Sentenza n. 7314/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione della comunicazione a mezzo mail del 7.9.2022, resa dalla Divisione per i materiali a duplice uso dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con la quale si è espresso il diniego di autorizzazione all’esportazione dell’impianto offerto dalla società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione informale del 7 settembre 2022 relativa al diniego dell’autorizzazione all’esportazione verso la Russia di un impianto produttivo di calce
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione con cui la Divisione per i materiali a duplice uso dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento presso il Ministero degli Affari Esteri avrebbe negato l’autorizzazione all’esportazione dell’impianto. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 duodecies, paragrafo 2, lett. a), e dell’Allegato XIII del regolamento (UE) n. 833/2014, sostenendo che l’assistenza tecnica minima necessaria al funzionamento di forni a calce già forniti non fosse soggetta a embargo. In secondo luogo, ha dedotto l’invalidità, sotto il profilo del diritto dell’Unione europea, delle medesime disposizioni. Il Ministero ha eccepito il carattere endoprocedimentale, informale e non lesivo della comunicazione. Nel corso del giudizio è emerso che il procedimento si è concluso con il provvedimento ministeriale n. 3729 dell’8 febbraio 2023, adottato dopo il preavviso di diniego, che ha definitivamente respinto l’istanza. Tale provvedimento non è stato impugnato con motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per difetto di interesse. Ha ritenuto che la comunicazione del 7 settembre 2022 fosse un atto meramente endoprocedimentale e informale, privo di autonoma lesività e inidoneo a esprimere definitivamente la volontà dell’amministrazione; essa si limitava a indicare la procedura corretta, anticipando incidentalmente la possibile ragione ostativa all’accoglimento dell’istanza. Il procedimento si è poi concluso con un distinto provvedimento espresso e definitivo di rigetto, avente natura provvedimentale per forma, organo emanante e contenuto. Poiché quest’ultimo atto non è stato impugnato con motivi aggiunti, l’eventuale annullamento della comunicazione iniziale non avrebbe soddisfatto un interesse concreto e attuale della ricorrente. Il TAR non ha quindi esaminato nel merito le censure relative al regolamento (UE) n. 833/2014. Le spese sono state compensate per giusta causa.
Norme richiamate
art. 3 duodecies, paragrafo 2, lett. a), regolamento (UE) n. 833/2014
L’assistenza tecnica minima per il funzionamento di forni a calce già forniti non è embargata.
La ricorrente ha sostenuto che la disposizione escludesse dall’embargo l’assistenza tecnica minima necessaria al funzionamento di impianti già forniti; il giudice non ha esaminato tale questione di merito per l’improcedibilità del ricorso.
Allegato XIII regolamento (UE) n. 833/2014
La ricorrente ne ha dedotto la violazione e l’invalidità nel diritto dell’Unione europea; il TAR non ha esaminato le censure nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, unitamente al regolamento (UE) 2016/679, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Una comunicazione informale ed endoprocedimentale, priva di autonoma lesività e non idonea a esprimere definitivamente la volontà dell’amministrazione, non è utilmente impugnabile quale provvedimento conclusivo del procedimento.
- Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta il provvedimento definitivo di rigetto dell’istanza, l’impugnazione del precedente atto endoprocedimentale diviene improcedibile per difetto di interesse se il provvedimento conclusivo non viene impugnato con motivi aggiunti.
- L’annullamento di un atto endoprocedimentale non soddisfa un interesse concreto e attuale quando si sia consolidato un distinto provvedimento definitivo, non impugnato, che ha concluso il procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 894/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 895/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 897/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 898/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 899/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 900/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →