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Sentenza

Sentenza n. 158/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, 1) della determinazione n. 124 del 24.09.2021, con cui il Settore Tecnico del Comune di Gamberale ha – in autotutela rispetto alla precedente decisione di concessione del finanziamento – annullato il contributo concesso all'odierna ricorrente, comunicata alla ricorrente in data 07.10.2021; 2) dei verbali del procedimento di sovvenzione dei giorni 07.05.2021 e 24.09.2021, se ed in quanto lesivi della ricorrente; 3) ove occorrer possa, della deliberazione n. 32/2020 della Giunta Comunale; 4) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202100426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti o la legittimità degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di annullamento in autotutela del contributo precedentemente concesso, connessi verbali del procedimento di sovvenzione e deliberazione comunale presupposta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Settore Tecnico del Comune di Gamberale, in autotutela rispetto alla precedente concessione del finanziamento, aveva annullato il contributo pubblico concesso. Sono stati altresì impugnati i verbali del procedimento di sovvenzione, ove lesivi, la deliberazione della Giunta comunale presupposta e ogni altro atto connesso o consequenziale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione, datata 5 gennaio 2026, con cui ha manifestato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto che fosse dichiarata l'improcedibilità, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando viene meno, nel corso del giudizio, l'interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di merito.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non implica una valutazione sulla legittimità degli atti impugnati.
  • In caso di sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente, le spese possono essere compensate dal giudice in relazione alle circostanze del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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