Sentenza n. 158/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, 1) della determinazione n. 124 del 24.09.2021, con cui il Settore Tecnico del Comune di Gamberale ha – in autotutela rispetto alla precedente decisione di concessione del finanziamento – annullato il contributo concesso all'odierna ricorrente, comunicata alla ricorrente in data 07.10.2021; 2) dei verbali del procedimento di sovvenzione dei giorni 07.05.2021 e 24.09.2021, se ed in quanto lesivi della ricorrente; 3) ove occorrer possa, della deliberazione n. 32/2020 della Giunta Comunale; 4) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti o la legittimità degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: determinazione comunale di annullamento in autotutela del contributo precedentemente concesso, connessi verbali del procedimento di sovvenzione e deliberazione comunale presupposta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Settore Tecnico del Comune di Gamberale, in autotutela rispetto alla precedente concessione del finanziamento, aveva annullato il contributo pubblico concesso. Sono stati altresì impugnati i verbali del procedimento di sovvenzione, ove lesivi, la deliberazione della Giunta comunale presupposta e ogni altro atto connesso o consequenziale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione, datata 5 gennaio 2026, con cui ha manifestato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto che fosse dichiarata l'improcedibilità, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando viene meno, nel corso del giudizio, l'interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non implica una valutazione sulla legittimità degli atti impugnati.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente, le spese possono essere compensate dal giudice in relazione alle circostanze del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →