Cassazione Penale, Sentenza n. 22922/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado che li ha condannati per una pluralità di reati (associazione a delinquere ex art. 416 c.p., ricettazione/riciclaggio, truffe assicurative, reati ambientali, etc.). Le censure principali riguardano: (i) vizio di motivazione e violazione di legge nella configurazione della responsabilità penale per i vari capi, con contestazione della valutazione delle riprese video e della prova; (ii) contestazione della qualificazione giuridica di talune condotte (es. 648 vs 648-bis, tentativo di riciclaggio); (iii) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (iv) contestazione dell'aumento di pena per continuazione e della determinazione della confisca/profitto; (v) assenza di prova del pactum sceleris e del ruolo di promotore/organizzatore per i Careccia e della stabilità dell'associazione; (vi) efficacia scriminante delle autorizzazioni amministrative per i reati ambientali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, per manifesta infondatezza o perché si risolvevano in sindacato di merito, i ricorsi di Mouktassib Salah Eddine, di Careccia Domenico e di Bensiyd El Mostapha. Il ricorso di Careccia Antonio è stato ritenuto fondato solo quanto al motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche: la sentenza è stata annullata limitatamente a tale profilo e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul solo punto. Per il resto il ricorso di Antonio è dichiarato inammissibile. Sono state confermate le valutazioni di merito sulla esistenza dell'associazione e sulla sussistenza degli altri reati, la legittimità della quantificazione della confisca in base al valore di mercato prudenziale dei veicoli e la congruità del trattamento sanzionatorio eccetto il profilo delle attenuanti per Antonio. Pagamento delle spese processuali per gli appellanti inammissibili, irrogazione della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e liquidazione in favore di Generali Italia s.p.a. delle spese sostenute nel giudizio di legittimità per complessivi euro 4.792,00, in solido tra Careccia Antonio e Careccia Domenico.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e s.m.i.
Disciplina il trattamento con contraddittorio scritto in sede di cassazione; qui usato per descrivere il rito adottato (contraddittorio scritto).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione della Corte di legittimità ai punti necessari per la decisione; la Corte richiama il vincolo a motivare nei limiti strettamente necessari.
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione a delinquere; la Corte di merito ha ritenuto provato il pactum sceleris, la stabile organizzazione e la ripartizione di ruoli tra i partecipanti, valutazione ritenuta non censurabile in Cassazione.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul riciclaggio; la Corte ha ritenuto sussistente, anche a titolo di tentativo in alcuni casi, la condotta di riciclaggio o tentato riciclaggio sulla base degli elementi investigativi.
art. 81 cod. pen.
Prevede aumenti di pena per la continuazione; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione degli aumenti e ritenuto non viziata la valutazione fatta in appello.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi sulla determinazione della pena; la Corte ha ricordato che la congruità della pena è rimessa al giudice di merito salvo eccessi o illogicità manifeste.
d.lgs. 152/2006 (art. 208 e art. 256)
Norme in materia ambientale e autorizzazioni; il Collegio ha ritenuto che le autorizzazioni amministrative non scriminano condotte difformi e che le verifiche della polizia giudiziaria hanno dimostrato violazioni e deposito non temporaneo di rifiuti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha condannato i ricorrenti al versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- In Cassazione è difficoltoso ottenere la riforma di decisioni basate sulla valutazione della prova: i motivi che propongono una diversa lettura degli stessi elementi probatori sono normalmente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
- Per far decadere una qualificazione come associazione a delinquere occorre contestare errori di diritto o la mancanza degli elementi costitutivi (pactum sceleris, stabilità, contributi organizzativi); semplici argomentazioni alternative sui fatti non sono sufficienti.
- La determinazione della pena (compresi aumenti per continuazione) e la valutazione delle attenuanti/recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per illogicità manifesta o violazione di legge.
- Le questioni relative alla qualificazione del fatto (es. 648 vs 648-bis o tentativo) richiedono argomentazioni giuridiche puntuali: contestazioni basate su mere supposizioni sulle intenzioni spesso non prevalgono se esistono elementi indiziari o circostanziali a supporto della qualificazione adottata.
- La confisca e la quantificazione del profitto possono essere determinate su base prudenziale e sul valore di mercato degli oggetti del reato; per impugnare efficacemente tale determinazione occorre dimostrare l'assenza di qualsiasi nesso di profitto o una concreta impossibilità di quantificazione.
- Le autorizzazioni amministrative non scriminano automaticamente comportamenti che eccedono i limiti autorizzativi: ispezioni e riscontri che documentano difformità possono fondare reati ambientali nonostante la presenza di provvedimenti amministrativi.
- Se si intende ottenere un risultato favorevole in Cassazione è strategico concentrare i motivi su profili di diritto (vizi di motivazione formale che configurano violazione di legge, errori di diritto nella sussunzione del fatto) e non solo su rivalutazioni dei fatti e della prova.
- Il riconoscimento di attenuanti generiche può condurre a rideterminazione del trattamento sanzionatorio; ove esistano elementi nuovi o di merito non adeguatamente valutati (comportamento processuale, riabilitazione lavorativa, precedenti speciali), la Corte di legittimità può disporre rinvio limitato sul punto.
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