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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9735/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nella procedura di espropriazione presso terzi promossa da Daniela Proietti contro la debitrice Generali Italia S.p.A., il giudice dell'esecuzione aveva assegnato alla creditrice l'importo pignorato (€17.942,47). Generali propose opposizione deducendo che in una precedente procedura Proietti aveva già ottenuto l'assegnazione di €17.330,05, omettendo di darne conto e chiedendo quindi l'annullamento/parziale revoca dell'ordinanza di assegnazione. Il Tribunale di Roma accolse parzialmente l'opposizione e revocò in parte l'ordinanza; Proietti ricorse per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma in persona di diverso giudice, per provvedere all'integrazione del contraddittorio. La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità processuale per mancata partecipazione del terzo pignorato (non integrità originaria del contraddittorio), richiamando orientamenti che affermano il litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato nelle opposizioni ex art. 615 c.p.c.; ha inoltre respinto l'eccezione relativa al difetto di specialità della procura. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • artt. 615 e 617 cod. proc. civ.

    Regolano l'opposizione all'esecuzione (e le sue tipologie/qualificazioni). Nel caso la doglianza di Generali fu inquadrata come opposizione ex art. 615, ma la Corte ha deciso la controversia sulla base di una nullità processuale sopravveniente (mancata chiamata del terzo).

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)

    art. 23, comma 8-bis D.L. 137/2020

    Consente la trattazione e decisione in camera di consiglio senza discussione orale se nessuna parte richiede tempestivamente l'udienza pubblica; applicata per la decisione della Corte in assenza di richiesta di discussione.

  • art. 383, comma 3 cod. proc. civ.

    Prevede la cassazione per nullità e il rinvio al giudice di merito per provvedere alle necessarie integrazioni del contraddittorio; norma utilizzata dalla Corte per disporre il rinvio.

  • art. 354 cod. proc. civ.

    Regola gli effetti della cassazione e del rinvio; invocata dalla Corte per il rinvio al giudice di merito.

  • Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057/2022

    Cass. Sez. U, n. 36057 del 09/12/2022

    Richiamata per rigettare l'eccezione della controricorrente sulla invalidità della procura per difetto di specialità; la Corte ha ritenuto infondata tale eccezione alla stregua del richiamo giurisprudenziale.

  • Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533/2021 e Ordinanza n. 39973/2021

    Cass. Sez. 3, n. 13533 del 18/05/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021

    Giurisprudenza che afferma il litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato nei giudizi di opposizione all'espropriazione presso terzi; la Corte la segue per sostenere che l'assenza del terzo determina nullità del processo.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione relativi a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è parte necessaria: la sua mancata partecipazione determina nullità processuale che può comportare cassazione con rinvio.
  • La non identificazione o la mancata chiamata in causa del terzo pignorato può essere rilevata d'ufficio e prevalere su altre questioni di merito o di ammissibilità sollevate dalle parti.
  • Questioni sulla validità della procura (specialità) possono essere decise richiamando orientamenti di legittimità, ma non eliminano l'obbligo di garantire l'integrità del contraddittorio.
  • In fase esecutiva/di opposizione è fondamentale indicare chiaramente l'identità del terzo pignorato e curare la tempestiva integrazione del contraddittorio per evitare nullità e nuovi procedimenti.
  • Le decisioni in camera di consiglio senza discussione orale sono possibili se nessuna parte richiede tempestivamente l'udienza pubblica, ai sensi delle disposizioni emergenziali richiamate (art. 23 D.L. 137/2020).

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