l'amministrazione è stata contumace, non si può automaticamente sanzionare l'ammissione documentale in appello salvo valutazione di abusi o dilazioni ingiustificate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.